Sono anche presenti i Sig.ri Gasparetto Rodolfo e Zambello Emanuele, in qualità di Assessori Esterni,
come da art. 38 dello Statuto Comunale, incaricato con Decreto sindacale.
Visto l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall’articolo 1 –
comma 156 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata in S.O. n. 244/L alla Gazz. Uff. n. 299
del 27 dicembre 2006) c.d. finanziaria 2007, il quale stabilisce che la competenza per stabilire
l’aliquota da applicare all’imposta comunale sugli immobili sia riservata - a decorrere dal 1° gennaio
2007 - al Consiglio Comunale;
Visto il comma 169 dell’articolo unico della già citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicata in
S.O. n. 244/L alla Gazz. Uff. n. 299 del 27 dicembre 2006) c.d. finanziaria 2007, il quale stabilisce che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni in parola, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il medesimo termine, hanno effetto
dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
Visto che lo stesso comma 169 stabilisce inoltre che, in caso di mancata approvazione entro il termine
fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le
tariffe e le aliquote fissate per l’anno precedente.
Visto il provvedimento del Ministero dell’Interno in data 20/12/2007 mediante il quale il termine per
l’approvazione del bilancio annuale di previsione dei comuni per l’anno 2008 è stato prorogato al
31/03/2008;
Vista la proposta di differenziazione dell’aliquota I.C.I. anno 2008 - contenuta nella deliberazione della
Giunta Comunale n. 28 del 06/03/2008 secondo la quale: per i cespiti costituiti dall’abitazione
principale l’aliquota I.C.I. rimane invariata dall’anno 2000, come invariata dall’anno 2007 rimane
l’aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri cespiti imponibili; viene introdotta un’aliquota
ridotta al minimo di legge (4 per mille) riservandola ad una nutrita specie di immobili - e ritenuto di
farla propria in quanto perfettamente coincidente con i fini istituzionali propri del Comune di Lendinara
sia in materia di sviluppo economico e rilancio dell’economia, che di salvaguardia della famiglia quale
nucleo naturale e fondamentale della società.
Dato infine atto della necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote da applicare
all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008, graduandole a seconda delle diverse realtà più
sopra evidenziate, ma anche in rapporto all’esigenza di finanziamento del bilancio annuale di
previsione.
Considerato che l’imposta comunale sugli immobili deve comunque garantire un gettito necessario ed
indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante rispetto
agli anni scorsi.
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
Preso atto dei pareri, riportati in calce alla presente deliberazione ai sensi del T.U.E.L. approvato con
Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all’art. 97 comma 2 del T.U.E.L.
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
A questo punto il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, la presente
proposta di deliberazione e si ottiene il seguente risultato:
Consiglieri presenti n° 18
Consiglieri votanti n° 15
consiglieri astenuti n° 3 (Agnoletto E., Fontan T., Conti L.)
voti favorevoli n° 11
voti contrari n° 4 (Brasioli L., Feriotto M.C., Merlo C.A., Daziale G.)
A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente,
1) di dare atto che la detrazione da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, per il
calcolo dell’imposta comunale sugli immobili - anno 2008 – è stata stabilita con deliberazione n. 98 del
20/12/2007 in EURO 154,94;
2) di stabilire le aliquote da applicare all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio 2008 come
segue:
a) aliquota ordinaria 7 per mille da applicare a TUTTI I CESPITI imponibili I.C.I. che non siano
abitazione principale del soggetto passivo,
b) aliquota agevolata 6,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e ad una sola
pertinenza.
c) Aliquota ridotta 4 per mille per gli immobili categoria C1 per i quali nel corso dell’anno 2008
vengano iniziati lavori di cui all’articolo 3 comma 1 lettere b, c, d del testo unico in materia edilizia
approvato con DPR 06/06/2001 n. 380;
per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. C) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al
Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro 30 giorni dalla data di inizio lavori e comunque entro il
15/12/2008 a valere dal 01/01/2008.
d) Aliquota ridotta 4 per mille per gli immobili destinati nel corso del 2008 a ospitare la sede
operativa di nuove attività commerciali, artigianali, industriali ad esclusione quindi delle mere
variazioni di ragione sociale e di immobili adibiti a sede legale;
per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. D) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al
Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2008 a valere dal 01/01/2008. Nel caso in cui
l’attività non sia condotta direttamente dal proprietario dell’immobile ma dal locatore, per usufruire
dell’aliquota ridotta il proprietario dovrà riconoscere, nel contratto di locazione, un beneficio
economico al locatario pari alla differenza d’imposta calcolata tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota
ridotta. Il contratto o l’appendice dovranno essere allegate alla richiesta da presentare al Servizio
Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2008 a valere dal 01/01/2008 come sopra riportato.
e) Aliquota ridotta 4 per mille per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, nel
corso dell’anno 2008 da "giovani coppie".
