COMUNE DI LORIA Provincia di Treviso
Informazioni per i cittadini
CHI DEVE PAGARE L'I.C.I. |
Il proprietario degli immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili), l’usufruttuario, il titolare di diritto d’uso od abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi o di superficie, il locatario o utilizzatore degli immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali. Devono pagare l’imposta anche i non residenti in Italia per gli immobili situati nel territorio dello Stato.
Dall’anno 2008 non è dovuta l’I.C.I. sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa assimilate (vedi pag. 3).
QUANDO SI PAGA |
Il pagamento dell’I.C.I. può essere eseguito in due rate:
- l’acconto entro il 16 GIUGNO
- il saldo dal 01 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE 2011. L’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno con le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso e deve essere comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Il versamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione entro il 16 GIUGNO utilizzando le aliquote e le detrazioni dell’anno in corso.
L’imposta non è dovuta solo se l’importo totale è inferiore ad Euro 5,00
Casi particolari
Successioni. In caso di morte del proprietario, gli eredi possono effettuare il versamento della rata scaduta entro il termine fissato dalla legge per la presentazione della dichiarazione di successione. L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data della morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto entro la normale scadenza.
Cittadini residenti all'estero. I cittadini italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre
DOVE SI PAGA |
L'imposta deve essere pagata:
· con bollettino di conto corrente postale n. 12578456, intestato al “Comune di Loria Servizio Tesoreria I.C.I.”:
- presso le filiali del Credito Trevigiano senza alcuna spesa (Tesoreria comunale);
- presso gli uffici postali;
· con il Mod. F/24.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
1
QUANTO SI PAGA |
Per calcolare l'importo da pagare per il 2011 è necessario conoscere questi dati:
Base Imponibile
Fabbricati: Per calcolare la base imponibile bisogna innanzitutto conoscere la rendita catastale che risulta in Catasto al 1° gennaio dell’anno in corso. E’ possibile consultare la propria posizione catastale al sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.gov.it nella sezione “Servizi al cittadino”.
La rendita catastale della singola unità immobiliare va aumentata del 5% e moltiplicata per:
- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo).
Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze;
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi);
-100 per i fabbricati classificati nelle categorie A e C;
-140 per i fabbricati classificati nella categoria B
Gli immobili di nuova costruzione acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di fine lavori (e non dalla data di agibilità) oppure, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.
Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Aree fabbricabili: si deve utilizzare il valore venale (di mercato) del terreno alla data del 1/1/2011. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano Regolatore Generale. Il terreno acquista la natura di area edificabile dalla DATA DI ADOZIONE dello Strumento Urbanistico Generale da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. 04/07/06 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/06, n. 248). In caso di nuova edificazione, di demolizione di fabbricato e di ricostruzione, la base imponibile è data soltanto dal valore dell’area fabbricabile fino alla data di ultimazione lavori.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27 marzo 2007 il Comune di Loria ha aggiornato i valori minimi attribuibili alle aree fabbricabili, riepilogati nella seguente tabella:
Zone per Insediamenti Residenziali | |||
z.t.o. |
Indice di edificabilità |
Euro/mq | |
B |
Completamento |
1.50 mc/mq |
84 |
C1 |
Completamento |
1.00 mc/mq |
60 |
C1 |
Completamento |
0.75 mc/mq |
42 |
C2 |
Espansione |
1.00 mc/mq |
54 |
C3 |
Completamento |
0.50 mc/mq |
35 |
Zone per Insediamenti Produttivi – Commerciali | |||
z.t.o. |
Rapporto di copertura |
Euro/mq | |
Artigianali, Industriali e Commerciali | |||
D1 |
Completamento |
50% |
74 |
D2 |
Espansione |
50% |
66 |
Agro – Industriali | |||
D3 |
Completamento |
50% |
60 |
Sottozone E4 (interessate all’organizzazione dei Centri Rurali) | |||
z.t.o. |
Indice di edificabilità |
Euro/mq | |
E4 |
Completamento |
0.75 mc/mq |
35 |
2
Zone A – Centri Storici | |||
z.t.o. |
Si considera la cubatura ammissibile di nuova costruzione |
Euro/mc | |
A |
|
mc |
60 |
Sottozone agricole | |||
z.t.o. |
Per il periodo che intercorre tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori |
Euro | |
E1 - E2 - E3 |
Fabbricati ad uso residenziale |
mc |
30 |
Fabbricati ad uso non residenziale |
mq |
30 |
Ricordiamo che anche per il 2011 non è dovuta l’I.C.I. sull’abitazione principale e sulle unità immobiliari ad essa assimilate.
