Comune di Codognè

 

Provincia di Treviso

 

                                                                               

                                                                                 

 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –  ANNO 2009

(indicazioni utili per la corretta applicazione dell’imposta)

 

 

IL PAGAMENTO DELL’I.C.I.

L’imposta si versa in due rate. La prima - acconto -  da pagare entro il 16 giugno 2009 dovrà essere pari al 50% dell’I.C.I. calcolata con riferimento alle aliquote e detrazioni dell’anno 2008; la seconda -  saldo - da versare dal 1° al 16 dicembre 2009, sarà pari all’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2009, detratto l’acconto già versato a giugno. E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2009 calcolando l’imposta dovuta applicando le aliquote e detrazioni relative all’anno 2009.

 

LA BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati si applica alla rendita catastale, aumentata del 5%, il coefficiente moltiplicatore previsto per le relative categorie:

100 per le categorie A, B e C (abitazioni, alloggi collettivi e fabbricati a destinazione varia) con esclusione delle categorie A10 e C1

50     per le categorie A10 e D (uffici, studi privati e altri fabbricati a destinazione speciale)

34     per la categoria C1 (negozi e botteghe)

140 per la categoria B

Per i terreni agricoli si applica il reddito dominicale risultante in catasto, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.

Per le aree edificabili si applica il valore commerciale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

E’ possibile verificare se le aree possedute rientrano nelle zone edificabili del P.R.G. rivolgendosi all’ufficio tecnico comunale muniti dei riferimenti catastali foglio e mappali.

 

I VERSAMENTI

Possono essere effettuati con le seguenti modalità:

-          utilizzando gli appositi bollettini, disponibili presso l’ufficio tributi, sul conto corrente postale n. 10231314 intestato a “Comune di Codognè – Servizio Tesoreria – ICI – 31013 Codognè” presso qualsiasi ufficio postale oppure direttamente presso la Tesoreria Comunale BANCA  DELLA  MARCA -  CREDITO  COOPERATIVO  DI ORSAGO -  sportello di Cimavilla. Si raccomanda di compilare sempre i bollettini in maniera completa, riportando tutti i dati richiesti;

-           utilizzando il modello F24 presso gli uffici postali o uno sportello bancario, senza costi di commissione, compilando la SEZIONE I.C.I. ED ALTRI TRIBUTI LOCALI con il codice comune C815 e indicando i seguenti codici tributo:

3901 – abitazione principale

3902 – terreni agricoli

3903 – aree edificabili

3904 – altri fabbricati

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l’anno 2009 risulta inferiore o pari a    5,00.  

I versamenti devono essere effettuati con ARROTONDAMENTO ALL'EURO,  per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

LE ALIQUOTE E DETRAZIONI

Per l’anno 2009 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 34 in data 19 dicembre 2008, ha confermato le stesse aliquote e detrazioni già previste nell’anno precedente, di seguito riportate:

ALIQUOTE

a)  4 per mille (abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, le altre categorie sono esenti)

-          abitazione principale e relative pertinenze accatastate nella categorie C2, C6 e C7;

-          abitazione in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli – figli/genitori, previa comunicazione all’Amministrazione comunale);

b)      7 per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell’anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

-          gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;

-          gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purché da persone ivi residenti;

-          gli alloggi, predisposti all’uso, e tenuti a disposizione per utilizzo occasionale, stagionale non continuativo, si considerano non locati;

c)       6 per mille: aree fabbricabili;

d)      5 per mille: tutti gli altri immobili;

e)      1 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

DETRAZIONI PER LE ABITAZIONI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 E A9

- € 114,00  -  detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto                    passivo (attenzione: da non applicare alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1° grado);

-     181,00  -  detrazione

-          per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti pensionati che abbiano avuto nell’anno precedente  quale unica fonte di reddito la pensione, anche estera, inferiore a € 6.714,00 annui e che non abbiano ulteriore fonte di reddito diversa da quello derivante dall’abitazione principale medesima e da sue eventuali pertinenze (per beneficiare di detta agevolazione i soggetti sono tenuti a darne comunicazione al Comune allegando copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti);

-          per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo avente almeno tre figli minori alla data del 1° gennaio 2009. Per beneficiare di detta agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale..

 

 

LA DICHIARAZIONE  DI  VARIAZIONE

Nell’ambito della semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione ICI solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche di interscambio con l’Agenzia del Territorio (esempio: valore aree fabbricabili,  riduzioni per inagibilità, ecc.). Deve essere presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

L’ufficio tributi comunale (telefono 0438-793240) è a disposizione dei contribuenti il lunedì – martedì – venerdì – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ed il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

 

           

Codognè, 2 aprile 2009

 

                                                                      

             IL RESPONSABILE I.C.I.                                                         IL SINDACO                                         F.to Tonon rag. Francesca                                                                F.to Andreetta dott.ssa Lorena