DELIBERAZIONE DI C.C N.   2  DEL  18.03.2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D. Lgs n.504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ICI;

 

RILEVATO che, a norma dell’art 6- comma 2- del D.Lgs sopra citato, così come sostituito dall’art 3- comma 53- della legge n.662/96 è facoltà dei Comuni di deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali termini, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

ATTESO che l’art 8 del D.Lgs n.504/92,così come sostituito dall’art 3,comma 55 della legge n.662/96, prevede che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o, in alternativa, l’importo di € 103,29 (quale detrazione fissa) può essere elevato fino a € 258,23 , nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

 

RICHIAMATO l’art.13 bis – maggiore detrazione- del Regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C. approvato con delibera consiliare n. 8 del 28.01.99 e modificato con delibere di C.C. n. 12 del 29.02.00, n.46 del 18.07.00, n. 41 del 28.09.01, n. 21 del 27.03.03, n. 37 del 07.07.03 e n. 45 del 29.11.04 e con propria precedente delibera nella medesima seduta consiliare che prevede l’applicazione di una maggiore detrazione di €. 180,76 fino alla concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuare con delibera;

 

Richiamato il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai trib-uti di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2007 con il quale viene differito al 31.03.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008;

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D.Lgs n.267/2000;

 

DELIBERA

1)      di confermare l’aliquota ICI nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) per l’anno 2008 per i seguenti immobili: fabbricati in genere, aree edificabili e terreni agricoli;

2)      di confermare nella misura del 6 per mille (aliquota ridotta) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 e la detrazione fissa di € 103,29 (centotreeuro/ ventinovecentesimi) per:

-          abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa , abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche;

-          alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ;

-          unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

-          unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

-          l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o totalmente utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti;

-   l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

-  l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari( parenti in linea retta fino al 1° grado e in linea collaterale fino al 2° grado e agli affini fino al I° grado) indistintamente alle seguenti condizioni :

1c. ) che il possessore risieda ed occupi altra abitazione a titolo di locazione;

2c. ) che il possessore conviva con  parenti in linea retta fino al I° grado, collaterale fino al II° grado e affini fino al I° grado;

3c.) che l’abitazione concessa in uso e quella occupata dal proprietario, anche se distintamente accatastate, siano situate nello stesso immobile e siano fra loro comunicanti anche in presenza di  numerazione civica diversa e distinti  nuclei familiari anagrafici, a condizione che il famigliare al quale l’abitazione è concessa in uso risieda nella stessa.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall’art.6, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie (autocertificazione)

 

3 ) di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 180,76 ( centottantaeuroe settantaseicentesimi), a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti  che si trovino nella seguente condizione socio-economica:

a ) godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare

anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a :

   5.700,00  nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;

   5.000,00     per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico

Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il “nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta od imposta sostitutiva se superiore a € 3.450,00- ed escluso il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

b) coppie di sposi che hanno contratto matrimonio nell’anno di competenza e coppie di fatto riconosciute dalla normativa vigente, per  l’anno in cui  hanno stabilito la residenza nell’immobile agevolato, con reddito complessivo del nucleo familiare anagrafico pari o inferiore a euro 30.000,00. Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i soggetti non siano proprietari di altri fabbricati . La maggiore detrazione è usufruibile fino alla concorrenza dell’imposta e si estende alle pertinenze, come riconosciute dal regolamento ici comunale. L’eventuale eccedenza non da diritto al rimborso.

 

4)      di stabilire che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da € 103,29 a

€ 180,76 dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il termine del 09.06.2008 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 3) ;

 

5)      Di dare atto che le agevolazioni in materia di imposta garantiscono il gettito programmato nel bilancio di previsione dell’Ente, nonché l’equilibrio dello stesso e che l’importo complessivo non risulta inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

 6 ) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg dalla sua esecutività, al Ministero delle Finanze e al Ministero di Grazia e Giustizia- Uff. Pubbl. Leggi e Decreti- per i prescritti provvedimenti di legge.