Restano pertanto esenti dall’I.C.I.:
a) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (esclusi i fabbricati classificati in categoria A1, A8 e A9);
b) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (es. garage, box, posto auto, cantina, soffitta e ripostiglio destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio dell’abitazione principale);
c) le unità immobiliari possedute dal coniuge separato o divorziato, assegnate all’altro coniuge a seguito di provvedimento giudiziale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
f) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
g) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado di parentela (genitori e figli) adibite a loro abitazione principale;
§ Abitazioni principali con categoria catastale A1, A8 e A9 (e relative pertinenze): 4 per mille della base imponibile;
§ Abitazioni di cittadini italiani residenti all'estero, non locate: 4 per mille della base imponibile;
§ Terreni agricoli: 6 per mille della base imponibile;
§ Aree fabbricabili: 6 per mille della base imponibile;
§ Altri fabbricati: 6 per mille della base imponibile;
§ Fabbricati e abitazioni inagibili o inabitabili recuperati: 4 per mille della base imponibile;
§ Aree fabbricabili oggetto di interventi di recupero di immobili inagibili e inabitabili: 4 per mille della base imponibile.
3
Detrazione per l'abitazione principale
Dalla somma dovuta per l'abitazione principale (con categoria catastale A1, A8 o A9 e dai residenti all’estero) devono essere detratti 105,00 euro. La detrazione può essere elevata a 252,00 euro per i cittadini che si trovano in situazioni di particolare disagio economico o sociale. Si considerano cittadini in condizioni di particolare disagio economico e sociale:
a) i cittadini assistiti dal comune in modo continuativo in quanto al di sotto del minimo vitale;
b) gli inabili al 100%;
c) i soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100%, intendendo come nucleo familiare quello risultante dalle certificazioni anagrafiche.
Immobili inagibili ed inabitabili
A partire dalla data in cui un fabbricato viene dichiarato inagibile o inabitabile, il contribuente paga una somma pari alla metà dell'imposta su quell'immobile. Un fabbricato è considerato inagibile o inabitabile ai fini I.C.I. quando è oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio urbanistica comunale con perizia a carico del proprietario, su domanda in carta semplice. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE |
A decorrere dal 18 dicembre 2007, la dichiarazione I.C.I. deve essere presentata solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’I.C.I., non siano desumibili dalle informazioni acquisite dal Comune direttamente tramite l’Agenzia del Territorio (modello unico informatico). I contribuenti devono dichiarare tutte le altre variazioni intervenute ai propri immobili (es. adeguamento valore area edificabile, ultimazione lavori del fabbricato), nonché le variazioni che comportino riduzioni/esenzioni dell’imposta (es. ottenimento della residenza o uso gratuito), entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio o le modificazioni si sono verificate. Per il 2010 entro il 30/09/2011.
Le variazioni devono essere dichiarate utilizzando l’apposito modulo approvato dal Ministero delle Finanze, (link sito del Ministero delle Finanze – www.finanze.it), disponibile anche presso l’ufficio tributi del Comune, che va presentato o spedito con Raccomandata semplice all'ufficio comunale.
CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI |
Per informazioni più dettagliate e fornitura dei modelli e dei bollettini di versamento, rivolgersi presso l'Ufficio Tributi - Piazza Marconi n. 1 LORIA - tel. 0423456722 fax 0423456735, posta elettronica tributi@comuneloria.it, info@comuneloria.legalmail.it, nonché sul sito internet www.comunediloria.tv.it.
orario di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30
venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30
4