COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO
“Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Ceneselli (Provincia di Rovigo) in materia di aliquota ICI per l’anno di imposta 2007”.
Nella seduta del 29/03/2007, n. 6
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1) Per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di confermare, anche per l’anno 2007, l’aliquota nella misura del 4 (quattro) per mille, per gli acquisti di aree fabbricabili e/o di fabbricati situati nelle aree artigianali da destinarsi sia a nuovi insediamenti produttivi che ad ampliamento di quelli esistenti (in caso di ampliamento l’aliquota ridotta viene applicata solo alla parte oggetto di espansione e non all’intero insediamento produttivo)
2) Di dare atto che la suddetta aliquota agevolata può essere applicata per un periodo complessivo non superore a 5 anni dal momento dell’acquisto;
3) Di stabilire, altresì, nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie imponibili differenti da quelle indicate al precedente punto 1);
4) Di confermare, inoltre:
· in € 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
· in € 258,20 la misura della detrazione annua d’imposta spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e, più precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti:
1) Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 6197,50;
2) Nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 10845,60;
5) di aggiungere tra i beneficiari della maggiore detrazione per abitazione principale la seguente categoria di contribuenti:
3) persone disabili totali o invalidi di grado pari al 100% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), regolarmente riconosciuti in tale situazione ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104 del 05/02/1992, proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
6) Di confermare che l’imposta dovuta sia ridotta al 50% nei casi di nuclei familiari che acquistano o costruiscono un immobile per adibirlo ad abitazione principale, purché ciascuno dei componenti il nucleo stesso non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale, dando atto che la riduzione viene concessa per un periodo complessivo non superiore ad anni cinque, a decorrere dal momento in cui si trasferisce la residenza nell’unità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale;
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