IL PRESIDENTE

 

Illustra l’argomento.

 

Il Consigliere Busiol, prende atto positivamente che, in un momento di difficoltà per le famiglie, non vengono aumentate le aliquote.

 

Ritiene che forse un qualcosa in più di aiuto poteva essere fatto per le deduzioni.

 

Preannuncia pertanto il voto della astensione.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs 30.12.1992 n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI in particolare gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992, nella loro versione vigente;

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili “I.C.I.”;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

 

VISTO altresì l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e i criteri di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per il 2008 è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296;

 

DATO ATTO che la Legge 449/1997 all’art. 1, comma 5, dà facoltà ai Comuni di fissare aliquote agevolate per incentivare il recupero del patrimonio edilizio nonché per altri interventi;

 

DATO ATTO altresì, che l’art. 16 della Legge 8.11.2000 n. 328 dà facoltà ai comuni di prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura;

 

RITENUTO di confermare le misure delle aliquote e della detrazione per  abitazione principale già approvate per l’anno 2007 anche per il periodo di imposta 2008,  constatato che le esigenze di bilancio impongono la fissazione delle stesse aliquote e che l’attività di liquidazione e accertamento della materia imponibile è ancora in corso;

 

RITENUTO opportuno fissare anche per l’anno 2008 l’aliquota agevolata dell’uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

 

RITENUTO opportuno confermare in € 181,00 anche per l’anno 2008 la detrazione stabilita dall’art. 8 c. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ”ICI” per i soggetti pensionati che abbiano i requisiti ivi indicati;

 

RITENUTO, altresì, per l’anno 2008 di fissare in € 181,00 la detrazione per abitazione principale per i soggetti che abbiano almeno 3 figli minori;

 

RITENUTO, inoltre, allo scopo di facilitare gli adempimenti connessi al calcolo ed al versamento dell’ICI a tutti i soggetti interessati (contribuenti, caaf, studi professionali, ecc.), di aderire allo schema di determinazione delle aliquote e detrazioni proposto dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha già reso disponibili sul proprio sito i dati relativi agli anni di imposta dal 2001 e seguenti di tutti i Comuni della provincia di Treviso aderenti;

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTI gli artt. 23 e 41 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;

 

            Con voti favorevoli n.12, astenuti n.4 (Bet, Rosolen, Busiol, Faldon), espressi in forma palese per alzata di mano

 

 

DELIBERA

 

1)     di applicare per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I.:

a)  4 per mille:

-          abitazione principale e relative pertinenze accatastate nella categorie C2, C6 e C7;

-          abitazione in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli – figli/genitori), previa comunicazione all’Amministrazione comunale;

 

b)     7 per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell’anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:

-          gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;

-          gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purchè da persone ivi residenti;

-          gli alloggi, predisposti all’uso, e tenuti a disposizione per utilizzo occasionale, stagionale non continuativo, si considerano non locati;

 

c)     6 per mille: aree fabbricabili;

 

d)     5 per mille: tutti gli altri immobili;

 

2)     di determinare per l’anno 2008 in € 114,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (da non applicare alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di I° grado);

 

3)     di determinare per l’anno 2008 in € 181,00 la detrazione:

-          per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei contribuenti pensionati che abbiano avuto nell’anno precedente quale unica fonte di reddito la pensione, anche estera, inferiore a € 6.714,00 (seimilasettecentoquattordici)  annui e che non abbiano alcuna ulteriore fonte di reddito diversa da quello derivante dall’abitazione principale  medesima e da sue eventuali pertinenze. Per beneficiare di detta  agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale, allegando copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti;

-          per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo avente almeno tre figli minori alla data del 1° gennaio. Per beneficiare di detta  agevolazione, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale.

 

4)     di fissare anche per l’anno 2008 l’aliquota agevolata dell’uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

 

5)     di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2008 può essere determinata come segue:

 

gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e dalla crescita tendenziale derivanti da nuovi fabbricati e nuova base imponibile

 

 

      1.005.000,00

gettito straordinario derivante dall’attività di controllo e accertamento anni pregressi

 

           70.000,00

 

Gettito complessivo previsto per l’anno 2008

 

      1.075.000,00

 

 

6)     di approvare lo schema delle aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2008 allegato sub 1) per la diffusione via internet sul sito della Associazione Comuni della Marca Trevigiana;

 

7)     di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D. Lgs. 23.12.1997 n. 446;

 

8)     di dare atto che, ai sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione per l’anno 2008.

 

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Successivamente

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Su proposta del Presidente;

 

            Con voti favorevoli n.12, astenuti n.4 (Bet, Rosolen, Busiol, Faldon), espressi in forma palese per alzata di mano

           

 

 

DELIBERA

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.