COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

(D.C.C. n.07 del 12.03.2007)

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

 

  1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione e normativa e nel rispetto della legge 27.07.2000 n. 212.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e di sentenze passate in giudicato.

 

 

Articolo 2

Esenzione dei fabbricato occupati da imprenditori agricoli

 

1.    Ai fini della esenzione del fabbricato adibito ad abitazione principale dell’imprenditore agricolo, il soggetto interessato deve presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/1993 convertito in legge 133/1994.

 

 

Articolo 3

Aliquote e detrazioni

 

1.    Sono istituite le aliquote e le detrazioni per le seguenti categorie di immobili:

      a.1)   aliquota del 4,5‰ con detrazione annua di €  108,00: per i fabbricati ad uso

          abitazione principale e relative pertinenze, con residenza anagrafica del soggetto passivo;

      a.2)  aliquota del 4,50‰ con detrazione annua di €  144,00: per i fabbricati ad uso abitazione principale e relative pertinenze, con residenza anagrafica del soggetto passivo che compia i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di competenza dell’imposta e che sia in possesso di valida attestazione ISEE, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, inferiore ad €  8.000,00;

      a.3)  aliquota del 4,50‰ senza detrazione: per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° (primo) grado di parentela e da questi adibita a loro abitazione principale e relative pertinenze, previa comunicazione del soggetto passivo, controfirmata da chi utilizza l’immobile, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno;

      b.1)   aliquota del 6,0‰ senza detrazione: per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili.

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

Definizione di area fabbricabile

 

1.    Le nuove aree fabbricabili previste per le ZTO E/4 vengono calcolate su una superficie fissa di mq. 800 per ogni lotto a partire dalla data di adozione del PRG.

 

2.    La costruzione di nuovi edifici nelle ZTO E/1 –E/2 – E/3 – E/4, al di fuori dei casi di cui al comma 1, comporta l’applicazione dell’imposta come area fabbricabile solo sul sedime a partire dalla data del rilascio del permesso di costruire.

 

3.    Le aree fabbricabili in ZTO A, B, B/1, C/1 e D/1 sono calcolate sulla superficie al netto degli standards pubblici.

 

4.    Le aree fabbricabili in ZTO C/2 e D/2 sono riferite alla superficie lorda del lotto inserito nel PRG approvato mentre sono calcolate sulla superficie al netto degli standards pubblici dalla data di approvazione del P.d.L., compreso la cessione al comune del 25% della volumetria edificabile.

 

Articolo 5

Valore area fabbricabile

 

1.    Il valore delle aree fabbricabili è stabilito nella tabella in calce.

 

2.    Nessun rimborso spetta ai contribuenti che abbiano dichiarato un valore superiore a quello risultante dalla predetta tabella.

 

 

 

ZONA

FASE 1

Approvazione del PRG

dalla Regione

FASE 2

Approvazione del P.d.L.

dal Comune

A – E.1 – E.2 – E.3

65,00

 

B – B.1 – C.1 – E.4

70,00

 

C.2

70,00

80,00

D.1 – D.2

75,00

85,00

 

 

Articolo 6

Attività di controllo

 

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997.

2. Il contribuente destinatario di avvisi di liquidazione e/o accertamento per un importo complessivamente eccedente € 400,00.= (quattrocento/00), può  chiedere, previa accettazione dell’accertamento medesimo, che il debito venga ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo, di cui la prima da versare all'atto dell'adesione. Sulle successive tre rate verranno calcolati gli interessi legali vigenti, a decorrere dalla data dell'accertamento.

 

3. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il conseguente obbligo di pagamento immediato ed integrale del debito residuo.

 

 

 

4. La Giunta comunale deciderà le azioni di controllo per le varie tipologie di immobili, anche ricorrendo a collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze o con altre banche dati.

 

5. LA Giunta comunale al fine di incentivare le attività di accertamento, verifica dei versamenti ed eventuale iscrizione a ruolo dell’imposta, può attribuiti compensi incentivanti al personale dell’area amministrativa  a sensi dell’art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997, nella misura del 5% comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente (contributi previdenziali CPDEL e IRAP).degli importi incassati a seguito dell’attività di controllo sopra descritta.  

 

Articolo 7

Versamento dell’imposta

 

1.    Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in via prioritaria presso gli sportelli bancari della tesoreria comunale o presso gli uffici postali sul c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.

 

2.   Il versamento dovuto da due o più contitolari di immobili può essere effettuato da uno solo di essi, per conto degli altri.

 

3.    Sulle somme dovute per imposte arretrare si applicano gli interessi nella misura del 5% annuo rapportato ai giorni di ritardo.

 

Articolo 7

Versamento dell’imposta

 

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo a sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000, ha efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2007.