SI CONFERMANO LE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2005.

SI DETERMINA LA DETRAZIONE DI 208,00 EURO SULL'IMPOSTA DOVUTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE PER I CONTRIBUENTI APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

-         nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solo redditi da lavoro dipendente o da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

-         nei nuclei familiari nei quali è presente un portatore di handicap e che intendano usufruire di questa maggiore detrazione, non si computano dal reddito totale: a) l’assegno ordinario di invalidità, b) la rendita INAIL, c) le pensioni di inabilità e relativo assegno per l’assistenza personale e continuativa (concesso ai titolari di pensione di inabilità che si trovano nell’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continuativa);

 

2)      di condizionare la fruizione della maggiore detrazione, pena la perdita del diritto, alla presentazione di una domanda su apposito modello, da presentare all’Ufficio Tributi entro il 20 dicembre 2006.