1.        di fissare, confermando integralmente quelle applicate per l’anno 2005, per quanto espresso nelle premesse, ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto per l’anno 2006 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), differenziate in corrispondenza delle diverse tipologie di immobili patrimoniali,   come segue:

-          Abitazione principale, intesa come quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano  abitualmente  (giusto il disposto di cui all’ultima parte del 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 come sostituito dal 55° comma  dell’art. 3 della legge 662/1996) nonché,  giusto il 3° comma dell’art. 11 del Regolamento che fa riferimento all’art. 59, comma 1 lettera “d”, del dlgs n. 446/97 ed ai soli fini dell’aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento. Aliquota :5,50‰  - Detrazione: quella minima di € 103,29 prevista dall’art. 8 – 2° comma del D.Lgs n. 504/92 come sostituito dall’art. 3 – 55° comma della legge 23.12.1996, n. 662;

-          Abitazione  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata, è considerata come direttamente adibita ad abitazione principale: Aliquota: 5,50‰, detrazione: € 103,29;  

-          Abitazioni locate , con contratto regolarmente registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, giusto il disposto di cui all’art. 6 del D.Lgs “504/92 come sostituito dall’art. 3- 53° comma della legge n. 662/96 nonché dall’art. 11  -5° comma del regolamento : Aliquota: 5,50‰ – Detrazione: nessuna

-           Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale  entro il secondo grado  sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente, o collaterale ha stabilito la propria residenza come indicato dall’art. 11 – 4° c.   del Regolamento che richiama  l’art. 59, 1° comma – lett. e) del D.Lgs n. 446/97 Aliquota : 5,50‰   - Detrazione: nessuna

-          Altri fabbricati: aliquota: 6,75‰

-          Aree fabbricabili.: Aliquota: 7,00‰

-          Terreni agricoli : fino alla soglia del valore complessivo di € 129.114,22 dei terreni posseduti dal soggetto passivo. Aliquota 6,00‰ – Oltre la soglia dei 129.114,22 di valore complessivo  dei terreni posseduti dal soggetto passivo :aliquota   7,00‰