SONO PRESENTI ANCHE I SIGG. SACRATO STEFANO, SACCARDIN ANTONIO E SANTI FEDERICA, IN QUALITA’ DI ASSESSORI ESTERNI, COME DA ART. 38 DELLO STATUTO COMUNALE, NOMINATI CON DECRETO SINDACALE.

 

La trattazione del punto n. 02 ha avuto inizio alle ore 09:30 dopo l’approvazione del punto n. 01 all’O.d.G., e si è svolta in forma unitaria  con i punti n. 03 – 04 e 05 all’O.d.G., con la presenza di 19 Consiglieri compreso il Sindaco, e l’assenza dei  Consiglieri Cestarollo Chiara e  Ferrarese Guglielmo.

Nel corso della trattazione del presente punto all’O.d.G. è entrata, nella mattinata, in aula il Consigliere Cestarollo Chiara, per cui i Consiglieri presenti sono divenuti n. 20 compreso il Sindaco.

 

I lavori della sono stati interrotti alle ore 13:00 e sono ripresi alle ore 15:00 con la presenza dei seguenti n. 19 Consiglieri compreso il Sindaco: Ferlin A., Viaro L., Pavan F., Furegato G., Dainese R., Bronzolo M., Tognolo L., Ferrari S., Turcato M.G., Ongetta D., Boldrin M., Macha R., Ghirardello C., Azzi C.A., Bassal N., Rossi G., Munerato M., Turatti L., e Coeli P., inoltre gli Assessori Esterni presenti all’appello sono Sacrato S., Saccardin A. e Santi F..

Poco dopo la ripresa dei lavori rientra in aula anche il Consigliere Cestarollo Chiara, per cui i Consiglieri presenti diventano n. 20 compreso il Sindaco, come riportato nel frontespizio deliberativo.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall’articolo 1 – comma 156 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata in S.O. n. 244/L alla Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2006) c.d. finanziaria 2007, il quale stabilisce che la competenza per stabilire l’aliquota da applicare all’imposta comunale sugli immobili sia riservata - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - al Consiglio Comunale.

 

Visto il comma 169 dell’articolo unico della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata in S.O. n. 244/L alla Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2006) c.d. finanziaria 2007, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni in parola, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il medesimo termine, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.

 

Visto che lo stesso comma 169 stabilisce inoltre che, in caso di mancata approvazione entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le tariffe e le aliquote fissate per l’anno precedente.

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Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010 con il quale è stato differito al 31 marzo 2011  il termine per l’adozione del bilancio di previsione per l’anno 2011.

 

Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 29/04/2010 con la quale furono stabilite le aliquote da applicare all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011, differenziandole come segue: per i cespiti costituiti dall’abitazione principale l’aliquota I.C.I., invariata dall’anno 2000, come invariata, dall’anno 2007, rimaneva l’aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri cespiti imponibili; aliquota ridotta al minimo di legge (4 per mille) riservata a determinate fattispecie di immobili; aliquota differenziata (5 per mille) riservata agli immobili sui quali vengano istallate videocamere di sorveglianza.

 

Acclarato che la Giunta Comunale, nella seduta del 15/03/2011, ha proposto di mantenere le citate agevolazioni anche per l’anno 2011 in quanto perfettamente coincidenti con i fini istituzionali propri del Comune di Lendinara sia in materia di sviluppo economico e rilancio dell’economia, che di tutela dell’incolumità pubblica.

 

Dato infine atto della necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote da applicare all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011, graduandole a seconda delle diverse realtà più sopra evidenziate, ma anche in rapporto all’esigenza di finanziamento del bilancio annuale di previsione.

 

Dato atto dell’impossibilità di modificare la detrazione per l’abitazione principale, da applicare alle fattispecie ancora imponibili, confermandola pertanto in Euro 154,94.

 

Considerato che l’imposta comunale sugli immobili deve comunque garantire un gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante rispetto agli anni scorsi.

 

Dato atto dell’esigenza di sicurezza, fortemente sentita dalla cittadinanza negli ultimi mesi e ritenuto doveroso darvi seguito pur nei limitati mezzi a disposizione dell’Ente.

 

Ritenuto infine che il limite stabilito dal decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche in legge n. 126/2008, sulla possibilità di agire sulla leva fiscale, fino all'attuarsi delle norme del federalismo fiscale, sia operante nei confronti degli aumenti del carico fiscale e non nell’eventuale diminuzione dello stesso.

 

Dato atto altresì che tale blocco viene confermato dall'articolo 77-bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in legge n. 133/2008 e precisamente fino all'anno 2011.

 

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

 

Preso atto dei pareri, riportati in calce alla presente deliberazione ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

 

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

 

Visto il parere della 1^ Commissione Consiliare espresso nella riunione del 24.03.2011;

 

Dato atto che la discussione dei punti n. 02 -03 – 04  e 05 all’O.d.G. ha avuto luogo in modo unitario, per cui il relativo verbale della discussione, redatto dalla Ditta incaricata della stenotipia, viene allegato unicamente al presente punto n. 02.

