COMUNE DI OCCHIOBELLO
Estratto di deliberazione.
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I.
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l'esercizio finanziario 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
…OMISSIS
DELIBERA
1) Di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.- per l'esercizio finanziario 2008, sul territorio comunale, nelle seguenti misure:
- 5,2‰ (cinquevirgoladuepermille) - aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei soggetti passivi - persone fisiche e soci di cooperative a proprietà indivisa - residenti nel Comune di Occhiobello, e sue pertinenze come identificate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., limitatamente a n. 1 (una) per abitazione principale nonché alle abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale fino al primo grado e/o affini fino al primo grado che la occupano quale loro abitazione principale;
- 5,5‰ (cinquevirgolacinquepermille) – aliquota differenziata per gli alloggi e relative pertinenze realizzati con interventi assistiti dall’art. 2 del D.M. 27.12.2001 denominato “20.000 abitazioni in affitto” e concessi in locazione a canone convenzionato in base alle disposizioni del D.M. stesso per un minimo di otto anni;
- 6,8‰ (seivirgolaottopermille) - aliquota valida per i terreni agricoli;
- 7‰ (settepermille) - aliquota valida per tutte le altre tipologie di immobili soggetti ad I.C.I. (comprese le Aree Edificabili);
- 4‰ (quattropermille): per gli immobili ad uso abitativo (e relativa pertinenza – limitatamente ad una) concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della Legge 09/12/1998 n. 431 ("Contratti concordati") in favore di soggetti che stabiliscano in esso la residenza anagrafica;
- € 103,291 (centotreeuro/291) detrazione d'imposta prevista dall'art. 8 del D. Lgs. 504/92 come sostituito dall'art. 3 - comma 55 punto 2 e 4 della Legge 662/96.
2) Di dare atto che l’aliquota ridotta trova applicazione anche alle fattispecie assimilate all’abitazione principale dal competente regolamento;
3) Di elevare, per l’esercizio finanziario 2008, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ad € 180,76 (euro centoottanta/76) a' sensi del punto 3 comma 55 art. 3 legge 662/96, per i soggetti passivi che si trovano nella seguente condizione socio – economica:
a) motivi di reddito:
- possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta, pari a:
- € 7.250,00 nucleo familiare anagrafico di n. 1 (uno) componente;
- € 4.171,44 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
il reddito è determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a € 1.032,91 ed escluso il reddito derivante dall'unità abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
b) motivi di invalidità:
- possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- presenza, all’interno del nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo, di un componente affetto da invalidità pari o superiore al 75% risultante da certificazione sanitaria.
- godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta, non superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S.
c) utilizzo di impianti fotovoltaici (potenza installata almeno 1 Kw), solari termici o geotermici installati nell’abitazione di residenza al primo gennaio dell’anno d’imposta.
I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da €. 103,29 a € 180,76 dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. dell'Ente entro il termine di scadenza del versamento della rata di acconto ICI, allegando alla stessa copia dell’autodichiarazione denominata “Indicatore della situazione economica equivalente” a comprova dei requisiti sopra indicati (lettera “a” e “b”) nonché copia della certificazione sanitaria nel caso di cui alla precedente lettera b). Per la fattispecie di cui al punto c) deve essere presentata apposita certificazione di installazione o altra documentazione comprovante la sussistenza dell’impianto.
4) Di elevare a € 129,11 (centoventinove/11) la detrazione d’imposta per gli alloggi di proprietà dell’ATER, regolarmente assegnati, per il periodo dell’anno in cui si protrae la condizione;
…OMISSIS