ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/02/2008

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE:

OMISSIS

DELIBERA:

 

  1. confermare per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:
  2. - abitazione principale e pertinenza 4,5 per mille;

    - altri immobili non rientranti nella prima categoria 5,5 per mille.

  3. Di considerare equiparate all’abitazione principale le pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, costituite in numero massimo di una (categorie catastali C/2 o C/6), ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Ad essa è applicata la stessa aliquota stabilita dal comune per l’abitazione principale e, con riguardo alla detrazione per l’abitazione principale, se l’ammontare della detrazione non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per la pertinenza (art.10 comma 2 regolamento ICI), con la precisazione che:
  4. il soggetto in possesso di più unità immobiliari, oltre all’abitazione principale, ai fini dell’individuazione della pertinenza a cui applicare l’aliquota agevolata e la detrazione per abitazione principale, dovrà presentare apposita autocertificazione entro il 16/12/2008;

  5. Di lasciare inalterata a € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito dall’art.10 comma 1 del vigente regolamento ICI e, pertanto:
  6. a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

    b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

    c) l’abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai figli e/o ai genitori e/o ai fratelli, purché nella stessa residenti.

    Il soggetto interessato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante presentazione di apposita autocertificazione entro il 16/12/2008;

  7. Di confermare a € 180,76 la detrazione per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale, come di seguito individuate:

a) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66%.

I soggetti interessati alla maggiore detrazione di cui al punto 4) dovranno compilare apposita domanda entro il 16/12/2008; La domanda di detrazione presentata per gli anni d’imposta precedenti al 2008 vale anche per gli anni successivi. La domanda dovrà comunque essere presentata nel caso di nuovi contribuenti aventi diritto, ovvero di modifica delle condizioni rese note nell’anno precedente.