DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2010

 

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 09.03.2010

 

… omissis …

 

       D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.     di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010 nella misura del 7 (sette) per mille;

 

2.     di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale stabilita dal decreto-legge 27.05.2008, n. 93,  con l’applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 103,29;

 

3.     di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, cantine o tettoie) asservita direttamente alle abitazioni indicate nel precedente punto 2);

 

4.     di applicare l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille, senza possibilità di usufruire della detrazione e senza alcuna assimilazione all’immobile utilizzato come abitazione principale, all’alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

 

5.     di stabilire l’aliquota agevolata nella misura del 5,00 (cinque) per mille per l’anno di imposta 2010 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale unica pertinenza, alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in data 22.06.2004 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l’allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire dell’aliquota ridotta (allegato 1);

 

6.     di confermare per l’anno 2010 la possibilità di richiedere l’esenzione dall’imposta per un periodo di tre anni a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti l’assunzione di nuovo personale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva;

 

7.     di stabilire che, ai sensi dell’articolo 37, comma 53, del decreto-legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. nei casi di:

·        segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;

·        fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;

·        assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

·        immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;

·        variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);

·        acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;

·        attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

·        nuovi soggetti passivi d’imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;

·        nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;

·        esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;

·        soggetti che intendono avvalersi di:

-         agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;

-         riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 504/92;

-         esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 504/92;

-         riduzioni d’imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 504/92;

·        ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);

 

8.     di fissare quale termine di presentazione, su modello ministeriale, delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all’anno 2009, limitatamente alle ipotesi sopra indicate, il periodo 3 maggio 2010 - 30 settembre 2010;

 

9.     di stabilire che non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:

·        acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);

·        variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;

 

10. di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’articolo 1,  comma 7, del decreto legge 27.05.2008, n. 93 riguardante il blocco dell’aumento dei tributi locali, come confermato per il triennio 2009-2011  dall’articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.