Deliberazione Giunta Comunale n.52 del 15.03.2005

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO  2005.

 

(OMISSIS)

 D E L I B E R A

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

1) di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l’anno 2005, come segue:

 

- aliquota ordinaria                                                        7 per mille

- abitazione principale                                                   4  per mille

- terreni agricoli e aree da considerare non

   fabbricabili ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.b)

   del D.Lgs. n. 504/92,                                                  6 per mille

alle seguenti condizioni:            

 

a) il soggetto passivo dell’imposta deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali, previsti dall’art. 11 della legge n. 9/63, con obbligo di assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia;

b) la base imponibile per il calcolo dell’imposta, calcolata ai sensi dell’art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 504/92, non deve superare  € 129.114,22;

 

2) L’aliquota prevista per l’abitazione principale si applica anche alle sue pertinenze, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono, altresì, equiparate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) unità immobiliare concessa dal soggetto passivo dell’imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale nonché agli affini, fino al primo grado.

 

3) Viene prevista una detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di  € 124,00; la suddetta detrazione è elevata, in relazione a situazioni  particolari di disagio economico e sociale, come di seguito  specificato:

a)  € 155,00 nei casi in cui il soggetto passivo dell’imposta sia proprietario soltanto dell’immobile adibito ad abitazione principale ed il reddito lordo del nucleo familiare non sia superiore a € 5.164,26;

b) € 155,00 nei casi in cui il soggetto passivo dell’imposta, proprietario soltanto dell’immobile, adibito ad abitazione principale, abbia all’interno del proprio nucleo familiare un portatore di handicap grave, ed il reddito  complessivo della famiglia non sia superiore ad € 51.645,68

 

4) di disporre che, qualora l’ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.,.

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 6) di dare comunicazione dell’assunzione del presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai Capo gruppo consiliari con le modalità previste dall’art. 125 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.