LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio Annuale;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta ai fini dell’approvazione dello schema di Bilancio preventivo;
- che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
VISTA la Legge 23.10.1992, n.421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni, attuativo della delega;
RICHIAMATO in particolare l’art.6 del citato Decreto Legislativo, così come sostituito dall’art.3, comma 53° della legge 23.12.1996, n.662, il quale dispone che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o possedimenti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in apporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 12.12.2001, n. 448 (collegato alla Finanziaria 2001) che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.L. 314/2004 convertito in legge 26/2005, che fissa il differimento del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 al 31 marzo 2005;
CONSIDERATO che le tariffe vanno deliberate ogni anno, contestualmente al bilancio e comunque al fine di esso in quanto parte integrante del bilancio medesimo (art. 3, comma 149 della legge 23.12.1996, n. 662, articolo 54 del decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, articolo 6 del Decreto Legislativo 23.03.1998, n. 56 e articolo 10, comma 18 della legge 13.05.1999, n. 133 che ha abolito l’automatismo esistente in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni);
VISTO altresì, l’atto di C.C. n. 81 in data 28.11.1998, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e gli atti di C.C. 11 del 29/02/2000, n. 16 del 26/03/2004, con il quale il suddetto regolamento è stato modificato e integrato;
PRECISATO come l’art. 53, 16° comma, Legge 23.12.2000 n. 388 (nel testo sostituito dall’art. 27, comma 8 legge n. 448/2001), preveda che “I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento”.
RITENUTO opportuno, pertanto, prevedere fin d’ora le nuove possibilità di detrazione e di articolazione delle aliquote, in attuazione del predetto “Regolamento per l’applicazione dell’ICI”, subordinandone, comunque, l’efficacia all’avvenuta approvazione del Regolamento stesso, in modo da poterle fare entrare in vigore al 1° Gennaio 2005;
VALUTATO, comunque, che l’aliquota dell’imposta, per l’esercizio 2005, possa essere determinata nella misura 5 per mille, tranne l’aliquota per unità immobiliare non adibita ad abitazione principale (7 per mille) ed altre diversificazioni specificate nel deliberato.
DATO atto che ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge n. 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.C.I.;
QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in € 560.000,00
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ed allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
1. di determinare le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno d’imposta 2005 nelle seguenti misure:
· aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille, con detrazione dell’imposta dovuta nella misura di € 103,29;
· aliquota per unità immobiliare non adibita ad abitazione principale: 7 per mille;
2. di diversificare, in applicazione dell’art. 6, 2° comma, D.Lgs. n. 504/92 e dell’art. 1, 2° comma del nuovo “regolamento per l’applicazione dell’ICI”, nei seguenti, termini:
· aliquota per fabbricati diversi dalle abitazioni, aree fabbricabili e terreni agricoli: 7 per mille;
· fabbricati diversi dalle abitazioni e terreni agricoli, qualora utilizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale dal giovane coltivatore diretto, ovvero dal giovane imprenditore agricolo (intendendosi per tali i soggetti passivi ICI che non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età e con i requisiti previsti dal 3° comma dell’art. 4 del nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’ICI”): 4,5 per mille;
3. di quantificare nelle seguenti misure le detrazioni previste dall’art. 6 del nuovo “Regolamento per l’applicazione dell’ICI”, dando atto che l’efficacia del presente punto e, pertanto, la loro entrata in vigore è subordinata all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del predetto Regolamento e del citato art. 6:
· per i pensionati con oltre 65 anni di età, con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 11.000,00, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e purché i soggetti passivi siano proprietari di un’unica unità immobiliare: detrazioni di € 170,00;
· per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare, residente nell’abitazione principale, si trovi un portatore di handicap grave (cioè con invalidità civile non inferiore al 70%): detrazione di € 170,00;
· per i soggetti passivi che, a partire dall’anno 2005, hanno contratto matrimonio nell’anno in cui sono entrati in possesso dell’immobile e per i due anni successivi: detrazione di € 170,00;
4. di richiedere al Consiglio Comunale, nella formulazione di criteri e modalità per l’applicazione di agevolazioni a favore di particolari categorie di contribuenti, che i maggiori introiti derivanti dall’elevazione dell’aliquota al 7 per mille, una volta quantificati esattamente, siano utilizzati per finanziare speciali agevolazioni volte al sostenimento di fasce di contribuenti in particolari condizioni di disagio economico sociali;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Rovigo – Gest Line S.p.A. Sede di Rovigo;
6. di dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio Annuale di Previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
7. di dare atto che il presente verbale verrà allegato alla delibera di approvazione del Bilancio di Previsione 2005;
Con nuova e separata votazione unanime, stante l'urgenza, altresì delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.