ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 28 del 15/04/2011 ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (PROV. TREVISO) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L�ANNO 2011

 

(omissis)

 

 

D E L I B E R A

 

1) di dare atto che ai sensi dell�articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono prorogate per l�anno 2011 le aliquote I.C.I. approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 28/03/2008, in premessa richiamata.

 

2) di riportare, a soli fini ricognitivi, le aliquote e le disposizioni da applicare nel 2011 tenendo conto degli aggiornamenti conseguenti alle modifiche normative sopravvenute in materia:

 

a)

6,0

per mille

Aliquota ordinaria (negozi, uffici, attivit� produttive, terreni agricoli, aree edificabili, ecc);

b)

5,5

per mille

Abitazione principale (solo per Categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

c)

7,0

per mille

Abitazioni diverse dall�abitazione principale e relative pertinenze;

d)

9,0

per mille

Abitazioni diverse dall�abitazione principale e relative pertinenze sfitti da almeno 2 anni;

e)

4,0

per mille

Abitazioni e relative pertinenze in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell�articolo 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 da applicare con le seguenti modalit�:

- sono escluse le abitazioni classificate i A/1, A/8 e A/9 e quelle di interesse storico a norma del  Decreto Legislativo  22-1-2004 n. 42;

- tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinit�, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;

- l�immobile dovr� essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale che dovr� essere indicata nel contratto di locazione e dovr� risultare dall�iscrizione anagrafica e dalle utenze domestiche;

- l�aliquota si applica dalla data di stipula del contratto (regolarmente registrato) in ragione dei mesi di vigenza dello stesso;

- Per il primo anno di validit� del contratto il soggetto passivo dovr� comunicare, allegandone copia, su apposito modello predisposto dall�Ufficio Tributi, l�avvenuta stipula e registrazione del contratto, allegando copia dello stesso e la sussistenza degli altri requisiti necessari; Per gli anni successivi il soggetto passivo � tenuto a comunicare per iscritto il permanere delle condizioni di cui alla comunicazione originaria allegando copia dell�attestazione del versamento dell�imposta di registro;

- la comunicazione per l�anno 2011 dovr� essere presentata, all�Ufficio Tributi, tassativamente entro il 31/12/2011 a pena dell�inapplicabilit� dell�aliquota agevolata;

f)

L�aliquota per l'abitazione principale si applica con le modalit� definite dall�art. 2 del Regolamento per l�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare 21.12.1998, n� 178 e successive modifiche;

g)

L�aliquota per gli alloggi non locati si applica per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei criteri individuati nel predetto Regolamento per l�applicazione dell�Imposta comunale sugli immobili;

h)

La detrazione per l'abitazione principale per l�anno 2011 come definita dall�art. 2 del Regolamento per l�applicazione dell�imposta comunale sugli immobili, in euro 180,00 su base annua (solo per Categorie A/1, A/8 e A/9);

i)

Beneficio dell�utilizzo dell�aliquota per la prima casa e pertinenze con l�applicazione della relativa detrazione a parenti fino al secondo grado.