DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 31/01/2007

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

Premesso:

-         che con l’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (contenente disposizioni sul riordino della finanza degli enti territoriali) è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

-         che al successivo articolo 6 - comma 1, il Decreto Legislativo n. 504 del 1992 ha disciplinato la determinazione delle aliquote con apposita deliberazione dell’ente, da adottare annualmente;

-         che il comma 156 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria  2007), ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale;

 

Preso atto che l’articolo 6 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, consente di variare le aliquote d’imposta entro il limite minimo del 4 per mille e il massimo del sette per mille;

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2007 con la quale sono state proposte per l’annualità 2007, le relative aliquote e detrazioni;

 

Considerato che l’intento dell’Amministrazione è quello di mantenere le aliquote per l’anno 2007 e di prevedere ulteriori detrazioni come riportato ai punti c) e d) di cui alla sotto elencata tabella:

 

 

aliquote

descrizione

1)

4,9 per mille

aliquota ordinaria

2)

6 per mille

fabbricati ad uso residenziale e relative pertinenze diversi da quelli destinati ad abitazione principale

 

detrazioni

descrizione

a)

€ 103,29

abitazione principale e relative pertinenze, e abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado

b)

€ 154,94

famiglie composte da 1 o 2 persone che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se la famiglia è composta da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se la famiglia è composta da due persone) e dichiarino, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze

c)

€ 154,94

per famiglie composte da 3 o più figli minori alla data dell’/01/01/2007

d)

€ 154,94

per famiglie che abbiano al loro interno un soggetto con invalidità civile al 100% con condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3 - comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104, dimostrata da apposita documentazione rilasciata dai servizi sanitari competenti

 

Richiamate le motivazioni per le quali si è proceduto alla differenziazione delle aliquote ICI, come proposte nell’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 10 del 03/01/2007 e che qui sinteticamente sono riportate:

a)      nella misura del 4,9 per mille per tutte le unità immobiliari, con esclusione di quelle specificate nel successivo punto b);

b)      nella misura del 6 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso residenziale e relative pertinenze, diversi da quelli destinati ad abitazione principale;

Dato atto delle ulteriori detrazioni di cui ai punti c) e d) della sopra riportata tabella;

 

Dato atto di quanto disciplinato dal Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/1999;

 

            Visti i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267:

-         favorevole di regolarità tecnica, da parte del responsabile di area tecnica MANCINETTI arch. Mauro;

-         favorevole di regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria TONINI rag. Celestino;

 

Vista l’attestazione di conformità a leggi, statuto e regolamenti da parte del Segretario Comunale dr. Giorgio FERRARI, ai sensi dell’art. 52 - comma 1, lettera c) dello statuto comunale;

Con voti

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      di approvare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato nelle premesse e nella tabella sotto elencata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

 

aliquote

descrizione

1)

4,9 per mille

aliquota ordinaria

2)

6 per mille

fabbricati ad uso residenziale e relative pertinenze diversi da quelli destinati ad abitazione principale

 

detrazioni

descrizione

a)

€ 103,29

abitazione principale e relative pertinenze, e abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado

b)

€ 154,94

famiglie composte da 1 o 2 persone che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se la famiglia è composta da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se la famiglia è composta da due persone) e dichiarino, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze

c)

€ 154,94

per famiglie composte da 3 o più figli minori alla data dell’/01/01/2007

d)

€ 154,94

per famiglie che abbiano al loro interno un soggetto con invalidità civile al 100% con condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3 - comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104, dimostrata da apposita documentazione rilasciata dai servizi sanitari competenti

 

2)      di dare atto che per l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni l’I.C.I. prevede un’entrata complessiva di  € 740.000,00  che tiene conto anche delle maggiori detrazioni di cui ai punti c) e d) della tabella sopra riportata;

 

3)      di demandare all’Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che i soggetti passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento;

 

4)     di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.