LA GIUNTA COMUNALE
 
OMISSIS
 
 
 
DELIBERA:
  1. determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5%° (cinquevirgolacinquepermille);
  2. Di lasciare inalterata a € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che la stessa detrazione si estende alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito dall’art.10 del vigente regolamento ICI:
  3. a)l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    b) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
    c) l’abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai figli od ai genitori, purché nella stessa residenti.
    Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante presentazione di apposita autocertificazione entro il 31/10/2005;
     
  4. Di elevare a € 180,76 la detrazione per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale, come di seguito individuate:
  5. a) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66%.
  6. I soggetti interessati alla maggiore detrazione di cui al punto 3) dovranno compilare la domanda allegata in facsimile entro il 31/10/2005; l’ufficio tributi previo esame delle istanze, darà comunicazione in merito al mancato accoglimento delle stesse nel termine previsto per il pagamento del saldo ICI; La domanda di detrazione presentata per gli anni d’imposta precedenti al 2005 vale anche per gli anni successivi. La domanda dovrà comunque essere presentata nel caso di nuovi contribuenti aventi diritto, ovvero di modifica delle condizioni rese note nell’anno precedente;
  7.  
  8. Di dare atto che l’ammontare della detrazione che non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale, appartenenti al titolare di questa;
  9. di dare la massima divulgazione al contenuto del presente atto, oltre che disporne la sua pubblicazione per estratto nella G.U.;