ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E MAGGIORI DETRAZIONI I.C.I. 2008
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 27.03.2008
… omissis …
D E L I B E R A
1. di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008 nella misura del 7,00 (sette) per mille;
2. di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti;
3. di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, cantine o tettoie) asservita direttamente all’abitazione principale stessa;
4. di stabilire l’aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune;
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. di considerare direttamente adibito ad abitazione principale, ma senza possibilità di usufruire della detrazione, l’alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
7. di stabilire l’aliquota agevolata nella misura del 5,00 (cinque) per mille per l’anno di imposta 2008 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale unica pertinenza, alle condizioni stabilite nell’accordo territoriale sottoscritto in data 22.06.2004 ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, approvando l’allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare all’ufficio tributi per poter usufruire dell’aliquota ridotta;
8. di confermare per l’anno 2008 la possibilità di richiedere l’esenzione dall’imposta per un periodo di tre anni a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti l’assunzione di nuovo personale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva;
9. di precisare che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, i termini di versamento dell’imposta I.C.I. per l’anno 2008 sono fissati, rispettivamente, al 16 giugno per l’acconto ed al 16 dicembre per il saldo;
10. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 37, comma 53, del D.L. 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, deve essere presentata la dichiarazione di variazione I.C.I. nei casi di:
· segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;
· fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;
· assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
· immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;
· variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);
· acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;
· attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
· nuovi soggetti passivi d’imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;
· nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;
· esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile;
· soggetti che intendono avvalersi di:
- agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;
- riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 504/92;
- esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 504/92;
- riduzioni d’imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 504/92;
· ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);
11. di fissare quale termine di presentazione, su modello ministeriale, delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all’anno 2007, limitatamente alle ipotesi sopra indicate, il periodo 2 maggio 2008 - 31 luglio 2008;
12. di stabilire che non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:
· acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);
· variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione;
13. di applicare una maggiore detrazione I.C.I. anno 2008 di Euro 258,23 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente:
a) famiglie composte da pensionato avente come reddito complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a Euro 8.750,00 per l’anno 2007;
b) famiglie composte da due componenti ed eventuali minori il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF derivi esclusivamente da pensioni e non sia superiore a Euro 15.000,00 per l’anno 2007;
c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66%, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, corrispondente a Euro 17.500,00 per l’anno 2007;
d) famiglie con quattro componenti e reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari o inferiore a Euro 30.870,00 per l’anno 2007;
e) famiglie con cinque componenti e reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari o inferiore a Euro 33.960,00 per l’anno 2007;
f) famiglie con sei o più componenti e reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari o inferiore a Euro 41.160,00 per l’anno 2007;
g) famiglie incluse negli elenchi delle persone assistite in forma ordinaria e continuativa dal Comune o beneficiarie del reddito di ultima istanza;
h) anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e precedentemente adibita ad abitazione
principale non risulti locata;
14. di applicare un maggiore detrazione I.C.I. anno 2007 di Euro 154,94 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF del nucleo familiare pari o inferiore a Euro 17.500,00 per l’anno 2007;
15. di applicare una maggiore detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per un periodo di tre anni in corrispondenza del possesso dei requisiti richiesti dal 1° gennaio
16. di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui ai punti 13, 14 e 15 quello derivante dall’abitazione stessa e dal garage di pertinenza;
17. di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi sopra indicati resta confermata la detrazione annua nella misura ordinaria di Euro 103,29;
18. di precisare che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 8 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504, come introdotto dalla legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria 2008), dall’imposta dovuta per l’abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a Euro 200,00 e non applicabile alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
19. di precisare altresì che l’ammontare della detrazione che non trovi capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la pertinenza della stessa abitazione principale, appartenente al titolare di questa;
20. di approvare l’allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare e presentare al Comune entro il termine perentorio del 30 maggio 2008 per poter usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti 13 e 14; l’ufficio tributi, previo esame delle istanze, darà comunicazione dell’esito delle stesse;
21. di approvare l’allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno compilare e presentare al Comune al verificarsi dei requisiti richiesti per poter usufruire della maggiore detrazione di cui al punto 15; l’ufficio tributi, previo esame delle istanze, darà comunicazione dell’esito delle stesse;
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