ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI C.C N. 5 DEL 20.03.2009
OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2009 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –I.C.I (ART 6 E 8 DEL d.Lgs n. 504/92)
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs n.504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ICI;
RILEVATO che, a norma dell’art 6- comma 2- del D.Lgs sopra citato, così come sostituito dall’art 3- comma 53- della legge n.662/96 è facoltà dei Comuni di deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali termini, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
DATO ATTO che, l'art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007 ), modificando l'articolo 6,comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell'aliquota I.C.I. ;
CONSIDERATO che in base alle disposizioni del comma 7 dell’art.1 del D.L. n.93/2008 convertito con Legge n. 126/2008 e ribadito con D.L. n.112/08 art 77 bis comma 30, dal 29.5.2008 e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interna, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero, delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi e urbani T.A.R.S.U;
ATTESO che il medesimo D.L.n. 93/2008 come meglio specificato dalla Ris. Min 05.06.2008 n. 12/DF ha previsto:
- L’esenzione Ici sulla prima casa (intesa come abitazione di residenza) per tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (ville), A9 ( castelli e palazzi eminenti) rapportate al periodo di utilizzo;
- Estensione dell’esenzione alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, nei limiti stabiliti dal Regolamento Comunale;
- Assimilazione all’abitazione principale di tutte le unità immobiliari che il Comune con regolamento vigente alla data del 29.05.08 ha assimilato all’abitazione principale , ritenendo pertanto esclusi dall’esenzione quelli assimilati successivamente;
- Previsione di altre fattispecie di esenzione :
a) Art 6, comma 3bis D.Lgs n. 504/92 concernente la disciplina dell’ex casa coniugale;
b) Art 8, comma 4 D.Lgs n. 504/92 – immobile delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi case popolari I.A.C.P.;
- Esclusione dall’esenzione delle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 02 DEL 18.03.2008, esecutiva, con la quale si stabilivano le aliquote e la detrazione I.C.I. per l'anno di imposta 2008,
RICHIAMATO il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai trib-uti di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTI il decreto del Ministero dell’Interno del 30.12.2008 con il quale viene differito al 31.03.2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2009;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D.Lgs n.267/2000;
1) di confermare l’aliquota ICI nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2009 per i seguenti immobili: fabbricati in genere, aree edificabili e terreni agricoli;
2) di confermare nella misura del 6 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 e la detrazione fissa di € 103,29 (centotreeuro/ ventinovecentesimi) per:
- abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa , abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche di categoria catastale A1, A8 e A9;
- immobile posseduto da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che non risulti locato;
3) di prendere atto che restano esclusi dal concetto di esenzione di cui al D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/2008 tutte le fattispecie non rientranti nei casi di assimilazione previsti dal medesimo decreto legge n. 93/08 e dall’art 13 del vigente Regolamento comunale I.C.I , nonché le pertinenze non rientranti nei casi stabiliti dall’art 2 comma 2bis dello Regolamento comunale.
4) Di dare atto che le agevolazioni in materia di imposta garantiscono il gettito programmato nel bilancio di previsione dell’Ente, nonché l’equilibrio dello stesso e che l’importo complessivo non risulta inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
5) Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
6) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg dalla sua esecutività, al Ministero delle Finanze come previsto dal D.Lgs n. 504/92;
7) Di rendere lo stesso, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.