DG.C. n.  13 del 25.01.2005  
OGGETTO: Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell?imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l?anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO il D.Lgs N. 504 del 30/12/1992, e successive modifiche, con il quale è stata istituita a decorrere dall?anno 1993 l?Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI in particolare i seguenti articoli:
articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell?imposta
1.      L?aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro la data fissata per l?approvazione del bilancio di previsione, così come indicato nell?art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000 e successive modifiche. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l?aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all?art. 84 del D.Lgs. n. 77 del 25.02.1995 e successive modifiche. 
2.      L?aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all?abitazione principale, o di alloggi non locati; l?aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
articolo 8 ? Riduzioni e detrazioni dall?imposta
1.      L?imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell?anno durante il quale sussistono dette condizioni. L?inagibilità o inabitabilità è accertata dall?ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/00, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L?aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell?attività la costruzione e l?alienazione di immobili.
2.      Dalla imposta dovuta per l?unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, ? 103,29 rapportate al periodo dell?anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l?unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3.      A decorrere dall?anno d?imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell?art. 6, l?imposta dovuta per l?unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l?importo di ? 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a ? 258,23, nel rispetto dell?equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
Visto l?articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la ?istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi?;
Visto il successivo articolo 48, comma 2, che in merito alle competenze della giunta precisa che ?compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell?articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione  che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento?;
Rilevata conseguentemente in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all?imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell?imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01/02/1999 e successive modifiche ed in particolare:
?      l?articolo 6 ove vengono definiti i limiti e le condizioni per l?approvazione delle aliquote
?      l?articolo 8 ove sono definiti i limiti e le condizioni per l?approvazione delle detrazioni e riduzioni
?      l?articolo 5 ove viene rinviata alla deliberazione della Giunta Comunale che approva annualmente aliquote e detrazioni la determinazione del valore minimo e sussidiario di riferimento delle aree edificabili;
VISTA la vigente normativa, così come analiticamente indicata nell?allegato A) al presente provvedimento, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
     RITENUTO di inserire nell?allegato A) punto 24, sulla base del potere discrezionale del comune, la definizione di: ?fabbricati ad uso produttivo non utilizzati dal proprietario o non locati?;
 
CONSIDERATO che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire impongono di riconfermare l?aliquota per l?anno 2005 in misura pari al 2004, così come riportato nell?allegato B) e di confermare altresì per l?anno 2005 ? 140.00 per la detrazione per abitazione principale;
 
RITENUTO inoltre di considerare abitazioni principali:
-        le pertinenze dell?abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (garage, cantine, soffitte, ripostigli;
-        le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale;
-        le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o genitori che le occupano quali loro abitazioni principali, qualora i soggetti interessati attestino la sussistenza delle suddette condizioni (richieste per l?equiparazione) mediante la produzione di apposita dichiarazione inserita su un modello da compilare e sottoscrivere disponibile presso l?ufficio tributi. La detrazione per abitazione principale in tali casi ha efficacia dal mese in cui sussistono le condizioni richieste e comunque non si applica agli anni precedenti a quello in cui è stata presentata la suddetta dichiarazione;
 
RITENUTO, inoltre, di adeguare per l?anno 2005, con riferimento ai correnti valori di mercato, i valori di riferimento delle aree edificabili stabiliti per l?anno d?imposta ICI 2004;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ? Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell?art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

 
 
1)      di determinare per il periodo d?imposta 2005, ut supra, le aliquote e le detrazioni così come analiticamente riportate nell?allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;
2)      di adeguare i valori minimi delle aree edificabili previste nella deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 25.01.2005, così come analiticamente indicato nell?apposito allegato C) che forma parte integrante del presente provvedimento;
3)      di dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2005 può essere determinato come segue:
 
gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e della crescita tendenziale derivante da nuovi fabbricati e nuova base imponibile
?        950.000,00
gettito straordinario derivante dall?attività di controllo e accertamento
?             25.000,00
 
gettito complessivo previsto per l?anno 2005
?           975.000,00
 
4)      di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge n. 212 del 27.07.2000.
5)      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ex art. 134 - Co. 4 ?del D.Lgs. 267/2000.
 
 
**************************
 
 
Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera, ai sensi dell?art. 45 e 49 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO ___________________
 
 
 
 
 
 


Allegato A) 

 
 
codice
Descrizione
Normativa di riferimento
10
Abitazione principale
Articolo 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
2.     Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita` immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà`, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3.     A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico -  sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4.     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita` immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 
articolo 58, comma 3 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
Limitatamente all'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita`. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita` immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
 
11
Abitazione cittadini  italiani residenti all'estero
articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà` o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
12
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per  quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
 
articolo 8, comma 4 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 con successive modifiche
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
13
Abitazione principale soggetti disagio economico sociale
articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e successive modifiche
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
A decorrere dall?anno d?imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell?art. 6, l?imposta dovuta per l?unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l?importo di L. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a 500.000, nel rispetto dell?equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico ? sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
14
Abitazioni recuperate
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell?ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all?utilizzo di sottotetti. L?aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall?inizio dei lavori
15
Abitazione principale anziani o disabili
articolo 3, comma 56, L. 23.12.1996. N. 662
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata
16
Abitazioni principali in uso gratuito a parenti
articolo 59, comma 1,lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:?..e) considerare abitazioni principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
17
Pertinenze abitazione principale
articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 "Finanziaria 2000" e successive modifiche
Fino all'anno di imposta 2000  compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
Articolo 30, comma 13, L. 23.12.1999, n. 488
La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l?aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
 
