LA GIUNTA COMUNALE
 
ACQUISITI i pareri  favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  18.08.200, n. 267;
VISTO il titolo I ° del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 6 del suddetto D.Lgs.  come sostituito dal 53° comma dell’art. 3 della legge 23.12.1996, n. 662 che testualmente recita:
“Art. 6 (Determinazione delle aliquote e dell’imposta)
1. L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art 84 del D.Lgs 25.02.1995, n. 77 come modificato dal D.Lgs 11.06.1996, n. 336;
2.L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art. 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556”.
VISTO il D.Lgs 15.12.1997, n. 446, art. 58 in particolare;
VISTO l’art 27 – 8° comma  della legge 28.12.2001, n. 448, che  testualmente recita: “Il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito  dal seguente: “16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale  all’Irpef di cui all’art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale all’Irpef , e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
VISTO il D.L. 31.03.2005, n.44 che proroga al 31.05.2005 la scadenza per l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
VISTA la deliberazione di C.C. N.17 del 12.03.2004  relativa alla determinazione dell’aliquota in argomento per l’anno 2004 nelle misure del : 5,50‰  1° casa di abitazione , 6,75‰  altri  fabbricati , 6,00‰  terreni sotto la soglia di € 129.114,22 di valore e 7,00‰ per le aree fabbricabili e terreni sopra soglia;
VISTA la propria deliberazione n. 87 del 27.11.1998 concernente l’adozione del regolamento per l’approvazione della imposta in argomento ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, entrato in vigore il 1° gennaio 1999 che contiene novità di rilievo, fra le quali, il versamento diretto  in c.c.p., poi, per i garages, cantine, box, ecc. che costituiscono pertinenza dell’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritti in catasto, godono della stessa aliquota e detrazione dell’abitazione principale e ancora per le abitazioni concesse in uso gratuito ai propri familiari usufruiscono di alcune  particolarità dell’abitazione principale;
VISTE  le deliberazioni consiliari nn. 9 del 28.02.2000, 21 del 31.03.2000, 4 del 27.02.2002, 4 del 26.02.2003 e 21 del 27.06.2003 che apportano alcune modificazioni al suddetto regolamento;
RITENUTO, conformemente  all’anno  precedente, di deliberare nella stessa misura del 2004 diverse aliquote d’imposta per diverse tipologie di immobili patrimoniali, in conformità di legge quali:
-          Per la 1° casa di abitazione, quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nonché quelle concesse in uso gratuito ad un familiare, garages,ecc.:         5,50‰                                                                                                                 
-          Altri fabbricati:                                                                                                               6,75‰
-          Aree fabbricabili:                                                                                                           7,00‰
-          Terreni agricoli: -  fino alla soglia del valore complessivo di € 129.114,22
-                                         in capo al soggetto passivo:                                                             6,00‰
-                                      - oltre tale soglia:                                                                                7,00‰
 
Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi
 

D E L I B E R A

 
1.        di fissare, confermando integralmente quelle applicate per l’anno 2004, per quanto espresso nelle premesse, ed in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), differenziate in corrispondenza delle diverse tipologie di immobili patrimoniali,   come segue:
-          Abitazione principale, intesa come quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano  abitualmente  (giusto il disposto di cui all’ultima parte del 2° comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 come sostituito dal 55° comma  dell’art. 3 della legge 662/1996) nonché,  giusto il 3° comma dell’art. 11 del Regolamento che fa riferimento all’art. 59, comma 1 lettera “d”, del dlgs n. 446/97 ed ai soli fini dell’aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorchè distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale e a condizione che ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento. Aliquota :5,50‰  - Detrazione: quella minima di € 103,29 prevista dall’art. 8 – 2° comma del D.Lgs n. 504/92 come sostituito dall’art. 3 – 55° comma della legge 23.12.1996, n. 662;
-          Abitazione  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata, è considerata come direttamente adibita ad abitazione principale: Aliquota: 5,50‰, detrazione: € 103,29;  
-          Abitazioni locate , con contratto regolarmente registrato, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale, giusto il disposto di cui all’art. 6 del D.Lgs “504/92 come sostituito dall’art. 3- 53° comma della legge n. 662/96 nonché dall’art. 11  -5° comma del regolamento : Aliquota: 5,50‰ – Detrazione: nessuna
-           Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, collaterali ed affini entro il secondo grado equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente, o collaterale o affine, ha stabilito la propria residenza come indicato dall’art. 11 – 4° c.   del Regolamento che richiama  l’art. 59, 1° comma – lett. e) del D.Lgs n. 446/97 Aliquota : 5,50‰   - Detrazione: nessuna
-          Altri fabbricati: aliquota: 6,75‰
-          Aree fabbricabili.: Aliquota: 7,00‰
-          Terreni agricoli : fino alla soglia del valore complessivo di € 129.114,22 dei terreni posseduti dal soggetto passivo. Aliquota 6,00‰ – Oltre la soglia dei 129.114,22 di valore complessivo  dei terreni posseduti dal soggetto passivo :aliquota   7,00‰
 
2.        Di dare atto che  agli effetti dell’applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 504 , relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli,  si considerano coltivatori diretti o imprenditori  agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette  al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo;
3.        Di dare atto che il gettito complessivo previsto nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso è superiore a quello dell’anno precedente al netto degli introiti derivanti dall’attività di accertamento od afferenti esercizi pregressi.
 
DOPO di ciò  con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
 
D E L I B E R A
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi  dell’art.134 – 4° comma del D.lgs 18.08.2000, n.267.