L A  G I U N T A  C O M U N A L E

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504, istitutivo dell’ Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.3 del 26/02/1997, esecutivo ai sensi di legge, con il quale sono stati adottati i criteri per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare quelli relativi alla detrazione di cui al comma 3 dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo 504/1992, così come modificato dal comma 55 della Legge 662/1996;

RILEVATO che il suddetto provvedimento stabiliva altresì che l'aliquota del 5,50 per mille, così come determinata per l'anno 1997, veniva applicata su tutti gli immobili sottoposti all'imposta senza alcuna diversificazione ( abitazione principale - " seconda " casa, immobili diversi dalle abitazioni - alloggi non locati - tipologia di enti senza scopo di lucro );

RILEVATO che a partire dall’anno 1998 questo Comune applica l'Imposta Comunale sugli Immobili con aliquote diversificate ai sensi dell’art.6 comma 2 del D.Lgs.n.504/1992;

RICHIAMATO altresì l'Articolo 1, comma 5 della Legge 27/12/1997 n.449, il quale stabilisce che il Comune può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al quattro per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei Centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;

RICORDATO che questa Amministrazione Comunale ha approvato il regolamento che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili , giusta delibera del Consiglio Comunale n.17 del 25.03.1999, esecutiva ai sensi di legge e successivamente modificato con deliberazione n.29 del 10.04.2001 nel quale è appositamente stabilito che le pertinenze delle abitazioni principali anche se distintamente inserite in catasto, sono considerate parti integranti delle stesse, così come previsto dall’art.59 del D.Lgs. n.446/1997;

RICHIAMATO l’art.16-bis del succitato regolamento che prevede la possibilità per la giunta comunale di deliberare un’aliquota inferiore a quella minima fissata dall’art.6 D.Lgs.n.504/92 in favore di soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C2 e C3 o D1 e D7 che inizino nel territorio comunale una nuova attività nel corso dell’anno d’imposta;

RICHIAMATO l’Art.42 del D.L.gs. n.267 del 18.08.2000 il quale prevede le competenze del Consiglio Comunale per la disciplina generale delle tariffe con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 09/02/2002 con la quale sono state fissate le aliquote I.C.I. per l’anno 2002 e la deliberazione di G.C. n.10 del 26/03/2002 con la quale è stato determinato il regime delle detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 504/92 così come modificato dal comma 55 dell’articolo 3 della Legge n.662/1996;

VISTA la legge n.311/04 (finanziaria 2005);

RITENUTO di confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella stessa misura dell’anno 2004, come segue:

  1. Aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5 dell'Articolo 1 della Legge 27/12/1997 n.449. In tali casi l'aliquota sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5 Articolo 1 della Legge 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  2. Aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C3, D1 e D7 ed utilizzati per l’istituzione di una nuova attività produttiva o commerciale nel territorio comunale nell’anno d’imposta, con decorrenza dall’inizio dell’utilizzo e per un periodo di tre anni a decorrere dall’inizio dell’utilizzo;
  3. Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;
  4. Aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione;
  5. Aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
  6. Aliquote del 7 per mille per le aree edificabili.
RICHIAMATI i casi e i criteri per i quali sono applicate le detrazioni di cui al 2’ e al 3’ comma dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo 504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'Articolo 3 della Legge 662/1996;

RITENUTO di confermare la regolamentazione delle detrazioni già valevole per l’anno 2004, che saranno adottate con apposito provvedimento di competenza consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi previsti dal D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.49;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A


1) Per tutto quanto esposto in premessa, di confermare per l'anno 2005, nelle misure sotto indicate, l'aliquota della Imposta Comunale sugli Immobili:
  1. Aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5 dell'Articolo 1 della Legge 27/12/1997 n.449. In tali casi l'aliquota sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5 Articolo 1 della Legge 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  2. Aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C3, D1 e D7 ed utilizzati per l’istituzione di una nuova attività produttiva o commerciale nel territorio comunale nell’anno d’imposta, con decorrenza dall’inizio dell’utilizzo e per un periodo di tre anni a decorrere dall’inizio dell’utilizzo;
  3. Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;
  4. Aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione;
  5. Aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
  6. Aliquote del 7 per mille per le aree edificabili.

  1. Di confermare e proporre all’approvazione del Consiglio Comunale per l’anno 2005 il seguente regime per le detrazioni di cui all'Articolo 8, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.504/1992, così come modificato dal comma 55 dell'Articolo 3 della Legge n.662/19969:

Per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:

- Persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari
- detrazione Euro 258,23

- Persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale
- detrazione Euro 258,23

- Persone titolari di solo reddito derivante da trattamento pensionistico minimo INPS e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale - detrazione Euro 154,94


- Solo per lavoratori dipendenti e pensionati con:
- redditi mensili per ogni componente inferiori a Euro 258,23:
- detrazione di Euro 258,23
- redditi mensili per ogni componente da Euro 258,23 a Euro 392,69:
- detrazione di Euro 154,94
- redditi mensili per ogni componente superiori a Euro 392,69:
- detrazione di Euro 103,29


- Famiglie con la presenza di un soggetto gravato da invalidità totale ed il cui reddito complessivo annuo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS - detrazione di Euro 154,94

  1. Di pubblicizzare il prospetto sopraesposto riguardante le detrazioni con affissione del manifesto a partire dal mese di Aprile 2005 per consentire ai contribuenti ed alle associazioni di categoria di sfruttarne a pieno gli effetti.

  1. Di dare atto che per poter usufruire dell’aliquota agevolata del 4 per mille per insediamento di nuove attività produttive gli intestatari dovranno presentare domanda per l’anno in corso allegando:

5) Di dare atto che per l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente punto 2) verranno seguiti i seguenti criteri:

Il contribuente dovrà presentare la richiesta autocertificazione nella quale dovrà dichiarare:
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- codice fiscale
- oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni agevolate (Euro 258,23 e Euro 154,94 );

La richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese di GIUGNO e comunque prima del pagamento della 1^ rata ai Servizi Amministrativi Tributari del Comune di Villadose, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.
L'Amministrazione Comunale si riserverà di richiedere la necessaria documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo n.504/1992 e successive modifiche e integrazioni.

6) Di dare atto che nel bilancio per l’anno 2005 è prevista un’entrata di Euro 755.000,00 alla risorsa I.CI. per effetto della costruzione di nuove abitazioni e altre tipologie di fabbricati nel territorio comunale e che l’applicazione del regime delle detrazioni avviene nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

7) Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.