I.C.I. 2006
Il vigente "Regolamento per l'applicazione dell' I.C.I." è stato adottato con deliberazione di C.C. n. 72 del 30/12/1998, e successive modifiche.
Le aliquote e detrazioni per il calcolo dell'ICI relativa all'anno 2006 sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 21 DEL 01/03/2006.
ALIQUOTE DA APPLICARE
Per l'anno d'imposta 2006, ai fini I.C.I., vengono confermate le aliquote e le detrazioni applicate per l'anno 2005, vale a dire:
5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (garage, box, posti macchina coperti o scoperti, soffitte, cantine).
6,0 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili).
NOTA BENE:
sono considerate pertinenze, ad esempio: garage, box o posti macchina coperti o scoperti, soffitte, cantine, magazzini e tettoie che sono ubicatinello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'unità abitativa stessa.
DETRAZIONI
€ 103,29 per l'abitazione principale.
·
Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista per le abitazioni principali, si considera come direttamente adibita ad abitazioneprincipale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
·
al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e sulle relative pertinenze in numero di1 per ogni categoria catastale C/6, C/2, C/7 per cui soggetto passivo al 100% (anche in presenza di altri comproprietari) ai fini ICI è
considerato il coniuge superstite il quale può usufruire dell'intera detrazione per abitazione principale.
€ 258,23 per l'abitazione principale con presenza di invalidi nel nucleo familiare.
·
Qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di persone portatrici di grave handicap motorio certificato da appositaCommissione.
Il suddetto importo deve essere rapportato al periodo per il quale è previsto il diritto alla maggiorazione, ed al periodo dell'anno in cui
l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale: se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta in parti uguali per ciascuno di essi, indipendentemente dalle quote di proprietà.
La detrazione può essere utilizzata fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta relativa alla abitazione principale.
Per poter accedere alle agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta apposita domanda, utilizzando i modelli
predisposti dal Comune, entro i termini previsti per il versamento a saldo dell’imposta ICI dovuta per l’anno di insorgenza del diritto.
Ogni variazione di merito dovrà essere comunicata, utilizzando la medesima modulistica, entro i termini previsti per il versamento a
saldo dell’imposta ICI dovuta per l’anno in cui la variazione ha luogo.
INFORMAZIONE CIRCA LE PERTINENZE DELL' ABITAZIONE PRINCIPALE
Per le pertinenze è prevista la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in
sede di tassazione dell'abitazione principale a condizione che la pertinenza sia durevolmente asservita e facente parte dello stesso edificio o
complesso immobiliare dell'abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto reale.
CONCESSIONE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO
Alle abitazioni concesse in uso gratuito al parente in linea retta di 1° grado o all'eventuale coniuge superstite del medesimo e, se questi hanno
stabilito la propria residenza, è applicabile l'aliquota prevista per le abitazioni principali del 5,5 per mille e la detrazione di € 103,29 prevista per
le stesse.
RIDUZIONI D'IMPOSTA
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistano tali condizioni.
Si intendono unità immobiliari inagibili o inabitabili i fabbricati con le seguenti caratteristiche: i fabbricati che necessitino di interventi di
restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1. lett. c) e ) della legge del 5/8/78 n. 457 ed
ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo, risultino diroccati, pericolosi e fatiscenti.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio ICI.
ATTENZIONE: non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua e fognatura) e inagibilità per motivi
sanitari.
L'inagibilità o l'inabitabilità, può essere accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente
può presentare al Comune dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
SCADENZE VERSAMENTI
ACCONTO entro il 30 giugno 2006
pari al 50% dell'imposta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'annoprecedente. Nessun acconto è dovuto nel caso di trasferimento dei beni soggetti all'imposta e pertanto si potrà versare l'imposta relativa
all'anno 2006 con il versamento a saldo.
E' consentito versare in unica soluzione, alla scadenza della prima rata, l'imposta totale dovuta per l'intero anno in corso:
SALDO dal 1° al 20 dicembre 2006
si versa a saldo la differenza fra l'imposta Comunale sugli Immobili dovuta per il 2006 e l'importoversato in acconto.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Mediante versamento sul c/c postale n.
10541456 intestato: COMUNE DI CASTELGUGLIELMO SERVIZIO TESORERIA-ICI, Piazza VittorioVeneto, 19 – 45020 CASTELGUGLIELMO – RO. Utilizzando l'apposito bollettino (spese postali a carico del contribuente);
Per eventuali chiarimenti
l'ufficio sarà aperto nel giorno di mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore17.00.
Per informazioni telefoniche
: esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì al numero 0425/707075 FAX 0425/707117.Il Responsabile del Servizio
Riberto Rag. Emanuela