LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs 30.12.1992 n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI in particolare gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/1992, nella loro versione vigente;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili “I.C.I.”;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;
VISTO altresì l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la Legge 449/1997 all’art. 1, comma 5, dà facoltà ai Comuni di fissare aliquote agevolate per incentivare il recupero del patrimonio edilizio nonché per altri interventi;
RITENUTO di confermare le misure delle aliquote e della detrazione per abitazione principale già approvate per l’anno 2006 anche per il periodo di imposta 2007, constatato che le esigenze di bilancio impongono la fissazione delle stesse aliquote e che l’attività di liquidazione e accertamento della materia imponibile è ancora in corso;
RITENUTO opportuno fissare anche per l’anno 2007 l’aliquota agevolata dell’uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
RITENUTO opportuno confermare in € 181,00 anche per l’anno 2007 la detrazione stabilita dall’art. 8 c. 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ”ICI” per i soggetti pensionati che abbiano i requisiti ivi indicati;
RITENUTO, inoltre, allo scopo di facilitare gli adempimenti connessi al calcolo ed al versamento dell’ICI a tutti i soggetti interessati (contribuenti, caaf, studi professionali, ecc.), di aderire allo schema di determinazione delle aliquote e detrazioni proposto dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, che ha già reso disponibili sul proprio sito i dati relativi agli anni di imposta dal 2001 e seguenti di tutti i Comuni della provincia di Treviso aderenti;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
1) di applicare per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) 4 per mille:
- abitazione principale e relative pertinenze accatastate nella categorie C2, C6 e C7;
- abitazione in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli – figli/genitori);
b) 7 per mille: per gli alloggi non locati e relative pertinenze, per tutti i mesi dell’anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
- gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;
- gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purchè da persone ivi residenti;
- gli alloggi, predisposti all’uso, e tenuti a disposizione per utilizzo occasionale, stagionale non continuativo, si considerano non locati;
c) 6 per mille: aree fabbricabili;
d) 5 per mille: tutti gli altri immobili;
2) di determinare per l’anno 2007 in € 114,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (da non applicare alle abitazioni date in uso gratuito a parenti di I° grado);
3) di confermare per l’anno 2007 in € 181,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti pensionati che hanno i requisiti di cui all’art. 8 comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili “ICI”;
4) di fissare anche per l’anno 2007 l’aliquota agevolata dell’uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), con esclusione della facoltà di applicarla agli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
5) di dare atto che la proiezione del gettito I.C.I. da inserire nel bilancio di previsione 2007 può essere determinata come segue:
gettito ordinario derivante dalla base imponibile consolidata e dalla crescita tendenziale derivanti da nuovi fabbricati e nuova base imponibile |
€ 940.000,00 |
gettito straordinario derivante dall’attività di controllo e accertamento anni pregressi |
€ 30.000,00 |
Gettito complessivo previsto per l’anno 2007 |
€ 970.000,00 |
6) di approvare lo schema delle aliquote e detrazioni per l’anno d’imposta 2007 allegato sub 1) per la diffusione via internet sul sito della Associazione Comuni della Marca Trevigiana;
7) di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D. Lgs. 23.12.1997 n. 446;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione per l’anno 2007;
9) con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.