COMUNE DI ROSOLINA

PROVINCIA DI ROVIGO

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

 

 

    26   del   30/03/2005

 

 

 

OGGETTO:

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.-

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il Capo I° del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, contenente l’istituzione e la disciplina  dell’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta, adottato con delibera di C. C. n. 05 del 26/02/1999, secondo le potestà regolamentari riconosciute ai Comuni dagli artt. 52, 58 e 59 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con le deliberazioni n. 04 del 08/09/2000 del Commissario Prefettizio e n. 36 del 19/03/2001 del Commissario Straordinario;

 

RICHIAMATA la delibera di C. C. n. 09 del 17/02/2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione per abitazione principale per l’anno 2000, confermate per l’anno 2001 con delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 01/03/2001, per l’anno 2002  con delibera di C.C. n. 15 del 28/02/2002, per l’anno 2003 con delibera C.C. n. 17 del 27/03/2003 e per l’anno 2004 con delibera C.C. n. 13 del 29/03/2004, come di seguito riportate:

 

a)   aliquota ordinaria del 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;

b)   aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per le pertinenze (C6 e C7), direttamente asservite all’abitazione principale;

c)   aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;

d)   detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale di € 154,94;

 

VALUTATO inoltre che il Comune, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, può elevare la detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale “anche con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico - sociale” (L. 09/05/1997 n. 122);

 

PRESO ATTO che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il 28/02/2005  per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dal’art. 1 del D. L. 30/12/2004 n. 314;

 

RITENUTO, a seguito di valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione anno 2005, sia per quanto concerne i programmi amministrativi che per la qualità dei servizi da erogare, al fine di assicurare il pareggio del bilancio in un’ottica complessiva di contenuta imposizione fiscale, di confermare le aliquote e la detrazione per abitazione principale deliberate con i succitati atti per gli anni dal 2000 al 2004;

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto   2000 n° 267 e dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui l’art. 49, comma 1°, così come segue:

-     favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore   interessato;

-     favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario;

 

 

DELIBERA

 

1)  di confermare per l’anno 2005 relativamente all’Imposta Comunale sugli immobili, le aliquote e la detrazione per abitazione principale, deliberate negli anni precedenti, come di seguito specificate:

 

a)   aliquota del 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili,

 

b)   aliquota del 4 per mille  per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per le relative pertinenze (C6 e C7) direttamente asservite,

 

c)   aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli,

 

d)   detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale € 154,94;

 

 

2)   di applicare una detrazione pari a €. 258,23 (anziché di € 154,94) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, risultante da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo), non vedente, sordomuto, invalido civile con invalidità del 100%.

La condizione di handicap, cecità, sordomutismo o invalidità civile deve essere individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali e la relativa certificazione medica deve essere allegata alla domanda da presentare all’ufficio tributi entro il termine del pagamento a saldo;