PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera di C.C. n. 08 del 06.05.2010

... OMISSIS...

DELIBERA

1)      Di confermare  l’aliquota ridotta nella misura del 5,25 per mille  da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale stabilita dal D.L. n. 93/2008, con l’applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 103,29.

2)      Di confermare nella misura del 5,75 per mille (aliquota agevolata) l’aliquota dell’imposta  comunale sugli immobili per l’anno 2010 nei seguenti casi:

a)      per i terreni agricoli utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale  dal giovane coltivatore diretto ovvero dal giovane imprenditore agricolo, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per “giovane” si intende colui che non abbia ancora compiuto il quarantunesimo anno di età;

b)      a tutti i soggetti passivi ICI qualora i terreni agricoli oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al “giovane coltivatore o imprenditore” così come identificato al punto precedente.

 

3)       Di confermare l’aliquota ICI nella misura del 6,25 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2010 per le altre tipologie di  immobili: fabbricati in genere, aree edificabili e terreni agricoli.

4)      Di confermare la detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 130,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare, con categoria catastale  A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I. , direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti  che si trovino nella seguente condizione socio-economica:

-godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare

anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a :

   5.760,56  nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;

   5.760,56  per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico

Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il 

“nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte  ed escluso

il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

5)      Di confermare la detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 130,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare, con categoria catastale  A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I, direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti  che si trovino nella seguente condizione socio-economica:

-         nuclei familiari con la presenza di soggetto al quale sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 75%.

6)      Di confermare, oltre alla detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale, con categoria catastale  A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I, una ulteriore detrazione alle famiglie con figli a carico nella misura di € 30,00 per ogni figlio successivo al secondo.

 

7)      Di confermare che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da € 103,29 a € 130,00  ed alla ulteriore detrazione  per le famiglie con figli a carico oltre al secondo, dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il termine del 31.05.2010 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti previsti ed indicati nei punti precedenti.

Di dare atto che le agevolazioni in materia di imposta garantiscono il gettito programmato nel bilancio di previsione dell’Ente, nonché l’equilibrio dello stesso e che l’importo complessivo non risulta inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

OMISSIS...