OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2005.
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 172, comma 1°, lett. e), del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.20000, in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione è necessario provvedere alla determinazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 
Richiamato l’art. 42, comma 2°, lettera f), del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs.vo n. 267 in data 18 Agosto 2000, il quale stabilisce in linea definitiva che la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle contribuzioni è di competenza della Giunta Comunale;
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 7 in data 05.02.2004 avente ad oggetto “Aliquota Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Anno 2004” con la quale è stata determinata nella misura del 6 per mille l’aliquota unica I.C.I. per l’anno 2004 e stabilita in € 103,30 la detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
 
Ritenuto opportuno, al fine di agevolare lo sviluppo economico, artigianale ed industriale del Comune di Ceneselli, applicare, a decorrere dall’anno 2005, e per un periodo complessivamente non superiore ad anni cinque, l’aliquota agevolata del 4 (quattro) per mille, agli acquisti di aree fabbricabili e/o di fabbricati situati nelle aree artigianali da destinarsi sia a nuovi insediamenti produttivi che ad ampliamento di quelli esistenti (in caso di ampliamento l’aliquota ridotta viene applicata solo alla parte oggetto di espansione e non all’intero insediamento produttivo);
 
Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota nella misura del 6 (sei) per mille per tutte le fattispecie imponibili differenti da quelle di cui al comma precedente e confermare, altresì, la detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale in € 103,30;
 
Ritenuto  opportuno confermare, per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 8, comma 3°, del D.Lgs. vo n. 504 del 30/12/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662 ed integrato dall’art. 3 del D.Legge 11.03.1997, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 258,20, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e, più precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti:
 
A)      Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 6.197,50;
B)       Nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 10.845,60;
 
Ritenuto, altresì, di confermare, ai sensi del sopra citato art. 8, comma 3°, del D.Lgs. vo n. 504 del 30/12/92, la riduzione del 50% dell’imposta dovuta dai nuclei familiari che acquistano o costruiscono un immobile per adibirlo ad abitazione principale, purchè ciascuno dei componenti il nucleo stesso non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
 
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata all’assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso. Tale ulteriore forma di convivenza deve risultare da certificazione anagrafica.
 
Ritenuto opportuno stabilire che la riduzione dell’imposta dovuta del 50% per i nuclei familiari che acquistano o costruiscono la prima casa venga concessa per un periodo complessivo non superiore ad anni cinque, a decorrere dal momento in cui si trasferisce la residenza nell’unità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale;
 
Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che sia la maggiore detrazione che la riduzione di imposta vengano concesse previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata, nel caso di maggiore detrazione, dall’autocertificazione dei redditi relativi all’anno precedente a quello d’imposta ICI;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs.vo n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

 
1)      Per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di stabilire, a decorrere dall’anno 2005, l’aliquota nella misura del 4 (quattro) per mille,  per gli acquisti di aree fabbricabili e/o di fabbricati situati nelle aree artigianali da destinarsi sia a nuovi insediamenti produttivi che ad ampliamento di quelli esistenti (in caso di ampliamento l’aliquota ridotta viene applicata solo alla parte oggetto di espansione e non all’intero insediamento produttivo);
2)      Di dare atto che la suddetta aliquota agevolata può essere applicata per un periodo complessivo non superiore a 5 anni dal momento dell’acquisto;
3)      Di stabilire, altresì, nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota I.C.I.  per tutte le fattispecie imponibili differenti da quelle indicate al precedente punto 1);
4)      Di confermare, inoltre:
·         in € 103,30 la misura della detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
·         in € 258,20 la misura della detrazione annua d’imposta spettante alle unità  immobiliari adibite ad abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e, più precisamente, per le seguenti categorie di contribuenti:
 
1)      Nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 6197,50;
2)      Nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito annuo imponibile IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) un importo non superiore a € 10845,60;
 
5) Di confermare che l’imposta dovuta sia ridotta al 50% nei casi di nuclei familiari che acquistano o costruiscono un immobile per adibirlo ad abitazione principale, purché ciascuno dei componenti il nucleo stesso non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune del territorio nazionale, dando atto che la riduzione viene concessa per un periodo complessivo non superiore ad anni cinque, a decorrere dal momento in cui si trasferisce la residenza nell’unità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale;
6)Di demandare al competente Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti successivi al presente atto;
7)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del T.U. degli EE.LL, D.Lgs.vo n. 267/2000;
8)Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dopo unanime e separata votazione, a norma dell’art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali.