COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

Provincia di ROVIGO

 

Estratto Delibera Consiglio Comunale n. 04 del 27/03/2008 all’oggetto“Approvazione aliquote e detrazioni  I.C.I. in vigore per l’anno 2008”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

“Omissis”

 

 

D E L I B E R A

 

2) Per le  motivazioni riportate in narrativa, di confermare le aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2008 come segue :

 

Terreni agricoli

6,25 per mille

Aree fabbricabili

6,50 per mille

Abitazioni principale

6,25 per mille

Importo altri fabbricati

6,25 per mille

 

3)  Di mantenere inalterato in €…103,29 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dall'art.8 - comma 2 del D.Lg.9. n. 504/92 nel testo modificato dall'art.3 - comma 55 della legge n. 662/96;

 

4)Di stabilire una maggiore detrazione d’imposta pari a €…258,00 Per i  nuclei familiari all’interno dei quali vi siano soggetti portatori di handicap al 100% ai sensi della legge 104/1992 conviventi con il soggetto passivo o loro stessi soggetti passivi d’imposta riconosciuti come tali dalla competente autorità previa presentazione di certificato medico sanitario.

 

5).Di stabilire la maggiore detrazione d’imposta pari a €…258,00 a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che stabiliscono nell’anno 2006 la propria residenza nel comune di PETTORAZZA GRIMANI,  o se già residenti , contraggono matrimonio o iniziano una convivenza . La situazione di matrimonio o convivenza deve risultare dallo stato di famiglia. Tale agevolazione ha la durata di tre anni dalla data di residenza.

 

 6). Di stabilire ai sensi dell’art. 15 , 3° comma del Regolamento Comunale ICI  l’aliquota ridotta del 4 per mille , per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di  interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti. Tale agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata  massima di tre anni dall’ inizio dei  lavori (L.27/12/1997,N.449- Art.1 Comma 5°)

 

7) Di stabilire che per usufruire dell’aliquota ridotta o delle detrazioni di cui sopra i contribuenti dovranno  presentare idonea documentazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all’ufficio tributi entro i termini per la presentazione della denuncia di variazione;

 

 8) Di dare mandato al Responsabile dell'I.C.I. per l'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione per estratto nella G.U.con le modalità di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 13/02/1998 n.49/E.