DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 93/2.5.2006
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2006.
ESTRATTO
LA GIUNTA COMUNALE
(omissisi)
D E L I B E R A
o aliquota ordinaria 7 per mille
o abitazione principale 4 per mille
o terreni agricoli e aree da considerare non
fabbricabili ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.b)
del D.Lgs. n. 504/92, 6 per mille
alle seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo dell’imposta deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali, previsti dall’art. 11 della legge n. 9/63, con obbligo di assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia;
b) la base imponibile per il calcolo dell’imposta, calcolata ai sensi dell’art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 504/92, non deve superare € 129.114,22;
a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
b) unità immobiliare concessa dal soggetto passivo dell’imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale nonché agli affini, fino al primo grado.
a) € 155,00.= nei casi in cui il soggetto passivo dell’imposta sia proprietario soltanto dell’immobile adibito ad abitazione principale ed il reddito lordo del nucleo familiare non sia superiore a € 5.164,26.=;
b) € 155,00.= nei casi in cui il soggetto passivo dell’imposta, proprietario soltanto dell’immobile, adibito ad abitazione principale, abbia all’interno del proprio nucleo familiare un portatore di handicap grave o invalidante al 100 per cento, certificata, ed il reddito complessivo della famiglia non sia superiore ad € 51.645,68.=;
(omissis)