IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

         Visto il Capo I° del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, che ha istituito dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

         Dato atto che :

-         presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;

-         soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

-         l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;

        Richiamate le disposizioni della Legge n. 662 del 213.12.96 (finanziaria 1997) che dettano norme per la determinazione delle aliquote I.C.I. e delle riduzioni e detrazioni dell’imposta medesima così semplificata;

-         l’aliquota deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

-         l’aliquota è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati  limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la rendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalenza dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

-         Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, secondo il quale i Comuni possono modificare, con regolamento, la disciplina dell’ICI, modificando le aliquote stabilite dal legislatore, però entro il limite massimo stabilito dal legislatore e tenendo presente che le deroghe alla legge devono essere sempre finalizzate al rispetto delle esigenze si semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

-         In conclusione, in considerazione del vigente art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, secondo il quale la potestà regolamentare del Comune non può derogare a quanto stabilito dalla legge soltanto in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima di ogni tributo,

       La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti, in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

-         della imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.103,30 rapportate al  periodo dell’anno durante il quale si protrae  tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino abitualmente;

-         a decorrere dall’anno di imposta 1997, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta al 50%; in alternativa l’importo di €.103,30 di cui sopra, può essere elevato, fino a €. 258,33, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;

        Vista la legge n. 449 del 27.12.1997 (finanziaria 1998), la quale ai sensi del comma 5°, art. 1, prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. inferiore al 4 per mille per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

        Vista la legge n. 446 del 15.12.1997, art. 58, comma 3°, la quale prevede la possibilità di aumentare la detrazione limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in misura superiore a €. 258,33 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;

        Considerato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31.12.;

         Preso atto che con la L. 266 del 23.12.2005, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 degli Enti Locali è differito al 31 marzo  2006;

Visto il comma 8, art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (Legge Finanziaria 2002), modificando l’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe di servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sono fissati non più entro il 31.12, ma entro  la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

        Vista la circolare n. 144/E del 26 maggio 1997;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 26 del 07.03.2005 con la quale sono state previste le seguenti detrazioni:

-         detrazione per la I° casa di €. 103,30 e di €. 154,94 per coloro che sono proprietari  e titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.;

-         Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  del    mediante la quale sono state deliberate le seguenti aliquote per l’anno 2006:

-         abitazione principale aliquota 5,5 per mille ;

-         abitazione principale con installazione pannelli solari 5,0 per mille;

-         terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille ;

-         altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili), aliquota 7 per mille;

-         altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale) con installazione pannelli solari, aliquota 6,5 per mille;

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote , disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è di competenza del Consiglio Comunale;

      Visto l’art. 48 del suddetto D.Lgs. il quale prevede una competenza residuale della Giunta comunale  per tutti gli atti che non ricadano nelle competenze del Consiglio o nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto;

        Dato atto che per l’anno 2006 questo Ente intende confermare le  seguenti detrazioni:

            -detrazione di € 103.30 sull’imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliari adibita ad abitazione principale;

            -detrazione di € 154.94 sull’imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari  di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono altresì titolari di reddito di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.;   

       Atteso che ai sensi dell’art. 49, comma I°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di competenza , i pareri favorevoli di:

-         regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;

-         regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto legge del 30.12.2004  n. 314;

Vista la legge n. 446/1997;

Vista la legge n. 266 del 23.12.2005;

 Ad unanimità, di voti in forma palese;

             

DELIBERA

 

1)      di prendere atto che per l’anno 2006, l’aliquota ICI che sarà applicata in questo Ente è stata determinata nella seguente misura:

-         abitazione principale aliquota 5,5 per mille ;

-         abitazione principale con installazione pannelli solari 5,0 per mille;

-         terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille ;

-         altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili), aliquota 7 per mille ;

-         altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale) con installazione pannelli solari, aliquota 6,5 per mille;

2)      di confermare le seguenti detrazioni:

-         detrazione di € 103.30 sull’imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-         detrazione di € 154.94 sull’imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono altresì titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.;

3)      di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime separata votazione, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.