 

A questo punto il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, la presente  proposta di deliberazione e si ottiene il seguente risultato:

 

Consiglieri presenti       n° 20

Consiglieri votanti         n° 14

consiglieri astenuti        n° 06 (Azzi C.A., Bassal N., Coeli P., Munerato M., Rossi G. e Turatti L.)

voti favorevoli n° 14

voti contrari                 n° ///

 

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

 

D E L I B E R A

 

1) Di dare atto che, per effetto di quanto in premessa riportato, la detrazione da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 8 comma 2 del D.Lgs 504/1992 per l’anno 2011 è pari ad EURO  154,94;

 

2) di stabilire le aliquote da applicare all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio 2011 come segue:

 

a) aliquota ordinaria    7 per mille da applicare a TUTTI I CESPITI imponibili I.C.I. che non siano abitazione principale del soggetto passivo,

 

b) aliquota agevolata   6,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e ad una sola pertinenza.

 

c) Aliquota ridotta  4 per mille per gli immobili categoria C1 per i quali nel corso dell’anno 2011 vengano iniziati lavori di cui all’articolo 3 comma 1 lettere b, c, d del testo unico in materia edilizia approvato con DPR 06/06/2001 n. 380;

per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. C) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro 30 giorni dalla data di inizio lavori e comunque entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011.

 

d) Aliquota ridotta  4 per mille per gli immobili destinati nel corso del 2011 a ospitare la sede operativa di nuove attività commerciali, artigianali, industriali, ad esclusione, quindi, delle mere variazioni di ragione sociale e di immobili adibiti a sede legale;

per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. D) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011. Nel caso in cui l’attività non sia condotta direttamente dal proprietario dell’immobile ma dal locatore, per usufruire dell’aliquota ridotta il proprietario dovrà riconoscere, nel contratto di locazione, un beneficio economico al locatario pari alla differenza d’imposta calcolata tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta. Il contratto o l’appendice dovranno essere allegate alla richiesta da presentare al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011 come sopra riportato.

 

e) Aliquota ridotta   4 per mille per gli immobili che utilizzino impianti fotovoltaici con potenza effettiva installata di almeno 2 Kw, ovvero solari termici o geotermici;

per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. E) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011. Nel caso in cui gli impianti siano istallati su immobile non condotto direttamente dal proprietario dell’immobile ma dal locatore, per usufruire dell’aliquota ridotta, il proprietario dovrà riconoscere, nel contratto di locazione, un beneficio economico al locatario pari alla differenza d’imposta calcolata tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta. Il contratto o l’appendice dovranno essere allegate alla richiesta da presentare al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011 come sopra riportato. Alla domanda dovrà essere allegata in copia anche tutta la documentazione utile per usufruire della detrazione dell’IRPEF se prevista.

 

f) aliquota ridotta  5  per mille riservata agli immobili di categoria C1 per i quali nel corso dell’anno 2011 vengano istallati - ex novo - impianti di videosorveglianza finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).

Per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. F) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011. Nel caso in cui gli impianti siano istallati su immobile non condotto direttamente dal proprietario dell’immobile ma dal locatore, per usufruire dell’aliquota ridotta, il proprietario dovrà riconoscere, nel contratto di locazione, un beneficio economico al locatario pari alla differenza d’imposta calcolata tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota ridotta. Il contratto o l’appendice dovranno essere allegate alla richiesta da presentare al Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2011 a valere dal 01/01/2011 come sopra riportato. Alla domanda dovrà essere allegata in copia anche tutta la documentazione utile ad identificare i lavori svolti nonché quella per usufruire della detrazione dell’IRPEF se prevista.

Gli impianti di videosorveglianza istallati sugli immobili oggetto dell’aliquota agevolata dovranno garantire un raggio d’azione che comprenda anche l’area pubblica (o soggetta pubblico passaggio) prospiciente l’immobile stesso, dovranno essere conformi alle leggi vigenti e le immagini dovranno essere registrate su supporto facilmente fruibile dalle autorità Giudiziaria e di Pubblica sicurezza.

 

3) Di assoggettare l’applicazione delle aliquote agevolate, di cui alle lettere c, d, e, f del precedente punto 2), a domanda da produrre al Comune di Lendinara nei termini indicati per ogni presupposto, corredate dalla documentazione ivi richiesta, dando atto, che la mancanza di anche uno solo dei presupposti citati, comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria e il recupero dell’eventuale minor imposta non versata con l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992.

 

4) Avvalendosi delle facoltà concessa dall’articolo 36 della legge 388 del 2000 come confermata dall’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il Comune di Lendinara, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, decide anche per l’esercizio 2011, di optare per la riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli immobili la quale verrà effettuata mediante versamento, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della n. legge 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, la detrazione e le aliquote indicate nella presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2011 stante che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 17/12/2010 è stato differito al 31 marzo 2011  il termine per l’adozione del bilancio di previsione per l’anno 2011.

 

6) Di demandare all’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione di un avviso in estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a titolo informativo come previsto dal Decreto Legislativo  n. 446/1997.