VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: D.C.C. N. 7 del 12.03.2007: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: MODIFICA ART. 5 “VALORE DELLE AREE FABBRICABILI”

 

L’anno duemiladieci, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 20.30, nella residenza municipale, convocato dal Sindaco con inviti prot. n°1145 del 04.03.2010, si è riunito il Consiglio Comunale, così costituito:

Numero

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Assenti

01

Mares Paolo

Sindaco

1

 

02

TORRESAN Adriano

Vice Sindaco

2

 

03

FRANCIOSI Novella

Assessore

3

 

04

FABBRIS Francesco

Assessore

=

1

05

REGINATO Ernesto

Consigliere

4

 

06

BASTIANON Giordano

Consigliere

5

 

07

ZAMPERONI Fabio

Consigliere

6

 

08

FORNER Walter

Consigliere

7

 

09

FILIPPIN Graziano

Consigliere

8

 

10

BERTON Elisa

Consigliere

=

2

11

DE PAOLI Massimo

Consigliere

9

 

12

MINORA Giulia

Consigliere

10

 

13

MARINATO Paolo

Consigliere

11

 

 

Partecipa alla seduta il dr. Renato Coppe, Segretario Comunale.

Il sig. Paolo Mares, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza dell’assemblea, riconosce legale l’adunanza, designa come scrutatori i consiglieri Minora Giulia, Marinato Paolo, De Paoli Massimo ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’argomento in oggetto.


D.C.C. n.  8  del  10.03.2010

OGGETTO: D.C.C. n. 7 del 12.03.2007 modifica art. 5 “Valore delle aree fabbricabili”: Regolamento per l’applicazione dell’imposta sugli immobili.

Il Sindaco illustra l’argomento e fa rilevare che si rende necessario un aggiornamento dei valori delle aree fabbricabili atteso che i predetti valori non erano mai stati aggiornati da diverso tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.03.2007  “ Regolamento per l’applicazione dell’imposta sugli immobili”;

 

PREMESSO che i criteri di identificazione delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. sono desunti dal D.Lgvo 504/1992 art. 5 comma 5, da circolari e risoluzioni ministeriali, nonché da leggi sull’urbanistica: il parametro da considerare è il valore venale in comune commercio, sul quale incide necessariamente la superficie edificabile della parti che compongono l’area. A tal fine il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo a:

-       zona territoriale di ubicazione;

-       indice di edificabilità;

-       destinazione d’uso consentita;

-       prezzi medi sul mercati dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

 

CONSIDERATO che i criteri in questione hanno lo scopo di facilitare il contribuente nell’individuazione della base imponibile I.C.I. Tali valori hanno la funzione di limitare il potere di accertamento I.C.I. del Comune escludendo la potestà di accertamento nel caso in cui il soggetto passiva spontaneamente dichiari e provveda al versamento per una base imponibile che raggiunga la cifra attesa dal Comune. Resta inteso, peraltro, che ove il privato non dichiari almeno il valore pubblicato, all’ente impositore rimane la facoltà di accertare importi anche superiori a quelli deliberati, purchè dia conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che hanno indotto lo scostamento. Ugualmente i contribuenti che dovessero ritenere eccessiva la cifra accertata dal Comune, possono sempre dimostrare, attraverso l’istituto dell’accertamento con adesione o in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanza di fatto o di diritto che inducono ad una valutazione più moderata del bene in oggetto. In altri termini, la deliberazione di specie non ha e non può avere la funzione di fissare d’imperio il valore delle aree edificabili, per la duplice ragione che tanto provvede il mercato con l’incontro della domanda e dell’offerta e che una simile prospettazione si scontrerebbe anche con i limiti e le clausole regolamentari, che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, non possono incidere sulla fattispecie imponibile;

 

NELLA presente fattispecie impositiva l’edificabilità non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Il diverso grado di edificabilità influenzerà la quantificazione della base imponibile, ma non la natura edificabile dell’area. Non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di in edificabilità. Durante il periodo di individuazione nel PRG e della effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; demolizione e ricostruzione; per esecuzione di lavoro di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile:

 

RITENUTO di dover aumentare del 20% il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili individuate nel PRG vigente;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dell’area amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile dell'atto;

CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

 

CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti       n. 11  ;

Consiglieri votanti         n. 11;

Consiglieri favorevoli    n. 11

Consiglieri astenuti       n. ==

Consiglieri contrari        n. ==

 

DELIBERA

 

1)     Di determinare i valori medi di mercato delle aree edificabili da assumere a riferimento per gli accertamenti dell’I.C.I. relativi all’anno 2010 secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente delibera, per formarne parte integrante e sostanziale;

 

 

 

 

 

Articolo  5

Valore area fabbricabile

 

1.    Il valore delle aree fabbricabili è stabilito nella tabella in calce.

 

2.    Nessun rimborso spetta ai contribuenti che abbiano dichiarato un valore superiore a quello risultante dalla predetta tabella.

 

 

ZONA

FASE 1

Approvazione del PRG dalla Regione

FASE 2

Approvazione del P.d.L. dal Comune

A – E1 – E2 – E3

78,00

----

B – B1 – C1 – E4

84,00

----

C2

84,00

96,00

D1 – D2

90,00

102,00

 

2)     Di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, a valere per il periodo d’imposta 2010, in sostituzione di quello approvato con D.C.C. n. 7 del 12.03.2007, nel testo composto da n° 8 articoli, allegato quale parte integrante della presente deliberazione.

3)     Di demandare al Responsabile dell’area amministrativa ogni ulteriore e conseguente adempimento in esecuzione del presente provvedimento.

 

 

*****************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

f.to (Antonella Forner)

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

f.to (Zanchetta Anita)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 8  del  10.03.2010)

 

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

 

  1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione e normativa e nel rispetto della legge 27.07.2000 n. 212.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e di sentenze passate in giudicato.

