ORIGINALE |
Deliberazione n° 5
in data 11/01/2005
Prot.n. 0 |
Oggetto: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005. |
Invio:
CO.RE.CO. di Venezia
in data ______________
d’iniziativa della G. C. ai sensi art. 127, comma 3, D.Lgs. 267/2000. |
L’anno duemilacinque, addì undici del mese di gennaio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data odierna, si è riunita la Giunta Comunale..
Eseguito l’appello, risultano:
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richiesta di controllo da parte di 1/5 dei consiglieri comunali
ai sensi art. 127 commi 1, 2 del D.Lgs. 267/2000.
richiesta del Difensore Civico o del CO.RE.CO. di eliminare i vizi di legittimità riscontrati |
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Cognome e Nome |
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Presenti |
Assenti |
1 |
CASELLATO FLORIANA |
Sindaco |
X |
| |
2 |
QUINTO GIUSEPPE |
Assessore |
X |
| |
3 |
SCHIOCHETTO ROMEO |
Assessore |
X |
| |
4 |
ZIVIANI TIZIANA |
Assessore |
X |
| |
5 |
SARTORI LORENZO |
Assessore |
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X | |
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4 |
1 |
confermata
non confermata
dal Consiglio Comunale in data ______________ |
Assiste alla seduta il Segretario del Comune.SESSA DOTT. CARLO
Il Sig. CASELLATO FLORIANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta |
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
DURIGAN SONIA |
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Allegato A) alla deliberazione N. 5 in data 11.01.2005 |
codice |
descrizione |
Normativa di riferimento |
10 |
Abitazione principale |
Articolo 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
2. Dalla imp18osta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita` immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà`, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Euro 103,29 , di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita` immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
articolo 58, comma 3 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
Limitatamente all'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita`. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita` immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
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11 |
Abitazione cittadini italiani residenti all'estero |
articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà` o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata |
12 |
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
articolo 8, comma 4 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. |
13 |
Abitazione principale soggetti disagio economico sociale |
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale; |
14 |
Abitazioni recuperate |
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori |
15 |
Abitazione principale anziani o disabili |
articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata |
16 |
Abitazioni principali in uso gratuito a parenti |
articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:…..e) considerare abitazioni principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela; |
17 |
Pertinenze abitazione principale |
articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 "Finanziaria 2000"
Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
Circolare Ministero Finanze N. 23/E del 11.2.2000
Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze così come delineato dalla citata circolare N. 114/E, deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente da fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Occorre sottolineare che la disposizione contenuta nella legge finanziaria riguarda esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai comuni e non le detrazioni che l'art. 8, del D.Lgs. N. 504 del 1992, consente al comune di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze. |
20 |
Fabbricati |
articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. |
21 |
Abitazioni locate |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato. |
22 |
Abitazioni non locate |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; |
23 |
Abitazioni a disposizione |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; |
24 |
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti |
articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. |
25 |
Fabbricati categoria D |
Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto non attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:
……(omissis)
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e` determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
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26 |
Fabbricati recuperati |
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori |
31 |
Aree edificabili |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. |
41 |
Terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile |
42 |
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
|
articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25822,85 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25822,85 e fino a Euro 61974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61974,83 e fino a Euro 103291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
art. 58, comma 2 D.Lgs.vo 15.12.97, N. 446
agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. |
43 |
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Sono considerati tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1n dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. |
51 |
Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)
|
articolo 6, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. articolo 21 del D.Lgs.vo 4.12.1997, N. 460
I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. |
Allegato B) alla deliberazione Giunta Comunale N. 5 in data 11.01.2005 |
Cod |
Tipo immobile |
Riferimento alla normativa |
Aliquota |
Detrazione € |
|
10 |
Abitazione principale |
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
5 |
180,00 |
|
11 |
Abitazione cittadini italiani residenti all’estero |
articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75 |
5 |
180,00 | |
12 |
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556 |
5 |
180,00 | |
13 |
Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale |
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo) |
5 |
250,00 |
X |
14 |
Abitazioni recuperate |
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449 |
5 |
180,00 |
|
15 |
Abitazione principale anziani o disabili |
articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662 |
5 |
180,00 | |
16 |
Abitazione principale in uso gratuito a parenti |
Articolo 59, lett. E) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 |
5 |
180,00 |
X |
17 |
Pertinenze abitazione principale |
articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 |
5 |
SI |
|
20 |
Fabbricati ordinari |
articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
|
X = Vedere regolamento per particolari condizioni |
21 |
Abitazioni locate |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 |
6,5 |
| |
22 |
Abitazioni non locate |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
7 |
| |
23 *1 |
Abitazioni a disposizione |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
24 *2 |
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti |
articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
25 |
Fabbricati categoria D |
Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
26 |
Fabbricati recuperati |
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449 |
6,5 |
| |
31 |
Aree edificabili |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
41 |
Terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
42 |
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
43 |
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
51 |
Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”) |
articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97 |
6,5 |
|
|