IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs n.504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ICI;
RILEVATO che, a norma dell’art 6- comma 2- del D.Lgs sopra citato, così come sostituito dall’art 3- comma 53- della legge n.662/96 è facoltà dei Comuni di deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali termini, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
ATTESO che l’art 8 del D.Lgs n.504/92,così come sostituito dall’art 3,comma 55 della legge n.662/96, prevede che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o, in alternativa, l’importo di € 103,29 (quale detrazione fissa) può essere elevato fino a € 258,23 , nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., adottato con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2002 e modificato, con integrazione con il precedente atto di Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per il riconoscimento di agevolazioni ICI a favore dello sviluppo economico ed industriale del territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2006;
Rilevato che per l’anno 2007 questo Comune intende apportare le seguenti variazioni:
Ø applicare l’imposta comunale sugli immobili con aliquote diversificate, in considerazione di quanto stabilito dal regolamento ICI vigente, con particolare riguardo alle abitazioni principali e ai terreni agricoli condotti da giovani imprenditori;
Ø stabilire l’aumento della detrazione d’imposta per abitazione principale da € 103,29 ad € 130,00 ad esclusivo beneficio dei soggetti che si trovino in disagiate condizioni socio economiche;
Ø stabilire, oltre alla detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale, una ulteriore detrazione alle famiglie con figli a carico nella misura di € 30,00 per ogni figlio successivo al secondo;
Richiamato il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 con il quale viene differito al 31.03.2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007;
Seguita la discussione come di seguito riportata:
Prende la parola il Consigliere Guarise, come da intervento allegato alla presente;
Il Consigliere Sicchiero dichiara, a nome del gruppo di maggioranza, che la proposta formulata dal Consigliere Guarise di elevare l’età dei giovani imprenditori agricoli aventi diritto alle agevolazioni dell’aliquota ICI da 36 a 40 anni è accoglibile, tenuto anche presente che incide per l’Entrata in misura trascurabile. Diversamente l’estensione della riduzione dello 0,50%° a tutte le imprese agricole, comporterebbe una forte riduzione del gettito che creerebbe uno squilibrio al Bilancio.
Il Consigliere Milani ricorda che nel 2005 l’ICI era al 5,75%°, nel 2006 al 6,25%°, nel 2007 passa al 5,25%°; Egli poi procede polemicamente alla lettura del volantino che l’Amministrazione Comunale aveva avuto cura di far pervenire a tutte le famiglie di Fratta Polesine per giustificare l’aumento ICI del 2006.
Il Consigliere Ghiotto intervenire, come da allegato.
Il Sindaco replica che, al di là delle battute, la scelta fiscale è stata dettata dalla normativa di riferimento. Non si può, comunque, non valutare il programma insito nella proposta di Bilancio finalizzato all’aiuto e al sostegno delle fasce più deboli della popolazione.
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D.Lgs n.267/2000;
Con il seguente risultato della votazione:
Consiglieri presenti n. 13 compreso il Sindaco;
Consiglieri votanti. n. 13;
Con voti favorevoli. n. 13;
espressi per alzata di mano;
1) di stabilire nella misura del 5,25 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 per l’abitazione principale, per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale e relative pertinenze, confermando, per tale tipologia la detrazione fissa di € 103,29; Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante autocertificazione;
2) di stabilire nella misura del 5,75 per mille (aliquota agevolata) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nei seguenti casi:
a) per i terreni agricoli utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale dal giovane coltivatore diretto ovvero dal giovane imprenditore agricolo, iscritto negli appositi elenchi previdenziali ed assistenziali, che eserciti l’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per “giovane” si intende colui che non abbia ancora compiuto il quarantunesimo anno di età;
b) a tutti i soggetti passivi ICI qualora i terreni agricoli oggetto della tassazione siano stati dati in affitto o comodato al “giovane coltivatore o imprenditore” così come identificato al punto precedente;
3) di confermare l’aliquota ICI nella misura del 6,25 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2007 per le altre tipologie di immobili: fabbricati in genere, aree edificabili e terreni agricoli;
4) di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 130,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino nella seguente condizione socio-economica:
-godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare
anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a :
€ 5.558,54 nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;
€ 5.558,54 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico
Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il
“nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ed escluso
il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
5) di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 130,00, a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino nella seguente condizione socio-economica:
- nuclei familiari con la presenza di soggetto al quale sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 75%.
6) Di stabilire, oltre alla detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale, una ulteriore detrazione alle famiglie con figli a carico nella misura di € 30,00 per ogni figlio successivo al secondo
7) di stabilire che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da € 103,29 a € 130,00 ed alla ulteriore detrazione per le famiglie con figli a carico oltre al secondo, dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il termine del 31.05.2007 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti previsti ed indicati nei punti precedenti.
8) Di dare atto che le agevolazioni in materia di imposta garantiscono il gettito programmato nel bilancio di previsione dell’Ente, nonché l’equilibrio dello stesso e che l’importo complessivo non risulta inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
9) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg dalla sua esecutività, al Ministero delle Finanze e al Ministero di Grazia e Giustizia- Uff. Pubbl. Leggi e Decreti- per i prescritti provvedimenti di legge.
Con successiva e separata votazione ,
Con il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 13 compreso il Sindaco;
Consiglieri votanti. n. 13;
Con voti favorevoli. n. 13;
espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.