.
20
Fabbricati
articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
21
Abitazioni locate
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 e successive modifiche
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, ???per  quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
22
Abitazioni non locate
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
23
Abitazioni a disposizione
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
24
Fabbricati ad uso produttivo non locati o  non utilizzati dal proprietario situati in zona D o comunque da confermare secondo il PRG
Intendesi quei fabbricati ad uso produttivo  situati in zona D e in zona cosiddetta impropria ma considerati dal PRG da confermare.
S?intendono non locati quei fabbricati per i quali non si è provveduto alla registrazione del contratto presso l?agenzia  delle entrate (ex ufficio del registro);  qualora la registrazione non sia obbligatoria il contribuente dovrà fornire prova dell?avvenuta concessione in godimento. Nel caso in cui il bene è utilizzato dal proprietario occorre che questi fornisca idonea prova di ciò.
25
Fabbricati categoria D
 
Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e successive modifiche
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:
??(omissis)
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e` determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 
26
Fabbricati recuperati
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell?ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all?utilizzo di sottotetti. L?aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall?inizio dei lavori
31
Aree edificabili
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
41
Terreni agricoli
articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
42
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
articolo 9, comma 1, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e successive modifiche
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
art. 58, comma 2 D.Lgs.vo 15.12.97, N. 446
agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1? gennaio dell'anno successivo.
43
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli
articolo 2, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Sono considerati tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1n dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
51
Enti senza scopo di lucro (?ONLUS?)
articolo 6, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al
 
10

Abitazione principale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
5
140,00
 
11
codice
Tipo immobile
Riferimento alla normativa
Aliquota 
detrazione
, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:
??(omissis)
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale ta="255">

Abitazione cittadini italiani residenti all?estero

articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75
5
140,00
12

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556 e successive modifiche
5
140,00
13

Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale

articolo 8, comma 2, ultimo periodo e comma 3,  del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504  e successive modifiche
5
140,00
 
14

Abitazioni (principali) recuperate

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
5
140,00
 
15

Abitazione principale anziani o disabili

articolo 3, comma 56, L. 23.12.1996, N. 662
5
140,00
16

Abitazione principale in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli)

Articolo 59, comma 1lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 e alle condizioni stabilite con la presente deliberazione
5
140.00
 
17

Pertinenze abitazione principale

articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488
articolo 30, comma 13, L. 23/12/1999, n. 488
5
SI
 
20

Fabbricati ordinari

articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
5
 
 
21

Abitazioni locate

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 e successive modifiche
5
 
22

Abitazioni non locate

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
7
 
23

Abitazioni a disposizione

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
7
 
24

Fabbricati ad uso produttivo non locati o non utilizzati dal proprietario situati in zona D

Vedasi definizione data al punto 24
7
 
25

Fabbricati categoria D

Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e successive modifiche
5
 
26

Fabbricati recuperati

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
5
 
31

Aree edificabili

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
7
 
41

Terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
5
 
42

Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

articolo 9, comma 1, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e successive modifiche
5
 
43

Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
5
 
51

Enti senza scopo di lucro (?ONLUS?)

articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97
ESENTI
 


 
 
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Allegato C) alla deliberazione Giunta Comunale N. 13 del 25.01.2005
         
  COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO  
         
  CLASSIFICAZIONE AREE    
  Destinazione urbanistica   MC/MQ VALORE   
     
  Aree residenziali di completamento                                  A - B - C1  x MC. € 56,00  
   
   
   
  Aree residenziali di completamento                                   C2 (Già urbanizzate) x MC. € 64,00  
   
   
   
  Aree residenziali di espansione da urbanizzare  - C2 x MC. € 42,00  
   
  Aree agricole di fatto edificabili - E4 x MC. € 42,00  
   
  Aree industriali ed artigianali di completamento                                   D1  X MQ. € 43,00  
   
  Aree industriali ed artigianali di completamento                                    D2 ( Già urbanizzate) X MQ. € 56,00  
   
  Aree industriali ed artigianali di espansione da urbanizzare                     D2 X MQ. € 35,00  
   
  Aree commerciali di completamento                               D3 X MQ. € 70,00  
   
     
  (1) La destinazione urbanistica (così come risulta da P.R.G.) costituisce il primo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree edificabili  
  (2) L'indice di eficabilità (mc/mq.) costituisce il secondo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree edificabili  
  (3) L'ubicazione dell'area (Centro, semicentro, periferia, frazioni, ecc.) costituisce il terzo elemento che condiziona il valore venale in comune commercio delle aree  edificabili. Per ciascuna zona deve essere indcato un coefficiente % di riferimento rispetto al centro (ad esempio la frazione A a vale 85% riseptto al centro)  
  (4) Il valore medio in comune commercio delle aree edificabili del centro costituisce il dato di riferimento (coefficiente 100) per la determinazione dei valori di tutte le altre zone.  
  N.B. I valori minimi e massimi, tendenzialmente devono essere inferiori ai reali valori di mercato (depuranti degli elementi "speculativi" del mercato immobiliare) per non penalizzare i  singoli privati.