DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2009 |
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 30.03.2009
D E L I B E R A
1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009 nella misura del 7 (sette) per mille;
2. di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dall’esenzione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale stabilita dal decreto-legge 27.05.2008, n. 93, con l’applicazione della detrazione annua nella misura ordinaria di euro 103,29;
3. di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, cantine o tettoie) asservita direttamente alle abitazioni indicate nel precedente punto 2);
4. di applicare l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille, senza possibilità di usufruire della detrazione e senza alcuna assimilazione all’immobile utilizzato come abitazione principale, all’alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
5. di stabilire l’aliquota agevolata nella misura del 5,00 (cinque) per mille per l’anno di imposta 2009 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale unica pertinenza, alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in data 22.06.2004 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l’allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire dell’aliquota ridotta (allegato 1);
6. di confermare per l’anno 2009 la possibilità di richiedere l’esenzione dall’imposta per un periodo di tre anni a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti l’assunzione di nuovo personale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva;
7. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 37, comma 53, del decreto-legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. nei casi di:
· segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;
· fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
· assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
· immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;
· variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);
· acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;
· attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
· nuovi soggetti passivi d’imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
· nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;
· esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;
· soggetti che intendono avvalersi di:
- agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;
- riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 504/92;
- esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 504/92;
- riduzioni d’imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 504/92;
· ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);
8. di fissare quale termine di presentazione, su modello ministeriale, delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all’anno 2008, limitatamente alle ipotesi sopra indicate, il periodo 2 maggio 2009 - 30 settembre 2009;
9. di stabilire che non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:
· acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);
· variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008, n. 93 riguardante il blocco dell’aumento dei tributi locali, come confermato per il triennio 2009-2011 dall’articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.