1) Di approvare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, come segue:

a)

6,0

per mille

Aliquota ordinaria (negozi, uffici, attività produttive, terreni agricoli, aree edificabili, ecc);

b)

5,5

per mille

Abitazione principale e relative pertinenze;

c)

7,0

per mille

Abitazioni diverse dalla prima casa e relative pertinenze;

d)

9,0

per mille

Abitazioni diverse dalla prima casa e relative pertinenze sfitti da almeno 1 anno;

e)

4,0

per mille

Abitazioni e relative pertinenze in locazione a canone concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge 9/12/1998 n. 431 da applicare con le seguenti modalità:

- sono escluse le abitazioni classificate i A/1, A/8 e A/9 e quelle di interesse storico a norma del  Decreto Legislativo  22-1-2004 n. 42;

- tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinità, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;

- l’immobile dovrà essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale che dovrà essere indicata nel contratto di locazione e dovrà risultare dall’iscrizione anagrafica e dalle utenze domestiche;

- l’aliquota si applica dalla data di stipula del contratto (regolarmente registrato) in ragione dei mesi di vigenza dello stesso;

- Per il primo anno di validità del contratto il soggetto passivo dovrà comunicare, allegandone copia, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, l’avvenuta stipula e registrazione del contratto, allegando copia dello stesso e la sussistenza degli altri requisiti necessari; Per gli anni successivi il soggetto passivo è tenuto a comunicare per iscritto il permanere delle condizioni di cui alla comunicazione originaria allegando copia dell’attestazione del versamento dell’imposta di registro;

- la comunicazione per l’anno 2008 dovrà essere presentata, all’Ufficio Tributi, tassativamente entro il 31/12/2008 a pena dell’inapplicabilità dell’aliquota agevolata;

 

2) Di dare atto che l’aliquota per l'abitazione principale si applica con le modalità definite dall’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare 21.12.1998, n° 178 e successive modifiche.

3) Di stabilire che l’aliquota per gli alloggi non locati sia applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei criteri individuati nel predetto Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili.

4) Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l’anno 2008, come definita dall’art. 2 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, in euro 180,00 su base annua.

5) Di elevare la detrazione a euro 252,00 a favore dei soggetti passivi che abbiano un reddito ISEE inferiore a euro 8.000,00 alle seguenti condizioni:

- occorre risiedere nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto;

- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare sull’intero territorio nazionale all’1 gennaio 2008, nonché alla data di presentazione della richiesta, oppure l’unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione;

- il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate in A/2, A/3, A/4;A/5, A/6

- Per usufruire della maggiore detrazione deve essere presentata all’Ufficio tributi del Comune, entro il 31/12/2008, apposita comunicazione su modello predisposto dall’Ufficio, a pena dell’inapplicabilità della maggiore detrazione, allegando copia della certificazione ISEE;

 

6) Di estendere il beneficio dell’utilizzo dell’aliquota per la prima casa e pertinenze con l’applicazione della relativa detrazione a parenti fino al secondo grado.