DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 APPROVATA IN DATA 28.03.2009
“IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U.n. 3 del 05/01/2009, che ha differito il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione, per l’anno 2009, al 31 marzo 2009;
CONSIDERATO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, e’ fissato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;
VISTO l’art.1 del D.L. 93/2008 che esenta dall’ici l’abitazione principale considerata ai sensi del D.Lgs.504/1992, nonche’ quelle ad essa assimilate dal Comune, con proprio regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del D.L. citato, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8,A9, per le quali continua invece ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8 del D.Lgs.504/1992;
PRESO atto che in base al citato D.L. n.93/2008, art.1,comma 7 ed in base al D.L. 112/2008, art.77 bis, comma 30, e’ sospesa per il triennio 2009/2011 la facolta’ degli enti locali, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi, fatta eccezione per i soli aumenti relativi alla tarsu;
VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di CC. n. 19 del 31/05/2008, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 7 ‰
· Aliquota per abitazione principale 5,80 ‰
ed è stata altresì stabilita la detrazione ordinaria dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza nella misura di € 108,46;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della precedente legge finanziaria 2007, di modifica dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. n.504/1992, le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio comunale e non più dalla Giunta;
VISTA in merito la delibera di GC. n. 18 del 12/03/2009, approvata per consentire la redazione del progetto di bilancio di previsione 2008, con la quale, visto soprattutto il dettato dell’art.1 del D.L. n.93/2008 e dell’art.77 bis del D.L.n.112/2008, si propone al Consiglio comunale:
-la conferma delle vigenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, anche per l'anno 2009, ai fini della redazione del progetto di bilancio di previsione 2009, nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 7,00 ‰
· Aliquota per abitazione principale 5,80 ‰
e la conferma, sempre se applicabile ai sensi dell’art.1 del D.L. n.93/2008 in base alla categoria catastale, della detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le altre
unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ex art. 13, comma 2, lett. a), b), c), d), del
vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nella misura massima di € 108,46;
-di confermare, come gia’ per l’esercizio 2008, e sempre se applicabile in base al dettato dell’art.1 del D.L. 93/2008 in base alla categoria catastale, l’aumento della detrazione d’imposta a € 206,58, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
-al soggetto passivo, il quale, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un
numero massimo di pertinenze pari a tre, purche’ queste ultime, complessivamente non superino i
50 mq., abbia la seguente condizione economica:
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2008, non superiore a:
- € 5.760,56 (trattamento minimo Inps) per nucleo familiare anagrafico di n. 1 (uno) componente;
- € 5.760,56 (trattamento minimo Inps) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2008, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli titolari di partita iva) o da apposita certificazione ISEE.
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
-di confermare, come gia’ per l’esercizio 2008, e sempre tenuto conto del dettato dell’art.1 del D.L. 93/2008 in base alla categoria catastale, l’aumento della detrazione d’imposta a € 216,92, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, qualora il soggetto passivo, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purche’ queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia le seguenti e congiunte condizioni socio-economiche:
Ø Presenza stabile, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di una persona invalida o portatrice di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 75%, dimostrabile o attraverso la presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dalla specifica commissione dell'Azienda Sanitaria Locale per accertamento degli stati di invalidità civile, finalizzato ad ottenere benefici di legge, o, a seconda dei casi, mediante la dimostrazione del percepimento del riconoscimento dell’assegno di invalidita’ Inps e/o pensione di inabilita’ Inps e/o indennita’ di accompagnamento;
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2008, non superiore a quattro (4) volte il trattamento minimo INPS, corrispondente ad euro 23.042,24;
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2008, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli dotati di partita iva) o da apposita certificazione ISEE;
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
rt. 992, così come modificato dall'. d'zione __________________________________________________________________________________
RITENUTO pertanto, di fare propria la volonta’ proposta dalla Giunta comunale ed espressa nella delibera di GC.n.18 del 12/03/2009 citata;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Il Sindaco illustra l’oggetto
1)Di prendere atto del dettato dei citati D.L. n.93/2008, art.1,comma 7 e D.L. 112/2008, art.77 bis, comma
2)Di fare pertanto propria ed approvare espressamente la volonta’ manifestata dalla Giunta comunale, con la delibera n.18 del 12/03/2009 e di confermare le vigenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2009, nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 7,00 ‰
· Aliquota per abitazione principale 5,80 ‰
e la conferma, sempre se applicabile ai sensi dell’art.1 del D.L. n.93/2008 in base alla categoria catastale, della detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le altre
unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ex art. 13, comma 2, lett. a), b), c), d), del
vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nella misura massima di € 108,46;
3)Di confermare, come gia’ per l’esercizio 2008, e sempre se applicabile in base al dettato dell’art.1 del D.L. 93/2008 in base alla categoria catastale, l’aumento della detrazione d’imposta a € 206,58, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
-al soggetto passivo, il quale, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o
altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un
numero massimo di pertinenze pari a tre, purche’ queste ultime, complessivamente non superino i
50 mq., abbia la seguente condizione economica:
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2008, non superiore a:
- € 5.760,56 (trattamento minimo Inps) per nucleo familiare anagrafico di n. 1 (uno) componente;
- € 5.760,56 (trattamento minimo Inps) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2008, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli titolari di partita iva) o da apposita certificazione ISEE.
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €
4)Di confermare, come gia’ per l’esercizio 2008, e sempre tenuto conto del dettato dell’art.1 del D.L. 93/2008 in base alla categoria catastale, l’aumento della detrazione d’imposta a € 216,92, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, qualora il soggetto passivo, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purche’ queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia le seguenti e congiunte condizioni socio-economiche:
Ø Presenza stabile, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di una persona invalida o portatrice di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 75%, dimostrabile o attraverso la presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dalla specifica commissione dell'Azienda Sanitaria Locale per accertamento degli stati di invalidità civile, finalizzato ad ottenere benefici di legge, o, a seconda dei casi, mediante la dimostrazione del percepimento del riconoscimento dell’assegno di invalidita’ Inps e/o pensione di inabilita’ Inps e/o indennita’ di accompagnamento;
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all’anno 2008, non superiore a quattro (4) volte il trattamento minimo INPS, corrispondente ad euro 23.042,24;
La condizione reddituale complessiva, dalla quale e’ comunque da escludersi il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazione dei redditi, anno 2008, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli dotati di partita iva) o da apposita certificazione ISEE;
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da €