Per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. E) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al
Servizio Tributi del Comune di Lendinara. Nella domanda, sottoscritta nelle forme
dell’autocertificazione dovranno risultare tutti i seguenti requisiti dei richiedenti:
cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
entrambi i membri della coppia dovranno avere età inferiore o uguale a 35 anni alla data di
presentazione della domanda;
la coppia deve aver contratto matrimonio dal 16/12/2007 al 16/12/2008;
l'Indicatore della Situazione Economica della coppia (ISE dato dalla sommatoria dei singoli ISE dei
coniugi) di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, non
dovrà essere superiore ad Euro 52.000,00;
nessun membro della coppia dovrà essere proprietario e/o possessore di altra casa d'abitazione o di una
quota superiore o pari al 50% di essa alla data di presentazione della domanda.
Nella domanda sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione dovranno risultare i seguenti requisiti di
ammissibilità dell'abitazione:
l’immobile deve risultare acquistato dal 01/07/2007 al 16/12/2008 ovvero, in pari arco temporale,
devono essere ultimati i lavori di costruzione o di ristrutturazione con rilascio del relativo certificato di
agibilità,
l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale nel periodo dal 01/07/2007 al 16/12/2008,
l'immobile non deve avere le caratteristiche dell'abitazione di lusso ai sensi del D.M. n. 1072 del
02/08/1969.
f) Aliquota ridotta 4 per mille per gli immobili che utilizzino impianti fotovoltaici con potenza
effettiva installata di almeno 2 Kw, ovvero solari termici o geotermici;
per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. F) il soggetto interessato dovrà fare richiesta al
Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2008 a valere dal 01/01/2008. Nel caso in cui
gli impianti siano istallati su immobile non condotto direttamente dal proprietario dell’immobile ma dal
locatore, per usufruire dell’aliquota ridotta, il proprietario dovrà riconoscere, nel contratto di locazione,
un beneficio economico al locatario pari alla differenza d’imposta calcolata tra l’aliquota ordinaria e
l’aliquota ridotta. Il contratto o l’appendice dovranno essere allegate alla richiesta da presentare al
Servizio Tributi del Comune di Lendinara entro il 15/12/2008 a valere dal 01/01/2008 come sopra
riportato. Alla domanda dovrà essere allegata in copia anche tutta la documentazione utile per usufruire
della detrazione dell’IRPEF.
g) aliquota ridotta 4 per mille per l’abitazione ed una sola pertinenza utilizzata quale abitazione
principale di nuclei familiari costituiti da sei o più componenti a condizione che:
l’ISEE del nucleo famigliare sia minore o uguale ad Euro 17.000,00,
l’abitazione e la pertinenza siano posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto di almeno uno dei
membri il nucleo familiare stesso.
Per l’applicazione di quest’ultima aliquota (sub. G) sono considerati facenti parte del nucleo familiare i
seguenti soggetti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato,
- i figli ed equiparati (non coniugati) dì età inferiore a 18 anni compiuti (legittimi legittimati, adottivi,
affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nati dal precedente matrimonio
dell'altro coniuge, affidati a norma di legge), oppure senza limiti di età qualora si trovino a causa di
infermità o difetto fisico, o mentale, - nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a un
proficuo lavoro;
- fratelli e sorelle (non coniugati) di età inferiore a 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili a causa
di infermità o difetto fisico, o mentale, - nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a un
proficuo lavoro;
- i nipoti, in linea retta, di età inferiore a 18 anni se viventi a carico dell'ascendente (nonno/a);
- i nipoti, in linea collaterale di età, inferiore a 18 anni, ovvero, senza limiti di età sé inabili a causa di
infermità o difetto fisico, o mentale, - nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi a un
proficuo lavoro, purché orfani di entrambi i genitori, senza pensione ai superstiti.
Non si considerano facenti parte il nucleo familiare gli eventuali componenti di altri nuclei familiari
dimoranti nel medesimo immobile.
2) Di assoggettare l’applicazione delle aliquote agevolate a domanda da produrre al Comune di
Lendinara nei termini indicati da ogni presupposto, corredate dalla documentazione ivi richiesta, dando
atto, che la mancanza di anche uno solo dei presupposti citati, comporta l’applicazione dell’aliquota
ordinaria e il recupero dell’eventuale minor imposta non versata con l’applicazione delle sanzioni
previste dal Decreto Legislativo n. 504/1992.
3) Avvalendosi delle facoltà concessa dall’articolo 36 della legge 388 del 2000 come confermata
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il Comune di Lendinara, nell'intento di
velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, decide anche
per l’esercizio 2008, di optare per la riscossione diretta dell’Imposta Comunale sugli immobili la quale
verrà effettuata mediante versamento, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, sul conto
corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.
4) Di demandare all’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione di un avviso in estratto della
presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a titolo informativo come
previsto dal Decreto Legislativo n. 446/1997.