1. di stabilire come segue la misura delle aliquote e dei tributi per l’esercizio 2008:
A. Imposta Comunale sugli Immobili: Di confermare la propria deliberazione n. 11 del 30.3.2007 e specificatamente:
ALIQUOTE |
DESCRIZIONE |
NOTE |
5 per mille |
ALIQUOTA ORDINARIA |
Tutti gli immobili non ricompresi nelle categorie sottoriportate (aree edificabili, fabbricati abitativi locati (aventi i requisiti sotto specificati), industriali ed artigianali, fabbricati commerciali). |
5 per mille |
ABITAZIONE PRINCIPALE |
E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica nonchè gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1^grado di parentela (genitori e figli) e da questi adibiti a propria abitazione principale, previa presentazione di apposita dichiarazione solo per il primo anno. |
7 per mille |
ABITAZIONI NON LOCATE |
Sono considerate non locate o sfitte le unità immobiliari di categoria A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze, per le quali non risulti registrato alcun contratto d'affitto, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, per immobili adibiti ad abitazione principale del locatario (se il periodo di affitto è maggiore di mesi 6, si applica l’aliquota del 5 per mille per tutto l’anno; se il periodo di affitto è uguale o inferiore a mesi 6 si applica l’aliquota del 7 per mille per tutto l’anno).Gli immobili locati, per usufruire dell’aliquota ridotta, al contrario, devono essere in possesso dei presenti requisiti ed esibire contratto d’affitto registrato all’ufficio tributi entro il 31 ottobre di ogni anno. |
DETRAZIONI |
|
|
€ 300,00 |
|
Abitazione principale e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1^grado previa presentazione di apposita dichiarazione. |
€ 600,00 |
|
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricadenti all'interno delle fasce di rispetto tecnologico-elettrodotti (L.R. 27/93 e L.R. 48/99) in base al vigente PRG comunale, previa presentazione di apposita autocertificazione. |
eccedenza |
|
L'eventuale eccedenza di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potrà essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze come sotto definite. |
PERTINENZE |
|
|
|
|
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota e detrazione) si considerano parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, le sue pertinenze, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale (garage e box-C/6, cantine e soffitte-C/2, tettoie-C/7) e nel limite di 2 unità immobiliari per ciascuna abitazione. |
Di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene detratto un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D. Lgs 504/1992, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 1 comma 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la cui minore entrata per il Comune viene compensata da maggiori trasferimenti statali ai sensi dell’art. 1 comma 287 della medesima Legge 244/07;
B. Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’ICI: Per le motivazioni in premessa esposte di integrare la deliberazione n. 12 del 30.03.2007 “Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell’I.C.I. anno 2007” con la seguente fattispecie di area:
ZTO PRG vigente: E2.1
Descrizione: piano di recupero di iniziativa privata – art. 37 N. T. area montelliana
Unità di misura: €/MC
Valore area SS Angeli: 25,00
Il nuovo schema con i valori venali in comune commercio delle aree edificabili è rappresentato nell’allegato a) alla presente deliberazione;
C. Addizionale Comunale all’IRPEF: di confermare la deliberazione n. 14 del 30.03.2007 “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF – Approvazione”, nella misura di 0,40 punti percentuali;
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 15.12.1997, N. 446 e dell’art. 1 comma 168 della legge 27.12.2006, n. 296, che l’importo fino alla concorrenza del quale i versamenti di tutti i tributi di propria competenza, non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, è pari a cinque euro;