DELIBERAZIONE N. 5 DEL 15/03/2011
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l'esercizio finanziario 2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
D E L I B E R A
1) Di confermare per l'esercizio finanziario 2011, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.- già deliberate per la scorsa annualità, nelle seguenti misure:
- 5,2‰ (cinquevirgoladuepermille) – limitatamente ai fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9: aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi residenti nel Comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., limitatamente a n. 1 (una) per abitazione principale;
- 5,2‰ (cinquevirgoladuepermille) - aliquota ridotta per le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito solo ad affini fino al primo grado (suocero/a, nuora, genero) che la occupano quale loro abitazione principale, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., limitatamente a n. 1 (una) per abitazione concessa in uso gratuito;
- 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille) – aliquota differenziata per gli alloggi e relative pertinenze realizzati con interventi assistiti dall’art. 2 del D.M. 27.12.2001 denominato “20.000 abitazioni in affitto” e concessi in locazione a canone convenzionato in base alle disposizioni del D.M. stesso per un minimo di otto anni;
- 6,8‰ (seivirgolaottopermille) - aliquota valida per i terreni agricoli;
- 7‰ (settepermille) - aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (comprese le Aree Edificabili);
- 4‰ (quattropermille): per gli immobili ad uso abitativo (e relativa pertinenza – limitatamente ad una) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della Legge 09/12/1998 n. 431 ("Contratti concordati") in favore di soggetti che stabiliscano in esso la residenza anagrafica;
- € 103,291 (centotreeuro/291) detrazione d'imposta prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 504/92 come sostituito dall'art. 3 - comma 55 punto 2 e 4 della Legge 662/96.
2) Di dare atto che l’aliquota ridotta trova applicazione anche alle fattispecie assimilate all’abitazione principale dal competente regolamento;
3) Di confermare anche, per l’esercizio finanziario 2011, l’elevazione della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di categoria A1, A8, A9 (essendo i fabbricati ad uso abitativo di categoria A direttamente adibiti ad abitazione principale - fatta eccezione quindi della categoria A/10 “uffici e studi privati” – esenti sulla base delle disposizioni indicate in premessa) per il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a € 180,76 (euro centoottanta/76) a' sensi del punto 3 comma 55 art. 3 legge 662/96, per i soggetti passivi che si trovano nella seguente condizione socio – economica:
a) motivi di invalidità:
- possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- presenza, all’interno del nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo, di un componente affetto da invalidità pari o superiore al 75% risultante da certificazione sanitaria.
- godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta, non superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S.
b) utilizzo di impianti fotovoltaici (potenza installata almeno 1 Kw), solari termici o geotermici installati nell’abitazione di residenza al primo gennaio dell’anno d’imposta.
I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da €.
5) OMISSIS