1. di proporre di fissare, confermando integralmente quelle applicate per l’anno 2006, per quanto espresso nelle premesse, ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto per l’anno 2007 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), differenziate in corrispondenza delle diverse tipologie di immobili patrimoniali, come segue:
- Abitazione principale, intesa come quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari, salvo prova contraria , hanno la residenza anagrafica (giusto il disposto di cui all’ultima parte del 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 come integrato dal 173° comma dell’art. 1 della legge 296/2006) nonché, giusto il 3° comma dell’art. 11 del Regolamento che fa riferimento all’art. 59, comma 1 lettera “d”, del dlgs n. 446/97 ed ai soli fini dell’aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento. Aliquota :5,50‰ - Detrazione: € 150,00 prevista dall’art. 8 – 2° comma del D.Lgs n. 504/92 come sostituito dall’art. 3 – 55° comma della legge 23.12.1996, n. 662 ed integrato come testè citato dal 173° comma della legge n. 296/2006;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata, è considerata come direttamente adibita ad abitazione principale: Aliquota: 5,50‰, detrazione: € 150,00;
- Abitazioni locate , con contratto regolarmente registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, giusto il disposto di cui all’art. 6 del D.Lgs “504/92 come sostituito dall’art. 3- 53° comma della legge n. 662/96 nonché dall’art. 11 -5° comma del regolamento : Aliquota: 5,50‰ – Detrazione: nessuna
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente, o collaterale ha stabilito la propria residenza come indicato dall’art. 11 – 4° c. del Regolamento che richiama l’art. 59, 1° comma – lett. e) del D.Lgs n. 446/97 Aliquota : 5,50‰ - Detrazione: nessuna
- Altri fabbricati: aliquota: 6,75‰
- Aree fabbricabili.: Aliquota: 7,00‰
- Terreni agricoli : fino alla soglia del valore complessivo di € 129.114,22 dei terreni posseduti dal soggetto passivo. Aliquota 6,00‰ – Oltre la soglia dei 129.114,22 di valore complessivo dei terreni posseduti dal soggetto passivo :aliquota 7,00‰
2. Di dare atto che agli effetti dell’applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 504 , relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo;
DOPO di ciò con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma del D.lgs 18.08.2000, n.267.