Comune di Codognè

 

Provincia di Treviso

 

                                                                               

                                                                                 

 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –  ANNO 2010

(indicazioni utili per la corretta applicazione dell’imposta)

 

 

IL PAGAMENTO DELL’I.C.I.

L’imposta si versa in due rate. La prima - acconto -  da pagare entro il 16 giugno 2010 dovrà essere pari al 50% dell’I.C.I. calcolata con riferimento alle aliquote e detrazioni dell’anno 2009; la seconda -  saldo - da versare dal 1° al 16 dicembre 2010, sarà pari all’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2010, detratto l’acconto già versato a giugno. E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2010 calcolando l’imposta dovuta applicando le aliquote e detrazioni relative all’anno 2010.

 

LA BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati si applica alla rendita catastale, aumentata del 5%, il coefficiente moltiplicatore previsto per le relative categorie:

100 per le categorie A, B e C (abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia) con esclusione delle categorie A10 e C1

50     per le categorie A10 e D (uffici, studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale)

34     per la categoria C1 (negozi e botteghe)

140 per la categoria B

Per i terreni agricoli si applica il reddito dominicale risultante in catasto, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Per le aree edificabili si applica il valore commerciale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

E’ possibile verificare se le aree possedute rientrano nelle zone edificabili del P.R.G. rivolgendosi all’ufficio tecnico comunale muniti dei riferimenti catastali foglio e mappali.

 

I VERSAMENTI

Possono essere effettuati con le seguenti modalità:

-          utilizzando gli appositi bollettini, disponibili presso l’ufficio tributi, sul conto corrente postale n. 10231314 intestato a “Comune di Codognè – Servizio Tesoreria – ICI – 31013 Codognè” presso qualsiasi ufficio postale oppure direttamente presso la Tesoreria Comunale BANCA  DELLA  MARCA -  CREDITO  COOPERATIVO  DI ORSAGO -  sportello di Cimavilla. Si raccomanda di compilare sempre i bollettini in maniera completa, riportando tutti i dati richiesti;

-           utilizzando il modello F24 presso gli uffici postali o uno sportello bancario, senza costi di commissione, compilando la SEZIONE I.C.I. ED ALTRI TRIBUTI LOCALI con il codice comune C815 e indicando i seguenti codici tributo:

3901 – abitazione principale

3902 – terreni agricoli

3903 – aree edificabili

3904 – altri fabbricati

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l’anno 2010 risulta inferiore o pari a    5,00.  

I versamenti devono essere effettuati con ARROTONDAMENTO ALL'EURO,  per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

LE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Per l’anno 2010 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 58 in data 29 dicembre 2009, ha confermato le stesse aliquote e detrazioni già previste nell’anno precedente, di seguito riportate:

ALIQUOTE

a)  4 per mille (abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, le altre categorie sono esenti)

-          abitazione principale e relative pertinenze accatastate nella categorie C2, C6 e C7;

-          abitazione in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli – figli/genitori, previa comunicazione all’Amministrazione comunale);

b)      7 per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell’anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

-          gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;

-          gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purché da persone ivi residenti;

-          gli alloggi, predisposti all’uso, e tenuti a disposizione per utilizzo occasionale, stagionale non continuativo, si considerano non locati;

c)       6 per mille: aree fabbricabili;

d)      5 per mille: tutti gli altri immobili;

e)      1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9

- € 114,00  -  detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto                    passivo (attenzione: da non applicare alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1° grado);

-     181,00  -  detrazione

-          per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti pensionati che abbiano avuto nell’anno precedente  quale unica fonte di reddito la pensione, anche estera, inferiore a € 6.714,00 annui e che non abbiano ulteriore fonte di reddito diversa da quello derivante dall’abitazione principale medesima e da sue eventuali pertinenze (per beneficiare di detta agevolazione i soggetti sono tenuti a darne comunicazione al Comune allegando copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti);

-          per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo avente almeno tre figli minori alla data del 1° gennaio 2010. Per beneficiare di detta agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale..

 

 

LA DICHIARAZIONE  DI  VARIAZIONE

Nell’ambito della semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche di interscambio con l’Agenzia del Territorio (esempio: valore aree fabbricabili,  riduzioni per inagibilità, ecc.). Deve essere presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

L’ufficio tributi comunale (telefono 0438-793240) è a disposizione dei contribuenti il lunedì – martedì – venerdì – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

 

           

Codognè, 31 marzo 2010

 

                                                                      

         

 IL RESPONSABILE I.C.I.                                                         IL SINDACO                                      

F.to Tonon rag. Francesca                                                 F.to Avv. Roberto Bet