COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale in data 14.02.2005, n.7

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            PRESO atto di quanto dispone il Titolo I - Capo I - del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTO l’art. 42 - comma 2 - del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, il quale alla lettera f) stabilisce che al Consiglio Comunale è attribuita la competenza in ordine “all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”;

            RITENUTO opportuno confermare per l’esercizio 2005 le aliquote e le detrazioni I.C.I. stabilite per il 2004, essendo le relative risorse sufficienti al reperimento dei mezzi necessari per assicurare il funzionamento dei vari servizi istituzionali e l’equilibrio del bilancio per il prossimo esercizio finanziario;

            RITENUTO,  peraltro,  stabilire che la detrazione di € 155,00 riconosciuta  alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,  sia elevata ad € 300,00 nel caso di unità immobiliari ricadenti, in base al PRG comunale, all'interno delle fasce di rispetto tecnologico-elettrodotti (L.R. 27/93 e L.R. 48/99);

            VERIFICATO che la cennata maggiore detrazione è resa ammissibile, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, dal disposto di cui all’art. 8 comma 3 ultimo periodo del decreto legislativo 504/1992, in quanto trattasi di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico rappresentato dal deprezzamento conseguito dai loro immobili per effetto della sottoposizione degli stessi al vincolo di elettrodotto ove, in base al vigente P.G.R. “è esclusa l’edificazione o l’ampliamento di manufatti che comportino una abituale e prolungata permanenza umana”;

            VISTO l’art. 2 - comma 4 - del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta, il quale stabilisce che la Giunta Comunale, con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote, può:

a.       stabilire i criteri selettivi per l’attività di accertamento tributario, anche per gli anni precedenti  all’entrata in vigore del presente regolamento;

b.      determinare l'importo al di sotto del quale non appare conveniente per l'Ente procedere all'emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento;

RITENUTO pertanto stabilire, con riferimento ai punti sopra esposti, quanto segue:

1.      procedere alla verifica dei fabbricati per i quali è stata indicata nella relativa dichiarazione rendita provvisoria, verificarne l’avvenuta attribuzione di rendita da parte del catasto e quindi notificare al contribuente avviso di attribuzione con recupero delle annualità pregresse non prescritte oltre alla verifica della regolarità dei versamenti da parte dei proprietari di aree edificabili;

2.      abilitare comunque l’ufficio tributi all’emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento conseguenti alla cognizione di fatti dai quali emergano minori versamenti d’imposta rispetto agli importi dovuti;

3.      determinare in € 10,33, al pari di quanto stabilito dalle disposizioni fiscali nazionali, l’importo di imposta (esclusi eventuali sanzioni ed interessi) al di sotto del quale non appare conveniente per l'Ente procedere all'emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento;

4.      stabilire, nei casi previsti dall’art. 2 comma 2 del regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I., l’obbligo di presentazione di apposita dichiarazione annuale da parte del titolare dell’immobile, attestante gli estremi catastali dell’immobile stesso concesso in uso gratuito ed i soggetti beneficiari;

5.      predisporre la modifica del regolamento per l’imposta comunale sugli immobili al fine di provvedere alla riscossione diretta dell’I.C.I., mediante conto corrente postale intestato direttamente alla tesoreria dell’ente;

6.      provvedere all’invio di bollettini postali generici di pagamento dell’I.C.I. a tutti i contribuenti ed a titolo sperimentale, per l’anno 2005, ad almeno un centinaio di contribuenti con l’indicazione del loro nominativo, codice fiscale ed importo da pagare;

7.      provvedere alla verifica dei fabbricati dichiarati come rurali al fine di accertare il diritto all’esenzione dall’imposta;

8.      verificare le ulteriori possibilità di intervento recate dalla legge finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004) in particolare all’art.1 commi 335 (estimi) e 336 e 337 (lotta al sommerso).

            QUANTIFICATA in € 775.000,00 la previsione del gettito I.C.I. ordinaria ed in                  € 100.000,00 la previsione di gettito I.C.I. da evasione;

            RITENUTO inoltre confermare per il 2005 le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché quelle concernenti il rimborso da parte degli operatori occasionali delle tariffe corrisposte al Consorzio Priula per servizio asporto rifiuti del mercato settimanale vigenti per il 2004, fatte salve  le variazioni disposte per legge;

            VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili dei servizi interessati, dal funzionario responsabile dell’imposta e dal responsabile del servizio finanziario, sulla presente proposta di deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.      di confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 nella misura unica del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;

2.      di determinare l’ammontare della detrazione dall’imposta per abitazione  principale in € 155,00;

3.      di elevare la misura della detrazione di cui al precedente punto 2 ad € 300,00 nel caso di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto tecnologico-elettrodotti (L.R. 27/93 e L.R. 48/99) in base al vigente PRG comunale, previa presentazione di apposita autocertificazione che sarà predisposta dall’ufficio tributi;

4.      di stabilire, come in premessa esposto, i criteri selettivi per l’attività di accertamento  e liquidazione tributari, l'importo al di sotto del quale non appare conveniente per l'Ente procedere all'emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento nonché l’obbligo di presentazione di dichiarazione annuale da parte dei titolari di immobili destinati all’utilizzo di cui all’art. 2 - comma 2 - del regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I;

5.      di confermare per l’anno 2005 le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni valide nel 2004, nonché quelle concernenti il rimborso da parte degli operatori occasionali delle tariffe corrisposte al Consorzio Priula per servizio asporto rifiuti del mercato settimanale vigenti per il 2004 (deliberazione G.C. 4/14.1.2004), fatte salve le variazioni disposte per legge.