ICI 2008  

Richiamata la L. 421/1992 di delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il D.Lgs. 504/92 attuativo della delega, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 446/97;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (L. Finanziaria 2008), che all'art. 8 del sopra indicato D.Lgs. 504/1992 dopo il comma 2 ha inserito il comma 2 bis e 2 ter;
Dato atto che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2007, era stata fissata nella seguente misura:

Aliquota Terreni Agricoli 6 per mille
Aliquota Abitazione Principale 6 per mille
Aliquota Aree Fabbricabili 7 per mille
Aliquota Altri Fabbricati 7 per mille

Detrazione Abitazione Principale €. 103,29
Detrazione Abitazione Principale €. 258,00 solo per i seguenti casi:

A) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dalle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale e precisamente abitazioni in proprietà possedute da portatori di handicap o invalidi civili con percentuale di inabilità pari al 100%;

B) per la durata di anni 3:
1- Detrazione Abitazione Principale per nuovi residenti provenienti da altri comuni;
la decorrenza della detrazione decorre dalla data in cui il proprietario dell’immobile trasferisce la residenza nel Comune di Papozze, nel caso di più proprietari solo chi porta la residenza avrà diritto al beneficio;
2- Detrazione Abitazione principale per coppie che contraggano matrimonio entro 1 anno dall’acquisto;
la detrazione avrà decorrenza dalla data del matrimonio;
3- Detrazione Abitazione principale per nuclei famigliari con nuovi nati;
la detrazione avrà decorrenza dalla data di nascita del neonato;

Valutata la situazione generale socio economica legata alla realtà locale e ritenuto di mantenere invariate le aliquote ICI per l'anno 2008 tenendo conto dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (L. Finanziaria 2008);

Visto il D.M. 20/12/2007, con cui è stato prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2008 al 31/03/2008;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2008, nel seguente modo:

Aliquota Terreni Agricoli 6 per mille
Aliquota Abitazione Principale 6 per mille
Aliquota Aree Fabbricabili 7 per mille
Aliquota Altri Fabbricati 7 per mille

Oltre all'ulteriore detrazione prevista dall'art. 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (L. Finanziaria 2008) sono previste le seguenti detrazioni:

Detrazione Abitazione Principale €. 103,29
Detrazioni Abitazione Principale di €. 258,00:

A) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dalle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio sociale e precisamente abitazioni in proprietà possedute da portatori di handicap o invalidi civili con percentuale di inabilità pari al 100%;

B) per la durata di anni 3:
1- Detrazione Abitazione Principale per nuovi residenti provenienti da altri comuni;
la decorrenza della detrazione decorre dalla data in cui il proprietario dell’immobile trasferisce la residenza nel Comune di Papozze, nel caso di più proprietari solo chi porta la residenza avrà diritto al beneficio;
2- Detrazione Abitazione principale per coppie che contraggano matrimonio entro 1 anno dall’acquisto;
la detrazione avrà decorrenza dalla data del matrimonio;
3- Detrazione Abitazione principale per nuclei famigliari con nuovi nati;
la detrazione avrà decorrenza dalla data di nascita del neonato;