DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E MAGGIORI DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2007

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI C.C. n. 35 DEL 20.03.2007

 

… omissis …

 

D   E   L   I   B   E   R   A

 

1.      di stabilire, per quanto indicato in premessa, l’ aliquota ordinaria dell’ imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’ anno 2007 nella misura del 7 (sette) per mille;

 

2.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti;

 

3.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, cantine o tettoie) asservita direttamente all’ abitazione principale stessa;

 

4.      di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicarsi ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purchè residenti nel Comune;

 

5.      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6.      di considerare direttamente adibito ad abitazione principale, ma senza possibilità di usufruire della detrazione, l’ alloggio concesso dal proprietario in comodato o uso gratuito a parenti o affini fino al 3° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall’ iscrizione anagrafica;

 

7.      di confermare l’ azzeramento dell’ imposta dovuta per un periodo di un anno dal 1° gennaio 2007 limitatamente agli immobili concessi in locazione agevolata a titolo di abitazione principale ed eventuale unica pertinenza, alle condizioni stabilite nell’ apposito accordo territoriale rinnovato in data 22.06.2004 ai sensi dell’ art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431 e riferito a contratti agevolati, contratti transitori e contratti per studenti universitari, così come stabilito con la deliberazione di C.C. n. 11 del 24.02.2005, esecutiva,  approvando l’ allegato modello di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare all’ ufficio tributi per poter usufruire dell’ agevolazione (allegato 1);

 

8.      di confermare per l’ anno 2007 la possibilità di richiedere l’ esenzione dall’ imposta per un periodo di tre anni a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificabili nelle categorie catastali D1, D7 e C3 e utilizzate per l’ esercizio di nuova attività di impresa che permanga nel territorio per almeno tre anni e comporti l’ assunzione di nuovo personale, secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 13 del 24.02.2005, esecutiva;

 

9.      di precisare che, ai sensi dell’ articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’ articolo 37, commi 13-14, del D.L. 04.07.2006, n. 233, convertito in Legge 04.08.2006, n. 248, i termini di versamento dell’ imposta I.C.I. con decorrenza dal 1° maggio 2007 sono fissati, rispettivamente, al 16 giugno per l’ acconto ed al 16 dicembre per il saldo;

 

10.  di fissare quale termine di presentazione, su modello ministeriale, delle dichiarazioni di variazione I.C.I. relative all' anno 2006 il periodo 2 maggio 2007 - 31 luglio 2007;

 

 

11.  di applicare una maggiore detrazione I.C.I. anno 2007 di Euro 258,23 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente:

a) famiglie composte da pensionato avente come reddito complessivo annuo ai fini IRPEF un importo non superiore a Euro 8.500,00 per l’ anno 2006;

b) famiglie composte da due componenti il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF derivi esclusivamente da pensioni e non sia superiore a Euro 14.326,00 per l’ anno 2006;

c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66%, il cui reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, corrispondente a Euro 16.677,00  per  l’ anno 2006;

d) famiglie con quattro o cinque componenti e reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari o inferiore a Euro 30.000,00 per l’ anno 2006;

e) famiglie con sei o più componenti e reddito complessivo annuo ai fini IRPEF pari o inferiore a Euro 40.000,00 per l’ anno 2006;

f) famiglie incluse negli elenchi delle persone assistite in forma ordinaria e continuativa dal Comune o beneficiarie del reddito di ultima istanza;

 

12.  di applicare un maggiore detrazione I.C.I. anno 2007 di Euro 154,94 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF del nucleo familiare pari o inferiore a Euro 16.500,00 per l’ anno 2006;

 

13.  di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui ai punti 13 e 14 quello derivante dall' abitazione stessa e dal garage di pertinenza;

 

14.  di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi sopra indicati resta confermata la detrazione annua nella misura ordinaria di Euro 103,29;

 

15.  di dare altresì atto che l’ ammontare della detrazione che non trovi capienza nell' imposta dovuta per l’abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’ imposta dovuta per la pertinenza della stessa abitazione principale, appartenente al titolare di questa;

 

16.  di approvare l’ allegato modello di domanda (allegato 2) che i soggetti interessati dovranno compilare per poter usufruire delle maggiori detrazioni di cui ai punti 13) e 14) da presentare al Comune entro il 25 maggio 2007; l’ ufficio tributi, previo esame delle istanze, darà comunicazione dell’ esito delle stesse;

 

… omissis …