ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 28 del 15/04/2011 ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (PROV. TREVISO) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2011

 

(omissis)

 

 

D E L I B E R A

 

1) di dare atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono prorogate per l’anno 2011 le aliquote I.C.I. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 28/03/2008, in premessa richiamata.

 

2) di riportare, a soli fini ricognitivi, le aliquote e le disposizioni da applicare nel 2011 tenendo conto degli aggiornamenti conseguenti alle modifiche normative sopravvenute in materia:

 

a)

6,0

per mille

Aliquota ordinaria (negozi, uffici, attività produttive, terreni agricoli, aree edificabili, ecc);

b)

5,5

per mille

Abitazione principale (solo per Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

c)

7,0

per mille

Abitazioni diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze;

d)

9,0

per mille

Abitazioni diverse dall’abitazione principale e relative pertinenze sfitti da almeno 2 anni;

e)

4,0

per mille

Abitazioni e relative pertinenze in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 da applicare con le seguenti modalità:

- sono escluse le abitazioni classificate i A/1, A/8 e A/9 e quelle di interesse storico a norma del  Decreto Legislativo  22-1-2004 n. 42;

- tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinità, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;

- l’immobile dovrà essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale che dovrà essere indicata nel contratto di locazione e dovrà risultare dall’iscrizione anagrafica e dalle utenze domestiche;

- l’aliquota si applica dalla data di stipula del contratto (regolarmente registrato) in ragione dei mesi di vigenza dello stesso;

- Per il primo anno di validità del contratto il soggetto passivo dovrà comunicare, allegandone copia, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, l’avvenuta stipula e registrazione del contratto, allegando copia dello stesso e la sussistenza degli altri requisiti necessari; Per gli anni successivi il soggetto passivo è tenuto a comunicare per iscritto il permanere delle condizioni di cui alla comunicazione originaria allegando copia dell’attestazione del versamento dell’imposta di registro;

- la comunicazione per l’anno 2011 dovrà essere presentata, all’Ufficio Tributi, tassativamente entro il 31/12/2011 a pena dell’inapplicabilità dell’aliquota agevolata;

f)

L’aliquota per l'abitazione principale si applica con le modalità definite dall’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare 21.12.1998, n° 178 e successive modifiche;

g)

L’aliquota per gli alloggi non locati si applica per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei criteri individuati nel predetto Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;

h)

La detrazione per l'abitazione principale per l’anno 2011 come definita dall’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in euro 180,00 su base annua (solo per Categorie A/1, A/8 e A/9);

i)

Beneficio dell’utilizzo dell’aliquota per la prima casa e pertinenze con l’applicazione della relativa detrazione a parenti fino al secondo grado.