DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 14 APPROVATA IN DATA 08.04.2010
“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2009, che ha differito il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione, per l’anno 2010, al 30 aprile 2010;
CONSIDERATO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, è stabilio entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
VISTO l’art.1 del D.L.27/05/2008 n. 93 convertito, con modificazioni dalla Legge 24/07/2008 n. 126 che esenta dall’I.C.I. l’abitazione principale considerata ai sensi del D.Lgs.504/1992, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune, con proprio regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del citato D.L., ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9, per le quali continua invece ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8 del D.Lgs. 504/1992;
PRESO atto che in base al citato D.L. n.93/2008, art.1, comma 7 ed in base al D.L. 112/2008 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art.77 bis, comma 30, e’ sospesa, fino all’attuazione del federalismo fiscale, per il triennio 2009/2011 la facoltà’ degli enti locali, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi, fatta eccezione per i soli aumenti relativi alla tarsu;
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 13 del 28/03/2009, esecutiva, con la quale sono state riconfermate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 nelle seguenti misure:
ed è stata altresì stabilita la detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza nella misura di € 108,46;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della precedente legge finanziaria 2007, di modifica dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992, le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio comunale e non più dalla Giunta;
VISTA in merito la delibera di GC. n. 33 del 11/03/2010, approvata per consentire la redazione del progetto di bilancio di previsione 2010 con la quale, visto soprattutto il dettato dell’art.1 del D.L. n.93/2008 e dell’art.77 bis del D.L.n.112/2008, si propone al Consiglio comunale:
- la conferma delle vigenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, anche per l'anno 2010, ai fini della redazione del progetto di bilancio di previsione 2010, nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 7,00 ‰
· Aliquota per abitazione principale 5,80 ‰
e la conferma, sempre se applicabile ai sensi dell’art.1 del D.L. n.93/2008 in base alla categoria catastale, della detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le altre unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ex art. 13, comma 2, lett. a), b), c), d), del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nella misura massima di € 108,46;
- di confermare, come già per i precedenti esercizi 2008/2009, e sempre ricorrendo quanto previsto dall’art.1 del D.L. 93/2008, l’aumento della detrazione d’imposta a € 206,58, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- al soggetto passivo, il quale, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purché queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia la seguente condizione economica:
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2009, non superiore a:
- € 5.956,60 (trattamento minimo Inps) per nucleo familiare anagrafico di n. 1 (uno) componente;
- € 5.956,60 (trattamento minimo Inps) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
La condizione reddituale e complessiva, dalla quale è comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2009, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli titolari di partita iva) o da apposita certificazione ISEE.
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
- di confermare, come già per i precedenti esercizi 2008/2009, e sempre tenuto conto del dettato del D.L. 93/2008, l’aumento della detrazione d’imposta a € 216,92, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, qualora il soggetto passivo, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purche’ queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia le seguenti e congiunte condizioni socio-economiche:
Ø presenza stabile, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di una persona invalida o portatrice di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 75%, dimostrabile o attraverso la presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dalla specifica commissione dell'Azienda Sanitaria Locale per accertamento degli stati di invalidità civile, finalizzato ad ottenere benefici di legge, o, a seconda dei casi, mediante la dimostrazione del percepimento del riconoscimento dell’assegno di invalidita’ Inps e/o pensione di inabilità’ Inps e/o indennità di accompagnamento;
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2009, non superiore a quattro (4) volte il trattamento minimo INPS, corrispondente ad euro 23.826,40;
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2009, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli dotati di partita iva) o da apposita certificazione ISEE;
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
RITENUTO pertanto di fare propria la volontà proposta dalla Giunta comunale ed espressa nella delibera G.C. n. 33 del 11/03/2010 sopra citata;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con la seguente votazione legalmente espressa:
voti favorevoli n.
voti contrari n.
astenuti n. ( )
1) di prendere atto del dettato dei citati D.L. n.93/2008, art.1,comma 7 e D.L. 112/2008, art.77 bis, comma
2) di fare pertanto propria ed approvare espressamente la volontà manifestata dalla Giunta comunale, con la delibera n.33 del 11/03/2010 e di confermare le vigenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010, nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 7,00 ‰
· Aliquota per abitazione principale 5,80 ‰
e la conferma, sempre se applicabile ai sensi dell’art.1 del D.L. n.93/2008 in base alla categoria catastale, della detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le altre unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ex art. 13, comma 2, lett. a), b), c), d), del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nella misura massima di € 108,46;
3) di confermare, come già per i precedenti esercizi 2008/2009 e sempre ricorrendo quanto previsto dal dettato dell’art.1 del D.L. 93/2008, l’aumento della detrazione d’imposta a € 206,58, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- al soggetto passivo, il quale, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purchè queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia la seguente condizione economica:
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2009, non superiore a:
- € 5.956,60 (trattamento minimo Inps) per nucleo familiare anagrafico di n. 1 (uno) componente;
- € 5.956,60 (trattamento minimo Inps) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2009, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli titolari di partita iva) o da apposita certificazione ISEE.I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
4) di confermare, come gia’ per i precedenti esercizi 2008/2009, e sempre tenuto conto del dettato dell’art.1 del D.L. 93/2008, l’aumento della detrazione d’imposta a € 216,92, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, qualora il soggetto passivo, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purché queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia le seguenti e congiunte condizioni socio-economiche:
Ø Presenza stabile, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di una persona invalida o portatrice di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 75%, dimostrabile o attraverso la presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dalla specifica commissione dell'Azienda Sanitaria Locale per accertamento degli stati di invalidità civile, finalizzato ad ottenere benefici di legge, o, a seconda dei casi, mediante la dimostrazione del percepimento del riconoscimento dell’assegno di invalidità’ Inps e/o pensione di inabilità Inps e/o indennità di accompagnamento;
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2009, non superiore a quattro (4) volte il trattamento minimo INPS, corrispondente ad euro 23.826,40;
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2009, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli dotati di partita iva) o da apposita certificazione ISEE;
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con la seguente nuova e separata votazione:
d e l i b e r a
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.