 

 

Articolo 2

Esenzione dei fabbricato occupati da imprenditori agricoli

 

1.    Ai fini della esenzione del fabbricato adibito ad abitazione principale dell’imprenditore agricolo, il soggetto interessato deve presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/1993 convertito in legge 133/1994.

 

 

Articolo 3

Aliquote e detrazioni

 

1.    Sono istituite le aliquote e le detrazioni per le seguenti categorie di immobili:

      a.1)   aliquota del 4,5‰ con detrazione annua di €  108,00: per i fabbricati ad uso

          abitazione principale e relative pertinenze, con residenza anagrafica del soggetto passivo;

      a.2)  aliquota del 4,50‰ con detrazione annua di €  144,00: per i fabbricati ad uso abitazione principale e relative pertinenze, con residenza anagrafica del soggetto passivo che compia i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di competenza dell’imposta e che sia in possesso di valida attestazione ISEE, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, inferiore ad €  8.000,00;

      a.3)  aliquota del 4,50‰ senza detrazione: per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° (primo) grado di parentela e da questi adibita a loro abitazione principale e relative pertinenze, previa comunicazione del soggetto passivo, controfirmata da chi utilizza l’immobile, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno;

      b.1)   aliquota del 6,0‰ senza detrazione: per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili.

 

 

Articolo 4

Definizione di area fabbricabile

 

1.    Le nuove aree fabbricabili previste per le ZTO E/4 vengono calcolate su una superficie fissa di mq. 800 per ogni lotto a partire dalla data di adozione del PRG.

 

2.    La costruzione di nuovi edifici nelle ZTO E/1 –E/2 – E/3 – E/4, al di fuori dei casi di cui al comma 1, comporta l’applicazione dell’imposta come area fabbricabile solo sul sedime a partire dalla data del rilascio del permesso di costruire.

 

3.    Le aree fabbricabili in ZTO A, B, B/1, C/1 e D/1 sono calcolate sulla superficie al netto degli standards pubblici.

 

4.    Le aree fabbricabili in ZTO C/2 e D/2 sono riferite alla superficie lorda del lotto inserito nel PRG approvato mentre sono calcolate sulla superficie al netto degli standards pubblici dalla data di approvazione del P.d.L., compreso la cessione al comune del 25% della volumetria edificabile.

 

Articolo  5

Valore area fabbricabile

 

1.   Il valore delle aree fabbricabili è stabilito nella tabella in calce.

 

2.   Nessun rimborso spetta ai contribuenti che abbiano dichiarato un valore superiore a quello risultante dalla predetta tabella.

 

 

ZONA

FASE 1

Approvazione del PRG dalla Regione

FASE 2

Approvazione del P.d.L. dal Comune

A – E1 – E2 – E3

78,00

----

B – B1 – C1 – E4

84,00

----

C2

84,00

96,00

D1 – D2

90,00

102,00

 

Articolo 6

Attività di controllo

 

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997.

2. Il contribuente destinatario di avvisi di liquidazione e/o accertamento per un importo complessivamente eccedente € 400,00.= (quattrocento/00), può  chiedere, previa accettazione dell’accertamento medesimo, che il debito venga ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo, di cui la prima da versare all'atto dell'adesione. Sulle successive tre rate verranno calcolati gli interessi legali vigenti, a decorrere dalla data dell'accertamento.

 

3. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il conseguente obbligo di pagamento immediato ed integrale del debito residuo.

 

 

 

4. La Giunta comunale deciderà le azioni di controllo per le varie tipologie di immobili, anche ricorrendo a collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze o con altre banche dati.

 

5. La Giunta comunale al fine di incentivare le attività di accertamento, verifica dei versamenti ed eventuale iscrizione a ruolo dell’imposta, può attribuire compensi incentivanti al personale dell’area amministrativa  a sensi dell’art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto del CCNL vigente , nella misura massima  del 5% comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente (contributi previdenziali CPDEL e IRAP) degli importi incassati a seguito dell’attività di controllo sopra descritta.    

 

Articolo 7

Versamento dell’imposta

 

1.    Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in via prioritaria presso gli sportelli bancari della tesoreria comunale o presso gli uffici postali sul c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.

 

2.   Il versamento dovuto da due o più contitolari di immobili può essere effettuato da uno solo di essi, per conto degli altri.

 

3.    Sulle somme dovute per imposte arretrare si applicano gli interessi nella misura del 5% annuo rapportato ai giorni di ritardo.

 

Articolo 8

Versamento dell’imposta

 

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo a sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000, ha efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

 

     IL  SINDACO                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to     Paolo MARES                                                   f.to   Dott. Renato COPPE

.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno  16.03.2010  all’Albo Pretorio ove è rimasta esposta   sino  al 31.03.2010

 

Addì  _________                                                                          Il Segretario Comunale

                                                                                                         Dott. Renato COPPE

 

                                               CONTROLLO SU RICHIESTA

 

     La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. ______  del _______________ al Difensore Civico  per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

                                                                                     Il Segretario Comunale

                                                                                         Dott. Renato COPPE

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: _______

         decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

         Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall’art.127, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

 

lì, ________________                                                      Il Segretario Comunale

                                                                                         Dott. Renato COPPE

 

 

La presente deliberazione:

     È STATA RIPUBBLICATA all’Albo Pretorio, in data _______________ e sino al _______________.

     NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _______ del  _____________ .

     È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _______      del ______________.

 

lì,  ______________                                                     Il Segretario Comunale

                                                                                         Dott Renato COPPE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

 

lì__16.03.2010______,                                                     Il funzionario incaricato

                                                                                           Tiziana Botter