1) Di prendere atto dell'art.1 del Decreto legge n.93 del 27 maggio 2008, pubblicato in G.U. n, 124 del 28/05/2008, il quale prevede l'esenzione dell'ici per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa assimilati con apposito regolamento comunale, ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali, però, si continua ad applicare la relativa detrazione;
2) Di prender atto soprattutto del comma 7, dello stwesso art.1, il quale prevede che dall'entrata in vigore dello stesso decreto, rimangono validi soltanto gli aumenti e le maggiorazioni dei tributi, delle aliquote e delle addizionali già previsti dallo schema di bilancio di previsione, presentato dall'Organo esecutivo al Consiglio comunale;
3) Di fare pertanto propria ed approvare espressamente la volontà manifestata dalla Giunta comunale, con la delibera n. 54 del 19/05/2008 e di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008, nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 7,00 ‰
· Aliquota per abitazione principale 5,80 ‰
4) di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le altre unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ex art. 13, comma 2, lett. a), b), c), d) del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI, nella misura massima di € 108,46;
5) di confermare, nonostante il comma 5art.1 della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), istituisca l'ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, comunque non superiore ad euro 200,00 ed applicabile agli immobili che non rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, l’aumento della detrazione d’imposta a € 206,58, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione:
- Al soggetto passivo, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purché queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq., abbia la seguente condizione economica:
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all'anno 2007, non superiore a:
- € 5.669,82 (trattamento minimo INPS) per nucleo familiare anagrafico di n. 1 (uno) componente;
- € 5.669,82 (trattamento minimo INPS) per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico.
La condizione reddituale complessiva, dalla quale è comunque da escludersi il reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazioni dei redditi anno 2007, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata ad UNICO per i produttori agricoli titolari di partita iva) o da apposita certificazione ISEE.
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da € 108,46 a € 206,58, dovranno presentare domanda, redatta su apposito modulo, all’Ufficio I.C.I. del Comune di Fiesso Umbertiano, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo dell’anno d’imposta 2008;
6) Di confermare inoltre l'aumentare della detrazione d’imposta a € 216,92, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, qualora il soggetto passivo, oltre al possesso in via esclusiva, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dell’unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di un numero massimo di pertinenze pari a tre, purché queste ultime, complessivamente non superino i 50 mq, abbia le seguenti e congiunte condizioni socio-economiche:
Ø presenza stabile, nel nucleo familiare del soggetto passivo, di una persona invalida o portatore di handicap con grado di invalidità pari o superiore al 75%, dimostrabile o attraverso la presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dalla specifica commissione dell'Azienda Sanitaria Locale per accertamento degli stati di invalidità civile, finalizzato ad ottenere benefici di legge, o, a seconda dei casi, mediante la dimostrazione del percepimento del riconoscimento dell'assegno di invalidità Inps e/o pensione di inabilità Inps e/o indenittà di accompagnamento;
Ø godimento di un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, dell’intero “nucleo familiare anagrafico” relativo all'anno 2007, non superiore a quattro (4) volte il trattamento minimo INPS, corrispondente ad euro 22.679,28;
La condizione reddituale complessiva, dalla quale è comunque da escludersi il reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze, dovrà essere dimostrata mediante presentazione di copia delle dichiarazioni dei redditi, anno 2007, del nucleo familiare (modello CUD, modello 730 o modello UNICO o la dichiarazione IRAP allegata a UNICO per i produttori agricoli dotati di partita iva) o da apposita certificazione ISEE;
I contribuenti aventi diritto all’elevazione della detrazione d’imposta, da € 108,46 a € 216,92, dovranno presentare domanda, redatta su apposito modulo, all’Ufficio I.C.I. del Comune di Fiesso Umbertiano, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo dell’anno d’imposta 2008.
OMISSIS