OGGETTO: I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005.

LA GIUNTA MUNICIPALE

I) VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull’oggetto;

II) VISTO l’art. 4 delle legge 23 ottobre 1992, n. 241, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

III) VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, a partire dall’anno 1993;

IV) VISTO l’art. 6 del suddetto D.Lgs n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 - c. 53 - della L. 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone:

a) al comma 1 che l’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo .

b) al comma 2 che l’aliquota dev' essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

V) VISTO l’art. 31, c. 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che per gli anni successivi al 1999 il termine per l’adozione del bilancio di previsione e per la deliberazione delle tariffe e dell’aliquota d’imposta per i tributi locali è stabilito al 31 dicembre, modificando il secondo comma dell’art. 55 della L. 8 giugno 1990, n. 142 nonché il primo comma dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992;

VI) CONSTATATO che l’art. 8 c. 3 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3 c. 55 della citata L. 662/1996, stabilisce che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, oppure l’importo di € 103,29, quale detrazione per l’abitazione principale, può essere elevato fino a € 258,22, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Il tutto con la medesima delibera di fissazione dell’aliquota;

VII) CONSIDERATO che:

a) nel bilancio triennale e quindi per gli anni 2005,2006 e 2007 il Consiglio comunale ha previsto un uguale livello di entrata e quindi, implicitamente, il permanere dell’aliquota fissata per il 2004;

b) secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, altrimenti non conseguibile a causa degli incrementi relativi al personale, tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili dev’essere almeno mantenuta nella misura del 5,5 per mille;

c) in simile situazione è impensabile una riduzione dell’aliquota, a suo tempo fissata nel 5,5 per mille per il 2004;

VIII) VISTI i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 25 del regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, qui inseriti a costituire parte integrante del deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

IX) VISTO l'art.134 c.4° del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza per avere l'atto già esecutivo al 1° gennaio 2005;

Con voti palesi ed unanimi

D E L I B E R A

1) PRENDERE ATTO che con l’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

2) FISSARE per l’anno 2005 le seguenti aliquote I.C.I.:

  1. aliquota I.C.I. ordinaria pari a 5,5 per mille;
  2. aliquota I.C.I. pari al 7,0 per mille per gli alloggi posseduti non locati e a disposizione;
  3. aliquota I.C.I. pari al 4,0 per mille per tutti i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno oggetto d'imposta;
  4. 4 per mille per le nuove imprese che si insediano nel territorio del Comune di Melara nell'anno 2004 , specificando che l'agevolazione avrà durata di 3 (tre) anni e si applicherà sui fabbricati nuovi o ristrutturati attinenti l'attività produttiva e che la condizione per ottenere tale aliquota ridotta è che si tratti di nuova azienda.

 

3) DETERMINARE in euro 103,29 la riduzione da applicare per l’abitazione principale;

4) INCARICARE il Funzionario responsabile d’inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio pubblicazioni leggi e decreti c/o il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo Fiscale Viale Europa 242 - 00144 ROMA EUR, per la relativa pubblicazione, così come disposto dall’art. 1, c.1, lett. s) del D.Lgs 506/1999;

5) INCARICARE l’Ufficio tributi e attività economiche della riscossione diretta così come previsto dall’art. 9 del regolamento comunale applicativo dell’imposta sugli immobili (I.C.I.), approvato dal Consiglio comunale in data 27 novembre 1998 con atto n. 45;

6) RISERVARSI di assumere gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art. 18, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari.

7) DARE all'odierno deliberato immediata esecuzione.