DELIBERAZIONE DI C.C N. 11 DEL 22.03.2006
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs n.504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ICI;
RILEVATO che, a norma dell’art 6- comma 2- del D.Lgs sopra citato, così come sostituito dall’art 3- comma 53- della legge n.662/96 è facoltà dei Comuni di deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille con possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali termini, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
ATTESO che l’art 8 del D.Lgs n.504/92,così come sostituito dall’art 3,comma 55 della legge n.662/96, prevede che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50% o, in alternativa, l’importo di € 103,29( £.200.000) (quale detrazione fissa) può essere elevato fino a € 258,23 (£.500.000) , nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
VISTO che, sempre il sopra citato art 8 del D.Lgs n.504/92 al comma 4 prevede la possibilità di estendere le agevolazioni anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
DATO ATTO che è intenzione di questo Ente applicare i commi 55 e 56 dell’art 3 della L. n.662/96, con riferimento a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico-sociale, oltre alla differenziazione di aliquota d’imposta;
VISTO la Legge 23.12.2005- Finanziaria per l’anno 2006 con il quale viene differito al 31.03.2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006;
VISTO l’art 27,comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 –Legge finanziaria 2002- che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F (art , comma 3, D.Lgs 28.09.98 n. 360) e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D.Lgs n.267/2000;
1) di confermare nella misura del 6 %° (sei per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 e la detrazione fissa di € 103,29 (centotreeuroe ventinovecentesimi) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze come indicato nell’art 2-commi da 1 a 2 quater del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
2) di stabilire che agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari sia applicata l’aliquota I.C.I per l’anno 2006 nella misura del 6 %°(sei per mille);
3) di confermare l’aliquota ICI per tutti gli altri immobili nella misura del 7 %° (sette per mille);
4) di stabilire che:
-a norma dell’art 3,comma 56 della legge n.662 /96, sarà considerata adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduto a titolo di usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non risulti locata;
-a norma dell’art 13 del Regolamento Comunale ICI, sarà considerata adibita ad abitazione
principale anche quella posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio , qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
-a norma dell’art 13 del Regolamento Comunale ICI sarà considerata adibita ad abitazione principale l’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari( parenti in linea retta fino al 1° grado e in linea collaterale fino al 2° grado e agli affini fino al I° grado) indistintamente alle seguenti condizioni :
1c. ) che il possessore risieda ed occupi altra abitazione a titolo di locazione;
2c. ) che il possessore conviva con parenti in linea retta fino al I° grado, collaterale fino al II° grado e affini fino al I° grado;
3c.) che l’abitazione concessa in uso e quella occupata dal proprietario, anche se distintamente accatastate, siano situate nello stesso immobile e siano fra loro comunicanti anche in presenza di numerazione civica diversa e distinti nuclei familiari anagrafici, a condizione che il famigliare al quale l’abitazione è concessa in uso risieda nella stessa.
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, mediante le modalità disposte dall’art.6, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie.
5 ) di stabilire l’aumento della detrazione d’imposta, prevista dall’art 8 del D.Lgs n.504/92 come sostituito dall’art 3, comma 55 , punto 2), della legge n.662/96 in € 180,76 ( centottantaeuroe settantaseicentesimi), a norma del punto 3) del medesimo comma 55, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la sola abitazione principale, estendendosi alle pertinenze della stessa, e ad esclusivo favore dei soggetti che si trovino nella seguente condizione socio-economica:
-godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell’intero “nucleo familiare
anagrafico” per l’esercizio precedente a quello in cui viene versata l’imposta pari a :
€ 5.558,54 nucleo familiare anagrafico di n. 1(uno) componente;
€ 4.876,06 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico
Il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il “nucleo familiare anagrafico” compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta od imposta sostitutiva se superiore a € 3.450,00- ed escluso il reddito derivante dall’unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
5) di stabilire che i contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta da € 103,29 a € 180,76 dovranno presentare specifica domanda all’Ufficio ICI dell’Ente entro il termine del 16.06.2006 allegando idonea documentazione a comprova dei requisiti indicati al precedente punto 5) ;
6) Di dare atto che le agevolazioni in materia di imposta garantiscono il gettito programmato nel bilancio di previsione dell’Ente, nonché l’equilibrio dello stesso e che l’importo complessivo non risulta inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
8) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 30 gg dalla sua esecutività, al Ministero delle Finanze e al Ministero di Grazia e Giustizia- Uff. Pubbl. Leggi e Decreti- per i prescritti provvedimenti di legge.