COPIA
COMUNE DI TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO
N. 26 DEL 07-03-2005
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in convocazione
OGGETTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLA DE=
TRAZIONE PER L'ANNO 2005.
L'anno duemilacinque il giorno sette del mese di marzo alle ore 21.00, presso questa Sede Comunale, previa avvisi scritti nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
CRIVELLARI MARGARET P VICENTINI MAURIEL P
PREGNOLATO RENATO P FAVA ROBERTA A
PRENCISVALLE LUCA P GRANDI GIUSEPPE P
RINALDI GIANNI P MISCHIATTI ADRIANO A
CONTRO FRANCESCA P MARANGONI LAILA P
RUZZA MARCO P FERRO MARCO P
MAZZON TARCISIO P TAMBURIN LUCIANO P
FIORAVANTI ALBERTO P TROMBIN SANTE A
FORZA PIERLUIGI P
Presenti 14 Assenti 3
L’Assessore esterno PADOAN RENZO risulta P
Assiste all’ adunanza il Sig. BOZZOLAN Gian Antonio Segretario Comunale.
Il Signor CRIVELLARI MARGARET in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:
FORZA PIERLUIGI
VICENTINI MAURIEL
FERRO MARCO
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Capo I° del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, che ha istituito dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
Dato atto che :
- presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;
Richiamate le disposizioni della Legge n. 662 del 213.12.96 (finanziaria 1997) che dettano norme per la determinazione delle aliquote I.C.I. e delle riduzioni e detrazioni dell’imposta medesima così semplificata;
- l’aliquota deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento a casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- l’aliquota è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la rendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalenza dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti, in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
- della imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorino abitualmente;
- a decorrere dall’anno di imposta 1997, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta al 50%; in alternativa l’importo di €.103,30 di cui sopra, può essere elevato, fino a €. 258,33, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
Vista la legge n. 449 del 27.12.1997 (finanziaria 1998), la quale ai sensi del comma 5°, art. 1, prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. inferiore al 4 per mille per la durata di tre anni, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
Vista la legge n. 446 del 15.12.1997, art. 58, comma 3°, la quale prevede la possibilità di aumentare la detrazione limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in misura superiore a €. 258,33 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Considerato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è fissato al 31.12.;
Preso atto che con D.M. dell’Interno 23.12.2003, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2004 degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2004;
Visto il comma 8, art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 (Legge Finanziaria 2002), modificando l’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe di servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, sono fissati non più entro il 31.12, ma entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vista la circolare n. 144/E del 26 maggio 1997;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 02.03.2004 con la quale sono state previste le seguenti detrazioni:
- detrazione per la I° casa di €. 103,30 e di €. 154,94 per coloro che sono proprietari e titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 04.01.2005 mediante la quale sono state confermate le seguenti aliquote per l’anno 2004:
- abitazione principale aliquota 5,5 per mille ;
- terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille ;
- altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili), aliquota 7 per mille;
Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote , disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è di competenza del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 48 del suddetto D.Lgs. il quale prevede una competenza residuale della Giunta comunale per tutti gli atti che non ricadano nelle competenze del Consiglio o nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto;
Dato atto che per l’anno 2005 questo Ente intende confermare le seguenti detrazioni:
-detrazione di € 103.30 sull’imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliari adibita ad abitazione principale;
-detrazione di € 154.94 sull’imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono altresì titolari di reddito di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.;
Atteso che ai sensi dell’art. 49, comma I°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di competenza , i pareri favorevoli di:
- regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
- regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la legge n. 311 del 30.12.2004;
Visto il decreto legge n. 314 del 30.12.2004;
Con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Marangoni, Tamburin, Ferro)
DELIBERA
1) di prendere atto che per l’anno 2005, l’aliquota ICI che sarà applicata in questo Ente è stata determinata nella seguente misura:
- abitazione principale aliquota 5,5 per mille ;
- terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille ;
- altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili), aliquota 7 per mille ;
2) di confermare le seguenti detrazioni:
- detrazione di € 103.30 sull’imposta dovuta per tutti coloro che sono proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- detrazione di € 154.94 sull’imposta dovuta, per tutti i contribuenti, che oltre ad essere proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sono altresì titolari di reddito derivante da sola pensione sociale I.N.P.S.;
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267
OGGETTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLA DETRA=
ZIONE PER L'ANNO 2005.
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to BARBON Giovanna
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio
F.to BARBON Giovanna
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to CRIVELLARI MARGARET F.to BOZZOLAN Gian Antonio
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14-03-2005 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Li 14-03-2005 Il Segretario Comunale
F.to BOZZOLAN Gian Antonio
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li 14-03-2005 Il Segretario Comunale
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del 18 agosto 2000, n. 267.
Li, _____________ Il Segretario Comunale
F.to BOZZOLAN Gian Antonio