Delibera di C.C. n. 03 del 30.03.2009

... OMISSIS...

DELIBERA

1)      Di confermare  nella misura del 5,25 per mille  (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 per l’abitazione principale, per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale  e relative pertinenze, confermando, per tale tipologia la detrazione fissa di € 103,29; Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione per abitazione principale, mediante autocertificazione; La presente aliquota è applicabile agli immobili con categorie  catastali A1, A8 e A9 non esentate dal D.L. 93/2008;

2)      di confermare nella misura del 5,75 per mille (aliquota agevolata) l’aliquota dell’imposta  comunale sugli immobili per l’anno 2009 nei seguenti casi:

a)      per i terreni agricoli utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale  dal giovane coltivatore diretto ovvero dal giovane imprenditore agricolo, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per “giovane” si intende colui che non abbia ancora compiuto il quarantunesimo anno di età;

b)      a tutti i soggetti passivi ICI qualora i terreni agricoli oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al “giovane coltivatore o imprenditore” così come identificato al punto precedente;

 

3)       di confermare l’aliquota ICI nella misura del 6,25 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2009 per le altre tipologie di  immobili: fabbricati in genere, aree edificabili e terreni agricoli;

4)      di confermare l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 130,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti  che si trovino nella seguente condizione socio-economica:

-godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare

anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a :

   5.760,56  nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;

   5.760,56  per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico

Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il 

“nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte  ed escluso

il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

     La presente detrazione è applicabile con riferimento agli immobili con categorie   

     catastali A1, A8 e A9   non esentate dal D.L. 93/2008;

 

5)      di confermare l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 130,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti  che si trovino nella seguente condizione socio-economica:

-         nuclei familiari con la presenza di soggetto al quale sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 75%.

      La presente detrazione è applicabile con riferimento agli immobili con categorie   

     catastali A1, A8 e A9   non esentate dal D.L. 93/2008;

 

 

6)      Di confermare, oltre alla detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale, una ulteriore detrazione alle famiglie con figli a carico nella misura di € 30,00 per ogni figlio successivo al secondo

     La presente detrazione è applicabile con riferimento agli immobili con categorie   

     catastali A1, A8 e A9   non esentate dal D.L. 93/2008;

 

7)      di confermare che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da € 103,29 a € 130,00  ed alla ulteriore detrazione  per le famiglie con figli a carico oltre al secondo, dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il termine del 31.05.2009 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti previsti ed indicati nei punti precedenti.

Di dare atto che le agevolazioni in materia di imposta garantiscono il gettito programmato nel bilancio di previsione dell’Ente, nonché l’equilibrio dello stesso e che l’importo complessivo non risulta inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;..

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